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Decreto — n. 17872/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17872/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17872/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 1047/2025Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 17872/2026Data pubblicazione 04/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 1047/2025DECRETOsul ricorso proposto da:BONANNO ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocatoGANDOLFO MAURIZIO BALLISTRERI;- ricorrente -ControBONANNO FRANCESCA, BONANNO GIOVANNA,elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO76, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI ANTONELLA,che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISACARROZZA;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMessina n.1054/2024 pubblicata in data 28 novembre 2024;Il presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da BONANNO ROSA;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;rilevato che non risulta pervenuta accettazione, per cuioccorre provvedere sulle spese;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17872/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 1047/2025DECRETOsul ricorso proposto da:BONANNO ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocatoGANDOLFO MAURIZIO BALLISTRERI;- ricorrente -ControBONANNO FRANCESCA, BONANNO GIOVANNA,elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO76, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI ANTONELLA,che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISACARROZZA;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMessina n.1054/2024 pubblicata in data 28 novembre 2024;Il presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da BONANNO ROSA;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;rilevato che non risulta pervenuta accettazione, per cuioccorre provvedere sulle spese;

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale ritiro dell'atto procedurale revoca dell'opposizione chiusura della procedura di assistenza giudiziaria diritto di ottenere una decisione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 1047/2025Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 17872/2026Data pubblicazione 04/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 1047/2025DECRETOsul ricorso proposto da:BONANNO ROSA, rappresentata e difesa dall’avvocatoGANDOLFO MAURIZIO BALLISTRERI;- ricorrente -ControBONANNO FRANCESCA, BONANNO GIOVANNA,elettivamente domiciliate in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO76, presso lo studio dell’avvocato CARNEVALI ANTONELLA,che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISACARROZZA;- controricorrenti –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diMessina n.1054/2024 pubblicata in data 28 novembre 2024;Il presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da BONANNO ROSA;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;rilevato che non risulta pervenuta accettazione, per cuioccorre provvedere sulle spese;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Numero registro generale 1047/2025Numero sezionale 514/2026Numero di raccolta generale 17872/2026Data pubblicazione 04/06/2026Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizioche liquida in euro 5000,00 per compensi + 200,00 peresborsi.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 3/06/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia