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Decreto — n. 17825/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 17825/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 17825/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 20039/2024Numero sezionale 505/2026Numero di raccolta generale 17825/2026Data pubblicazione 04/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 20039/2024DECRETOsul ricorso proposto da:MORETTI ACHILLE, MORETTI MARCO, elettivamentedomiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, pressolo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che li rappresentae difende unitamente agli avvocati ALBERTO PREVIDI,GIULIANO DALFINI;- ricorrenti -controVEZZOLI GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA GANDIGLIO 50, presso lo studio dell’avvocatoALESSANDRO FERRARI, DANIELA GARILLI;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBrescia n.246/2024 pubblicata in data 4 marzo 2024;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da MORETTI ACHILLE,MORETTI MARCO accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;Numero registro generale 20039/2024Numero sezionale 505/2026Numero di raccolta generale 17825/2026Data pubblicazione 04/06/2026ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 17825/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 20039/2024DECRETOsul ricorso proposto da:MORETTI ACHILLE, MORETTI MARCO, elettivamentedomiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, pressolo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che li rappresentae difende unitamente agli avvocati ALBERTO PREVIDI,GIULIANO DALFINI;- ricorrenti -controVEZZOLI GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA GANDIGLIO 50, presso lo studio dell’avvocatoALESSANDRO FERRARI, DANIELA GARILLI;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBrescia n.246/2024 pubblicata in data 4 marzo 2024;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da MORETTI ACHILLE,MORETTI MARCO accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;Numero registro generale 20039/2024Numero sezionale 505/2026Numero di raccolta generale 17825/2026Data pubblicazione 04/06/2026ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale anticipi delle spese assunzione delle spese ripetibili ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n.
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Testo completo

!Numero registro generale 20039/2024Numero sezionale 505/2026Numero di raccolta generale 17825/2026Data pubblicazione 04/06/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 20039/2024DECRETOsul ricorso proposto da:MORETTI ACHILLE, MORETTI MARCO, elettivamentedomiciliati in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, pressolo studio dell’avvocato BARBARA PICCINI, che li rappresentae difende unitamente agli avvocati ALBERTO PREVIDI,GIULIANO DALFINI;- ricorrenti -controVEZZOLI GIANLUIGI, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA GANDIGLIO 50, presso lo studio dell’avvocatoALESSANDRO FERRARI, DANIELA GARILLI;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diBrescia n.246/2024 pubblicata in data 4 marzo 2024;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da MORETTI ACHILLE,MORETTI MARCO accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;Numero registro generale 20039/2024Numero sezionale 505/2026Numero di raccolta generale 17825/2026Data pubblicazione 04/06/2026ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;

P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 3/06/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia