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Ordinanza — n. 17775/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on construction contract payment, upholding lower court's finding of valid contractual relationship.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17775/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Massimo Rossi against the Second Civil Section of the Court of Appeal in Bologna. Rossi argued that the construction site in San Clemente was not his property and that he could not be considered the client for the works performed by Ciotti s.n.c. The appellate court had accepted the claim, noting that even without ownership, Rossi could act as the client based on testimonial evidence and a technical expert report. The cassation court affirmed this decision, ruling that the lower court correctly allocated the burden of proof and established the contractual relationship through the comprehensive evidentiary record.

Regesto Legislator

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Art. 1655 c.c.; Art. 1372 c.c.; Art. 2697 c.c.: The burden of proof regarding the existence of a contract and the identity of the client must be borne by the party asserting the claim; a violation of this rule only occurs if the trial record fails to allow a complete determination of the facts.

Parole chiave

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construction contract burden of proof client identity appellate review technical expert report contractual relationship payment claim

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1655 c.c.
Art. 1372 c.c.
Art. 62 c.p.c.
Art. 194 c.p.c.
Art. 2697 c.c.
non era a carico della società stessa ma di Ciottis.n.c.Anche questo motivo è infondato.Si premette che nell’ambito del ricorso per cassazione,la violazione dell'art. 2697 c.c.
art. 2697 c.c
non era a carico della società stessa ma di Ciottis.n.c.Anche questo motivo è infondato.Si premette che nell’ambito del ricorso per cassazione,la violazione dell'art. 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 26739/2024

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Testo completo

po Lupo-ricorrente-controCiotti Andrea e Fabio S.n.c., in persona del legale rappresentante protempore, e Ciotti Andrea in proprio, rappresentati e difesi dall'avvocatoAlfredo Sartini-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 1170/2022depositata il 19/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.La s.n.c. Ciotti Andrea e Ciotti Fabio e, personalmente, Andrea Ciotti,avevano adito il Tribunale di Rimini convenendo in giudizio la s.n.c.Numero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026Massimo Rossi C., chiedendone la condanna a pagare il saldo dei lavorieseguiti in relazione a tre cantieri edili: uno dei cantieri era in SanClemente e riguardava la proprietà di un soggetto terzo, Buena Vista s.r.l.La società convenuta si era costituita tardivamente, contestando di esserelegittimata passiva quanto ai lavori relativi al cantiere in San Clemente erilevando di aver pagato quanto dovuto per gli altri interventi.

Il Tribunaledi Rimini, dopo lo svolgimento di istruttoria orale e a mezzo di consulenzatecnica d’ufficio, aveva respinto le domande della società attrice, mentrel’appello proposto era stato dichiarato inammissibile (Marco Rossi C.s.n.c. era stata cancellata dal registro delle imprese e la notificazionedell’atto di appello era stata effettuata al procuratore domiciliatario dopola cancellazione).Il ricorso per cassazione proposto dagli originari attori si era conclusovittoriosamente e la causa era stata riassunta avanti alla Corte d’Appellodi Bologna in sede di rinvio.La Corte d’Appello di Bologna aveva accolto le domande proposte daCiotti s.n.c., detraendo solo l’importo che Massimo Rossi, già socio unico elegale rappresentante della società estinta, costituitosi, aveva dimostratodi aver effettivamente pagato; quanto al cantiere di San Clemente, laCorte aveva osservato che anche se Massimo Rossi non ne era ilproprietario ciò non significava che non potesse essere committente per leopere eseguite e una tale qualità negoziale era desumibile dall’istruttoriasvolta, in particolare dalle prove testimoniali assunte.Massimo Rossi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.Ciotti s.n.c. e Ciotti Andrea hanno depositato controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative prima delladata dell’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/20261.

Con il primo motivo di ricorso Massimo Rossi lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art.1655 c.c. in combinatodisposto con l’art.1372 c.c. Secondo il ricorrente, sarebbe stato dimostrato che la società Rossis.n.c. non era proprietaria del cantiere di San Clemente e non sarebbestata la committente dei lavori affidati alla controparte; le considerazionidella Corte d’Appello riguardo al conferimento dei lavori a Ciotti s.n.c. daparte di Rossi Massimo s.n.c. sarebbero apodittiche, perché Massimo Rossiera presente sul cantiere quale direttore dei lavori e non vi è prova cheavesse commissionato lui i lavori.

La decisione della Corte di meritoviolerebbe l’art.1655 c.c., per carenza di prova sulla commissione deilavori da parte della società di cui Massimo Rossi era unico socio eamministratore, e l’art.1372 c.c., perché detta società sarebbe terzarispetto al contratto di appalto intervenuto tra Ciotti s.n.c. e Buena Vistas.r.l. e non potrebbe essere coinvolta in esso sulla base dell’affermazionedella Corte secondo cui non sarebbe da escludere che Rossi Massimos.n.c. si fosse accollata le obbligazioni di Buena Vista s.r.l.Il motivo è infondato.Si premette che non vi è una preclusione normativa alla possibilitàche, nel contratto di appalto, il committente non coincida con il soggettoproprietario in favore del quale debbano essere eseguiti i lavori, fermol’onere dell'appaltatore che agisce in giudizio per il pagamento delcorrispettivo di provare l'esistenza del contratto e il suo specificocontenuto, al fine di dimostrare la titolarità della situazione soggettivapassiva in capo al convenuto -cfr.

Cass. n.15508/2017; Cass.n.18792/2020-.Non è pertanto ipotizzabile alcuna violazione degli art.1655 c.c. o 1372c.c. nell’operato della Corte d’Appello per l’intervenuto riconoscimentodella qualità di committente in capo a Rossi Massimo s.n.c. anche deilavori eseguiti da Ciotti s.n.c. presso il cantiere di Buena Vista s.r.l.,Numero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026perché la titolarità della proprietà immobiliare in capo a detta società nonescludeva di per sé la possibilità che Rossi Massimo s.n.c. avesse conclusocon Ciotti s.n.c. un contratto di appalto per i lavori da eseguire sulcantiere -nell’ambito di rapporti in tesi intervenuti con la proprietaria, chenon interessa verificare e qualificare per la valutazione dei rapporti tra leparti del presente giudizio-.Le critiche che il ricorrente rivolge alla pronuncia della Corte d’Appellodi Bologna non riguardano pertanto profili inquadrabili nell’ambito dellaviolazione di legge, perché attraverso l’indicazione degli art.1655 e 1372c.c. egli non deduce l'erronea ricognizione, da parte del provvedimentoimpugnato, delle fattispecie astratte recate dalle norme richiamate, maallega più propriamente un'erronea ricognizione della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa -in ordine all’identificazione deglielementi costitutivi del contratto di appalto azionato dalla controparte e,specificamente, all’individuazione del soggetto che effettivamente avevacommesso i lavori all’appaltatrice-, che è invece esterna all'esattainterpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice dimerito.

Detta valutazione è sottratta al sindacato di legittimità -cfr. Cass.n.3340/2019 e, di recente, Cass. n.7871/2025-, possibile nei soli limitiriconosciuti dall’art.360 co 1 n.5 c.p.c. -per omessa valutazione di unpreciso fatto storico discusso, decisivo- che il ricorrente non haprospettato -e non è ipotizzabile nemmeno reinterpretando il motivo inesame-.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’art.2462 c.c.La ipotizzata committente dei lavori sarebbe stata Rossi Massimos.n.c., e non Massimo Rossi, che era direttore dei lavori e non vi era alcunmotivo per trasfondere gli obblighi della società proprietaria in capo acostui e alla società di cui egli è socio.Il motivo è infondato.Numero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026Valgono le considerazioni sopra esposte per escludere che la doglianzaarticolata dal ricorrente integri un’ipotesi di violazione di legge, perché ciòche in sostanza si sottopone a censura è l’interpretazione e lavalorizzazione del materiale istruttorio, attraverso la quale la Corte ègiunta a ritenere che Massimo Rossi, presente in cantiere come direttoredei lavori, avesse commissionato i lavori eseguiti da Ciotti s.n.c. non atitolo personale, bensì quale socio unico e legale rappresentante di RossiMassimo s.n.c.3.

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione e/o falsaapplicazione degli art.2709, 2710 c.c.Secondo il ricorrente la Corte d’Appello non avrebbe valorizzato, comeinvece sarebbe stato necessario, il fatto che non vi era alcuna fattura trale parti relativa al cantiere di San Clemente.Il motivo è infondato.Richiamate le considerazioni esposte sopra al fine di distinguere laricostruzione fattuale dall’erronea sussunzione astratta, nel caso di speciela Corte d’Appello ha preso espressamente in esame l’assenza nelleproduzioni documentali di Ciotti s.n.c. di fatture intestate a Rossi s.n.c. eriferite al Cantiere di San Clemente.

In proposito la Corte ha rilevato chela circostanza se può rilevare sotto un diverso profilo inerente la formadei pagamenti (perché avvenuti in parte in contanti), che qui non harilievo, non esclude l’esecuzione dei lavori da parte dell’appellante enon incide sulla titolarità passiva del rapporto in capo a Rossi s.n.c.- che èstata affermata all’esito della valutazione delle prove testimoniali assunteLa Corte d’Appello di Bologna ha quindi interpretato e valutato gli esitidell’attività istruttoria ritenendo che, alla luce delle complessiveemergenze della stessa, non potesse essere attribuita rilevanza allamancanza di fatture relative al cantiere di San Clemente.

Si tratta divalutazioni che sono prerogativa del Giudice di merito e che possonoNumero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026essere sottoposte a critica in sede di legittimità solo nei limiti riconosciutidall’art.360 co 1 n.5 c.p.c., come sopra delineati (con la precisazione che,per il motivo in esame, non solo il disposto dell’art.360 n.5 c.p.c. non èrichiamato ma l’assenza di fatture relative al cantiere in San Clemente èstata valutata dalla Corte di merito, pur se in modo diverso da quelloauspicato dal ricorrente).4. l’ultimo motivo di ricorso formulato prospetta la violazione e/o falsaapplicazione del combinato disposto degli art.62 e 194 c.p.c. in relazioneall’art.2697 c.c.Rileva il ricorrente che l’onere di provare che i lavori eseguiti da Ciottis.n.c. presso il cantiere in San Clemente erano stati commissionati daRossi Massimo s.n.c. non era a carico della società stessa ma di Ciottis.n.c.Anche questo motivo è infondato.Si premette che nell’ambito del ricorso per cassazione,la violazione dell'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi in cui ilgiudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quellasu cui esso avrebbe dovuto gravare secondo le regole di scomposizionedelle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni -l’orientamento interpretativo di legittimità è univoco nel senso indicato:cfr., di recente, Cass. n.26739/2024-: la violazione nei termini indicatidella norma, che individua una regola di giudizio, acquista rilievonell’ipotesi in cui attraverso il materiale acquisito nell’ambitodell’istruttoria non sia stato possibile raggiungere un accertamentocompleto, perché in tal caso la parte onerata della prova del fattocostitutivo o dell’eccezione non riscontrati perde.Non è appropriato il riferimento al disposto dell’art.2697 c.c. in uncaso come quello di specie, in cui la pronuncia di merito si fonda sugli esitidi una istruttoria articolata, che ha compreso non solo produzionidocumentali ma l’assunzione di prove orali e la disposizione di unaNumero registro generale 569/2023Numero sezionale 446/2026Numero di raccolta generale 17775/2026Data pubblicazione 04/06/2026consulenza tecnica d’ufficio, sulla cui base la Corte d’Appello di Bologna haaccertato positivamente la titolarità del contratto di appalto per il cantieredi San Clemente in capo a Rossi Massimo s.n.c., quale committente, el’effettiva esecuzione dei lavori da parte di Ciotti s.n.c., che ne ha chiestoil pagamento.In conclusione, il ricorso deve essere integralmente respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolocontributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna Massimo Rossi alpagamento, in favore di Andrea Ciotti, in proprio e quale legalerappresentante di Ciotti Andrea e Ciotti Fabio s.n.c., delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 7.000,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 edagli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 25 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso