Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of suit by both parties under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinguished following a joint declaration of withdrawal by both parties. Cecilia Messori had previously filed an appeal against a second-instance order, which was initially deemed inadmissible for missing attached documents. The parties subsequently signed a mutual renunciation agreement, satisfying the statutory requirements for case termination without further judicial pronouncement on costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When both parties in a cassation proceeding mutually withdraw their claims, the judgment is extinguished without the need for a formal ruling on costs or the imposition of the double unified contribution.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ossi, come da procura su foglio allegato in calce al controricorso;– controricorrente –avverso l’ordinanza n. 17458/2020 della Corte di cassazione depositata il20/08/2020 e non notificata.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere Andrea Penta.Numero registro generale 25712/2020Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 17763/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Con ricorso in cassazione Cecilia Messori impugnava nei confronti di PaoloChiossi sia l’ordinanza ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. emessa dalla Corted'appello di Bologna sul gravame da lei proposto avverso due sentenze, nondefinitiva e definitiva, del Tribunale di Modena, che le due stesse pronuncedi primo grado.2.
Questa Corte, con ordinanza n. 17458/2020, rilevava che il ricorso eraimprocedibile ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2), c.p.c. per non esserestate depositate in allegato al ricorso, né successivamente, le sentenze resein primo grado ed oggetto di impugnazione, ma solo copia dell'ordinanza exart. 348-bis e 348-ter del codice di rito.3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione CeciliaMessori sulla base di un unico motivo.Paolo Chiossi ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. La Corte osserva che, con nota congiunta del 29 aprile 2026, sottoscrittadalle parti personalmente e dai rispettivi difensori per autentica, CeciliaMessori ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con compensazione dellespese del giudizio di cassazione, e Paolo Chiossi ha sottoscritto la rinuncia,dichiarando di accettarla.Ricorrono senz’altro i presupposti, pertanto, per dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., avendo le partipersonalmente sottoscritto l’atto di rinuncia.Nessuna pronuncia va adottata quanto alle spese del presente giudizio, inbase all’art. 391, comma 5, c.p.c., avendo il controricorrente aderitopersonalmente alla rinuncia.Nell'ipotesi di causa di estinzione del ricorso per cassazione non sussistonoi presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. "doppiocontributo unificato" (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 25485 del 12/10/2018;Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19560 del 30/09/2015;
Cass., Sez. 5,2 di 3Numero registro generale 25712/2020Numero sezionale 1313/2026Numero di raccolta generale 17763/2026Data pubblicazione 03/06/2026Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018; Cass., Sez. U, Ordinanza n. 19976 del19/07/2024). P.Q.MDichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data 14.5.2026.Il PresidenteDott. Francesco Maria Cirillo3 di 3