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Ordinanza — n. 17643/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding litigation costs allocation, upholding trial court's discretionary assessment of partial compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17643/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's decision on litigation costs. The trial court had awarded partial compensation to the architect despite the plaintiff's partial victory, a point contested by the appellant. The Supreme Court affirmed that cost allocation is a discretionary matter for the trial judge, who is not required to justify the lack of total compensation when the opposing party is not entirely victorious.

Regesto Legislator

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Art. 90 c.p.c.; Art. 96 c.p.c.: The review of litigation costs is limited to preventing a violation of the principle that costs cannot be assigned to the wholly victorious party, leaving the evaluation of total or partial compensation as a discretionary and unreviewable matter for the trial judge.

Parole chiave

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litigation costs allocation partial compensation discretionary assessment costs of proceedings appellate review civil procedure total victory principle

Disposizioni normative citate

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Art. 90 c.p.c.
Art. 96 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
d.lgs. n. 149 del 2022
Art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002
115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.
art. 380-bis c.p
artt. 2230 c.c
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2230 c.c.
art. 116 c.p
per violazione ofalsa applicazione dell’art. 116 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, Sentenza n. 11098 del 24/04/2024
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv.659925 – 01; Sez.
Sez. 2, n. 18128 del 31/08/2020
26912 del 26/11/2020, Rv.659925 – 01; Sez. 2, n. 18128 del 31/08/2020 Rv.
S.U. n. 27195/2023
S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R.

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Testo completo

orrente –controZECCA ASSUNTA, rappresentata e difesa dall'avvocato ALESSANDROORLANDINI;- controricorrente –nonché contro PORTONE GIORGIO, VUONO GYONATA;- intimati -avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI LECCE n. 914/2024depositata il 14/11/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalCONSIGLIERE CRISTINA AMATO.Numero registro generale 2583/2025Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 17643/2026Data pubblicazione 03/06/20261. Assunta Zecca evocava in giudizio, dinanzi alla disciolta sezionedi Tricase del Tribunale di Lecce, la Ditta Edil J G di Vuono Gyonatae l’architetto Francesco Gubello, per sentirli condannare, in solido traloro o ciascuno secondo l’incidenza causale, al ristoro dei danni nellamisura di complessivi €. 66.370,00, quale valore derivante da una seriedi inadempienze esecutive che la deducente sosteneva di averriscontrato nell’ambito della realizzazione alcuni lavori edili da leicommissionati, alla prima quale ditta esecutrice delle opere, al secondonella veste di direttore dei lavori (€. 24.870,00 oltre IVA); nonché atitolo di penale per il ritardo nella consegna dei suddetti lavori (€.41.500,00).Costituitisi entrambi i convenuti, Vuono Gyonata spiegava ritualedomanda riconvenzionale, chiedendo il pagamento di un importoresiduo sul compenso pattuito, avendo la ditta eseguito una serie diopere extracontratto; oltre a €. 20.000,00 a titolo di mancatoguadagno per aver impedito l’attrice il puntuale adempimento.Si costituiva in primo grado anche Termo Teknick di PortoneGiorgio, nei cui confronti i convenuti avanzavano domanda di garanzia,avendo l’appaltatrice affidatole in subappalto l’esecuzione dell’impiantodi condizionamento ed idrico-fognante.Con distinto atto di citazione Francesco Gubello evocava in giudizioAssunta Zecca al fine di ottenere il pagamento della somma di €.18.000,00 oltre IVA e CPA quale corrispettivo derivante dalla redazionedi due progetti edili ed altre incombenze riguardanti una situazionesuccessoria, su incarico della Zecca.

Detto giudizio veniva riunito alprimo, unitamente ad un ulteriore procedimento, incardinato daGyonata Vuota in opposizione ad un decreto ingiuntivo concessoall’attrice Assunta Zecca per il pagamento della somma di €.Numero registro generale 2583/2025Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 17643/2026Data pubblicazione 03/06/202610.000,00, portata da un assegno bancario emesso dall’opponente infavore della Zecca, rimasto insoluto.Riuniti i tre procedimenti, il Tribunale di Lecce, accogliendo in partele istanze dell’attrice, condannava l’appaltatrice – per quel che quiancora rileva – al pagamento in favore della committente di €.31.720,00 in solido con il Direttore dei Lavori, arch.

Gubello;compensava il debito di quest’ultimo (€. 15.850,00) con il diversocredito professionale riconosciutogli nei confronti della committente;rigettava la richiesta del pagamento della penale da ritardo pretesadall’attrice.2. La pronuncia del primo giudice veniva impugnata da AssuntaZecca innanzi alla Corte d’Appello di Lecce che – con sentenza n.914/2024 - rigettava il primo motivo di gravame, relativo al mancatoriconoscimento della penale da ritardo; accoglieva il secondo motivo,con il quale l’appellante contestava il riconoscimento del compenso infavore dell’architetto Gubello per l’asserito compimento di una praticasuccessoria e la compensazione del relativo debito della Zecca con ildebito del Gubello nei suoi confronti.

Su tale ultimo punto, osservavail secondo giudice che «le risultanze processuali non consentono diritenere dimostrata in modo rigoroso la sussistenza di tale credito».Infine, condannava il Gubello alle spese processuali del doppio grado.3. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazioneResiste Assunta Zecca con controricorso.A seguito di proposta di definizione accelerata a cura del ConsigliereDelegato, ex art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente ha depositato istanzadi decisione.All’esito della camera di consiglio del 13.05.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.Numero registro generale 2583/2025Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 17643/2026Data pubblicazione 03/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 2230 c.c. ss. dei principi di diritto previsti in materia diconferimento di incarico professionale, in relazione all’art. 360, comma1, n.

3) c.p.c. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella partein cui il secondo giudice ha affermato l’assenza di prova scrittadell’incarico professionale conferito dalla signora Zecca all’architettoGubello, senza considerare che in materia di conferimento di incaricoprofessionali tra privati vige il principio di libertà di forma.1.1. Il motivo è inammissibile perché carente di riferibilità alla ratiodecidendi della sentenza impugnata, agli effetti dell'art. 366, comma1, n. 4, c.p.c. (Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 27/03/2024; Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017, Rv. 645361 - 01).Contrariamente a quanto dedotto in ricorso, la Corte d’Appello si èlimitata a prendere atto dell’inesistenza di un contratto scritto diconferimento dell’incarico professionale, non già per sostenere la suainvalidità per mancanza di forma, bensì al fine di ricercare nelledeposizioni testimoniali dichiarazioni attendibili idonee a dimostrarel’esistenza dell’incarico.

Sì che, all’esito della disamina delleacquisizioni testimoniali, la Corte territoriale non ha decretatol’invalidità del conferimento, bensì la mancata di dimostrazione, inmodo rigoroso, della sussistenza del credito e dell’incarico (v. sentenzapag. 8, 3° e 4° capoverso).2. Con il secondo motivo si deduce omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti,in relazione all’art. 360, comma 1, nn.

5) e 3) c.p.c. per violazione ofalsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. Il ricorrente lamenta l’omessoesame, da parte del secondo giudice, delle dichiarazioni rese da unNumero registro generale 2583/2025Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 17643/2026Data pubblicazione 03/06/2026secondo teste, collaboratore dell’architetto Gubello all’epoca dei fatti,aventi un peso determinante nella vicenda in esame.2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile, poiché si risolve nellarichiesta di rilettura delle risultanze probatorie.In tema di prova, questa Corte ha più volte ribadito che lavalutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilitàdei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelleritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di3, Sentenza n. 15276 del 01/06/2021, Rv. 661628 – 01;

Sez. 1,Sentenza n. 11511 del 23/05/2014, Rv. 631448 - 01).3. Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 91 del codice diprocedura civile, in relazione all’art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c. Osservail ricorrente che in virtù della reciproca soccombenza – per avere ilgiudice dell’appello rigettato il primo motivo di grave ed accolto ilsecondo – le spese di lite dovevano essere compensate in tutto o inparte.3.1. Il motivo è infondato.Questa Corte ha già affermato che nel giudizio di legittimità ilsindacato sulle pronunzie dei giudici del merito riguardo alle spese dilite è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principiosecondo cui esse non possono essere poste a carico della partetotalmente vittoriosa, restando del tutto discrezionale - e insindacabile- la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi oper novità della questione, la cui insussistenza il giudice del merito nonè tenuto a motivare (Sez. 2, Sentenza n. 11098 del 24/04/2024, Rv.Numero registro generale 2583/2025Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 17643/2026Data pubblicazione 03/06/2026670750 – 01;

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv.659925 – 01; Sez. 2, n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01).4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo, da distrarsiin favore del procuratore antistatario che ne ha fatto richiesta.Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizioneaccelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamenteinfondati, di cui all'art. 380-bis c.p.c. (novellato dal d.lgs. n. 149 del2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi dell’ultimocomma della norma citata, e il giudizio definito in conformità allaproposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata alpagamento delle ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 c.p.c., semprecome liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento dellasomma di cui all'art. 96, comma 4, c.p.c. in favore della Cassa delleAmmende:

S.U. n. 27195/2023).Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 6.000,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favoredell’avvocato Alessandro Orlandini.Numero registro generale 2583/2025Numero sezionale 1277/2026Numero di raccolta generale 17643/2026Data pubblicazione 03/06/2026Condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,c.p.c. al pagamento a favore della parte controricorrente di una sommaulteriore di €. 6.000,00 equitativamente determinata, nonché – ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c. - al pagamento della somma di €.3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 13 maggio 2026.Il PresidenteMAURO MOCCI