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Decreto — n. 17631/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.

Numero d'incarto Decreto — n. 17631/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal for case termination. The appellant, represented by gna S.r.l. and FormelloCostruzioni S.r.l., did not act to preserve the right to a ruling, while the opposing parties argued for the dismissal based on this procedural lapse. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the extinction of the litigation and an order for the appellant to bear the associated costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposal for termination within the prescribed period results in the deemed renunciation of the appeal and the extinction of the cassation proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction procedural time limit deemed renunciation proposal for termination costs allocation condono delle spese procedurali rinuncia al diritto desistenza dall'azione

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc.
art. 391 cod.proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

gna S.r.l., FormelloCostruzioni S.r.l., rappresentate e difese dall'avvocato Elisabetta Rossi-ricorrenti-controEquipo Ivi Sl in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Fumai-controricorrente-controGalliano Daniela Rina Camilla, Pellicer Martinez Antonio, rappresentati edifesi dall'avvocato Claudio De Stefanis-controricorrenti-controIvi Italia S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, Ivi RomaSrl in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate edifese dagli avvocati Filippo Lino Jacopo Silvestri-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.3334/2024 depositatail 14/05/2024Numero registro generale 23921/2024Numero sezionale 504/2026Numero di raccolta generale 17631/2026Data pubblicazione 03/06/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 28/05/2026Mauro Criscuolo