Cassation court remits case to public hearing regarding accretion rules in joint inheritance with multiple heirs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court remitted the case to a public hearing to resolve a disputed legal question regarding accretion in joint inheritance. While the appellate court accepted the wife's inheritance for her husband's share after his children renounced, the core issue concerns whether accretion applies when all heirs in a specific class renounce simultaneously. The court noted the absence of binding precedent on this specific scenario and deemed the matter too debated to decide without further argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 522 c.c.; Art. 582 c.c.: In cases of joint inheritance where all heirs within a specific class renounce their shares, the court must determine if accretion applies to the remaining heirs, a question requiring further examination in public hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ono;-ricorrente principale-controRUOTO VINCENZINA, rappresentata e difesa dall'avvocato Settimio DiSalvo;-ricorrente incidentale-TOTALERG S.P.A., BANCA NAZIONALE DEL LAVORO;-intimate-avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 1945/2020,depositata il 3/06/2020.Numero registro generale 22646/2020Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 17476/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere Chiara Besso Marcheis.PREMESSO CHE1. Emilia Anatriello ha convenuto in giudizio il fratello Rosario Anatriello,deducendo di essere comproprietaria con il convenuto di una serie di benipervenuti, in parte, dalla successione del padre Pasquale Anatriello e, inaltra parte, da donazioni da parte della madre Giuseppina Di Costanzo,anch’essa deceduta.
L’attrice ha chiesto la divisione della comunione deibeni con condanna del convenuto a corrispondere il 50% delle sommepercepite a titolo di locazione di alcuni beni, compreso il valore locativo delbene da lui abitato.Rosario Anatriello si è costituito, non opponendosi alla domanda didivisione della comunione, ma contestando la domanda di corresponsionedel 50% delle somme riscosse a titolo di locazione.Il Tribunale di Napoli, integrato il contraddittorio nei confronti della BancaNazionale del Lavoro s.p.a. e della Total Italia s.p.a., quali creditriciipotecarie sui beni oggetto di divisione, ha accolto la domanda di divisionee disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, assegnandoall’attrice e al convenuto un lotto ciascuno.2.
Contro la sentenza di primo grado ha proposto appello VincenzinaRuoto, quale erede universale del defunto marito Rosario Anatriello, attesala rinuncia all’eredità del convenuto degli altri eredi legittimi, e cioè i trefigli. Emilia Anatriello ha impugnato a sua volta la sentenza.Riunite le impugnazioni, con la pronuncia n. 1945/2020 la Corte d’appellodi Napoli ha anzitutto esaminato la questione pregiudiziale posta daAnatriello nel corso del giudizio di secondo grado. Ad avviso del convenutonon si sarebbe verificato accrescimento in favore esclusivo della Ruoto aseguito della intervenuta rinuncia dei tre figli, ma concorso successoriocon la sorella del defunto nei termini di cui all’art. 582 c.c., cosicché laNumero registro generale 22646/2020Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 17476/2026Data pubblicazione 02/06/2026medesima ha formulato espressa accettazione dell’eredità del fratello perla quota di 1/3.La Corte d’appello di Napoli, dopo aver espresso perplessitàsull’ammissibilità di una “domanda che finisce per postulare una diversa ediversificata entità del concorso successorio, sul presupposto di diritto cheapre invariabilmente un tema di indagine estraneo alla contesa, comecaratterizzatasi nel corso del primo grado e in quello iniziale del secondo”,ha ritenuto che la tesi che ipotizza un concorso tra coniuge e fratello aisensi dell’art. 582 c.c., sì da escludere l’accrescimento della quota diRuoto a seguito della rinuncia all’eredità dei suoi tre figli, non siacondivisibile.Nel merito ha parzialmente accolto il gravame della Ruoto e harideterminato il conguaglio dovuto, condannando Anatriello al pagamentoin suo favore di euro 6.977,38, nonché al pagamento di euro 3.470,78 atitolo di rendiconto per conguaglio sui frutti percepiti.3.
Avverso la sentenza d’appello ricorre per cassazione Emilia Anatriello.Vincenzina Ruoto resiste con controricorso e fa valere ricorso incidentale.Le intimate Totalerg s.p.a. (incorporante per fusione di Total Italia s.p.a.)e Banca Nazionale del Lavoro non hanno proposto difese.Memoria è stata depositata dalla ricorrente incidentale.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso principale lamenta violazione degli artt. 522, 521, 582 e 674c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la ricorrente contestal’illegittimità del criterio di attribuzione della quota di Rosario Anatriello,fratello della medesima e convenuto nel giudizio di primo grado, a seguitodella rinuncia in qualità di chiamati dei tre figli; la ricorrente, preso attodel decesso ab intestato del fratello in data 27 dicembre 2007, quindi inepoca successiva alla pronuncia della sentenza di primo grado (26febbraio 2007), con comparsa di costituzione di un nuovo difensoredepositata il 14 febbraio 2014 ha dichiarato espressamente eNumero registro generale 22646/2020Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 17476/2026Data pubblicazione 02/06/2026tempestivamente di accettare l’eredità, in conseguenza della intervenutarinuncia da parte dei figli del de cuius; la soluzione interpretativa adottatadalla Corte d’appello non è condivisibile perché l’applicabilitàdell’accrescimento alle successioni legittime e l’esclusione della operativitàdella disciplina codicistica tipica di tali successioni si pongono in evidentecontrasto con l’art. 522 c.c. e finiscono con lo svuotare di ogni contenutol’art. 521 c.c.; il diritto di accrescimento è espressamente previsto dallegislatore agli artt. 523 e 674 c.c. solo con riguardo alla successionetestamentaria.2.
La questione posta dal ricorso principale è questione che la stessa Corted’appello riconosce essere “piuttosto dibattuta”.Come si legge nella sentenza impugnata, ci si chiede in dottrina se coloro“che avrebbero concorso con il rinunziante” siano i chiamati nella stessaquota, in quanto appartenenti a una determinata categoria di successibili,o i coeredi generalmente intesi; il che rinvia alla problematicadell’esistenza o meno di quote collettive e individuali nella successionelegittima.Ambigua è considerata anche l’ultima parte della norma, laddove sispecifica che se il rinunciante è solo l’eredità si devolve a coloro ai qualispetterebbe nel caso egli mancasse: non è chiaro se si debba ritenere chesia “solo” quando è l’unico chiamato nella sua quota, ossia l’unicoappartenente a una certa categoria di successibili, oppure nel senso che èl’unico chiamato alla successione.
Secondo una prima impostazione –evidenzia ancora la sentenza impugnata – nelle successioni legittime nonvi sarebbe accrescimento in senso tecnico, in quanto, in caso di rinuncia diuno dei chiamati, opererebbero altre norme in grado di disciplinare ilfenomeno successorio.Secondo una diversa prospettiva, vi sarebbe solidarietà anche nellasuccessione legittima, con interdipendenza delle vocazioni e con influenzareciproca delle rispettive situazioni giuridiche, cosicché l’accrescimento siNumero registro generale 22646/2020Numero sezionale 1325/2026Numero di raccolta generale 17476/2026Data pubblicazione 02/06/2026avrebbe anche in presenza di quote diseguali.
Si ritiene, ancora, che lalocuzione “accrescimento” non sarebbe usata nell’art. 522 c.c. in sensoproprio, ma nel senso di incremento della quota dei coeredi che abbianoaccettato l’eredità.La questione, molto dibattuta in dottrina, non è invece mai stataaffrontata funditus da questa Corte di cassazione. Si consideri al riguardola pronuncia invocata dalla Corte d’appello, ossia Cass. n. 8021/2012, chesi è limitata a richiamare la disciplina di cui all’art. 522 c.c. per sostenereche “la quota del coerede che rinunzia si accresce ipso iure a favore deglialtri coeredi che avrebbero concorso con il rinunziante, senza che sianecessario, da parte di questi ultimi, una specifica accettazione di siffattoacquisto di diritto”, ma senza specificamente indagare l’ipotesi qui inesame, in cui, a fronte di una chiamata iniziale a favore di più soggetti, larinuncia avvenga solo ad opera di tutti gli appartenenti ad una classeconcorrente ( e non anche solo da alcuni di essi, come nel caso in cui larinuncia fosse stata effettuata solo da alcuni dei figli), ma non da parte ditutti gli originari chiamati.3.
Considerata la rilevanza nomofilattica della questione e l’assenza dispecifici precedenti di legittimità su di essa, il Collegio valuta che siaopportuno rimettere la trattazione della causa alla pubblica udienza dellasezione. P.Q.MLa Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezionecivile.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile,in data 19 maggio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo