Cassation court allows servitude negation claim against utility company and co-owner, overturning appellate dismissal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision dismissing the plaintiff's claims against both the utility company and a co-owner. While the appellate court correctly identified the utility company as the proper defendant for the servitude dispute, it erroneously rejected the claim against the co-owner and failed to address the plaintiff's original request for ownership of the niche wall. The court ruled that the utility company must be sued for the servitude actio negatoria and ordered the appellate court to retry the case to determine the correct defendants and examine the ownership claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1026 c.c.; Art. 2928 c.c.: The actio negatoria servitutis must be directed against the entity managing the dominant infrastructure; however, claims regarding the ownership of the niche where the servitude is installed remain admissible against the co-owner who authorized the installation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ente -controSET DISTRIBUZIONE - SOCIETÀ ELETTRICA TRENTINA PER LADISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA s.p.a., in persona del legalerappresentante pro tempore Francesco Faccioli, con gli Avv.ti EnricoGiammarco e Oscar Tomezzoli- controricorrente -nonché controNumero registro generale 5517/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 17264/2026Data pubblicazione 01/06/2026PARTELI TULLIA, con gli Avv.ti Massimiliano De Biasi, Andrea De Biasie Federica Scafarelli- controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Trento n. 19/2023,depositata il 21 febbraio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26maggio 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.1.
Il Tribunale di Trento respinse le domande avanzate da TulliaParteli nei confronti di Vincenzo Allotti e SET s.p.a. (rimastacontumace), volte alla rimozione, con ripristino dei luoghi e previoeventualmente accertamento negativo dell’esistenza di qualsivogliaservitù, di un contatore per l’energia elettrica domestica che il primoaveva fatto realizzare alla seconda all’interno di una nicchia scavatanel muro del quale l’attrice era comproprietaria, in un immobile nelterritorio del Comune di Sfruz.Oltre all’eliminazione del manufatto, alla quale poteva provvederesolo SET in quanto ente erogatore del servizio di approvvigionamentoelettrico, l’attrice aveva chiesto la condanna dell’Allotti al risarcimentodei danni.Il tribunale ritenne che l’unica legittimata passiva fosse la società,osservando tuttavia che la domanda avanzata nei confronti diquest’ultima era inammissibile, in quanto proposta dalla Parteli per laprima volta con la memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c.allora vigente.2.
Tale decisione fu parzialmente riformata con la sentenzaindicata in epigrafe, a seguito dell’appello principale della Parteli e diquello incidentale di SET.Numero registro generale 5517/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 17264/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte d’appello di Trento condivise la valutazione del primogiudice circa la tardività della domanda avanzata verso SET.Ritenne invece, contrariamente a quanto statuito dal tribunale, chesussistesse la legittimazione passiva dell’Allotti, trattandosi di coluiche, realizzata la nicchia, aveva autorizzato la società a posizionarvi ilcontatore al fine dell’utilizzo dell’impianto elettrico.Nondimeno, respinse nel merito la negatoria servitutis, essendonel frattempo intervenuta la rimozione del contatore, rilevando chel’attrice non avesse interesse a una pronunzia sulla nicchia in séconsiderata.Regolò, infine, le spese di lite disponendone la compensazione permetà nel rapporto Parteli/Allotti e per intero nel rapporto fra l’originaria3.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazioneVincenzo Allotti sulla base di due motivi.SET s.p.a. e Tullia Parteli hanno resistito con controricorso,quest’ultima proponendo anche ricorso incidentale affidato a un unicomotivo, illustrato da successiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degliartt. 949, 1027, 1056, 1079 c.c. e dell’art. 12 prel. in relazione all’art.121 del r.d. n. 1775 del 1933, oltre a nullità della sentenza perviolazione dell’art. 111, sesto comma, della Costituzione e dell’art.132, comma 2 n. 4 c.p.c. in presenza di motivazione apparente.La sentenza impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto ilricorrente unico legittimato passivo rispetto all’originaria actionegatoria servitutis, in contrasto con il consolidato orientamento dellagiurisprudenza di legittimità che individua tale legittimato nonnell’utente del servizio di fornitura comproprietario del muro, ma neiNumero registro generale 5517/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 17264/2026Data pubblicazione 01/06/2026confronti dell’ente erogatore del servizio che si assume proprietario delfondo dominante costituito dall’impianto di distribuzione.2.
Con il secondo motivo, denunziando nullità della sentenza peromessa pronunzia e violazione dell’art. 2909 c.c., il ricorrente censurala sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezionericonvenzionale da lui svolta in punto alla proprietà della nicchia nellaquale era stato posto il contatore.Osserva, infatti, di aver formulato fin dal primo grado di giudizio,in via subordinata rispetto al rilievo del proprio difetto di legittimazionepassiva, un’eccezione di merito con la quale sosteneva che TulliaParteli non potesse vantare diritti di sorta sulla nicchia in questione, inquanto ricavata nel muro perimetrale di proprietà di terzi, e piùprecisamente di tale Stimpfl Cecilia, o addirittura in comproprietà tralui stesso e la predetta Stimpfl.Inoltre, e in via ulteriormente subordinata, per l’ipotesi di suariconosciuta legittimazione passiva e di accertamento della proprietàdella nicchia in capo alla Parteli, aveva svolto eccezionericonvenzionale per l’accertamento del suo acquisto, medianteusucapione, della servitù di passaggio dei cavidotti e diposizionamento del contatore nella nicchia in questione.Su tali domande il tribunale non si era pronunziato; pertanto, laCorte territoriale aveva errato nel ritenere che fossero state disattesecon statuizione divenuta definitiva perché non fatta oggetto di specificaimpugnazione.3.
L’unico motivo di ricorso incidentale deduce nullità dellasentenza per omessa pronunzia.La ricorrente incidentale assume che la Corte d’appello avrebbetrascurato di statuire sul motivo di gravame con il quale essa avevalamentato la mancata statuizione, da parte del tribunale, sullaNumero registro generale 5517/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 17264/2026Data pubblicazione 01/06/2026domanda principale da lei formulata ai sensi dell’art. 948 c.c., perl’accertamento della sua proprietà esclusiva della nicchia nella qualeera stato installato il contatore.4.
Il primo motivo del ricorso principale è fondato.Nell’affermare la legittimazione passiva del solo odierno ricorrente,la sentenza impugnata si è infatti discostata dal consolidatoinsegnamento di questa Corte, secondo cui la legittimazione aresistere nelle controversie sulla servitù riguardante le tubazioniè a carico dell’ente gestore del servizio, nei cui confronti va dunquedispiegata la domanda di negatoria (fra le altre Cass. 16/9/2019, n.22998; Cass. 13/6/2019, n. 15934; Cass. 11/9/2018, n. 22050).L’applicazione di tale principio non risente dell’eventualeparticolarità del caso concreto, né della vigenza del sistema tavolarenella provincia di Trento, luogo nel quale si trova l’immobile interessatodalla servitù, perché rinviene il suo fondamento nella circostanzafattuale secondo cui è l’impianto di distribuzione a costituire il fondodominante; e non possono sussistere dubbi circa il fatto che ilproprietario dello stesso vada identificato nell’ente che eroga ilservizio.5.
In linea di consequenzialità logica si può ora procedere all’esamedel primo motivo del ricorso incidentale, che è parimenti fondato emeritevole di accoglimento.Dalla lettura dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado,consentita dalla deduzione di un error in procedendo, emerge che laParteli avanzò in via principale, innanzi al Tribunale di Trento, unadomanda di rivendica della porzione del muro nella quale l’odiernoricorrente, allora convenuto, aveva installato una nicchia.Numero registro generale 5517/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 17264/2026Data pubblicazione 01/06/2026Questa domanda, del resto, fu contrastata dall’allora convenuto, ilquale assumeva di essere invece proprietario esclusivo – ocomproprietario con persona diversa dall’attrice – della medesimaporzione.Su tale domanda, nonché sul motivo che ne denunziava iltrascurato esame da parte del tribunale, la sentenza impugnata haomesso di statuire.Ed anzi, la Corte d’appello ha osservato erroneamente che laParteli non aveva interesse a vedere accertato un proprio dirittodominicale sulla nicchia; tale statuizione, vertendo unicamentesull’actio negatoria servitutis, non contiene alcun argomento dondepossa desumersi che sia stata incidentalmente accertata la proprietàdella porzione di muro in questione, nella quale la nicchia era stataricavata.Il motivo va dunque accolto, e in tale decisione resta assorbitol’esame del secondo motivo di ricorso principale.6.
In conclusione, vanno accolti il primo motivo del ricorsoprincipale, con assorbimento del restante motivo, e il ricorsoincidentale.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, ilquale, in diversa composizione, procederà al riesame della vicenda allaluce degli indicati principii, in relazione all’individuazione dellegittimato passivo dell’actio negatoria servitutis e allo scrutinio delladomanda di rivendica originariamente formulata da Tullia Parteli.Al giudice del rinvio è domandata anche la liquidazione delle spesedel presente giudizio.
P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso principale in relazione al primo motivo,assorbito il restante, e il ricorso incidentale; cassa la sentenzaNumero registro generale 5517/2023Numero sezionale 1423/2026Numero di raccolta generale 17264/2026Data pubblicazione 01/06/2026impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Trento,in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci