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Ordinanza — n. 17254/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows defense fees opposition against Ministry of Justice revocation, ruling non-constitution doesn't justify expense compensation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17254/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Tribunal of Messina's order revoking defense fees and compensating litigation costs. The defense argued that the Ministry of Justice's failure to oppose the fee liquidation should not negate the right to compensation for the successful opposition. The court held that the Ministry's non-constitution does not justify expense compensation when the defense successfully contests the fee amount, as the principle of causality requires the losing party to bear costs.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; Art. 84, 170 D.P.R. 115/2002: The failure of the Ministry of Justice to oppose a defense fee liquidation does not justify compensating litigation expenses when the defense successfully contests the amount, as the principle of causality requires the party whose conduct caused the proceedings to bear the costs.

Parole chiave

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defense fees liquidation patrocinio a spese dello Stato compensation of litigation expenses principle of causality Ministry of Justice non-constitution indennità di patrocinio recupero dei costi spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, comma 1, n.
Art. 91, 92 c.p.c.
Art. 84, 170 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, n. 17247 del 12/08/2011
Cass. 21/03/2018
17247 del12/08/2011 e succ., ex multis, Cass. 21/03/2018 e conf., Cass.
Cass. n. 4082/2024
Cass. 17/10/2013, n. 23632
Cass. 17/02/2022, n. 5255
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Testo completo

lege;-ricorrente-controMinistero Della Giustizia C/o Avvocatura Generale dello Stato,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Messina n. 2253/2024 depositata il14/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere Maria Ludovica Russo.1. L’avv.to Paolo Pino difendeva Schilirò Vincenzo, ammesso alpatrocinio a spese dello Stato, nel processo penale n. 1611/2017, dinanziNumero registro generale 4761/2025Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17254/2026Data pubblicazione 01/06/2026al Tribunale di Messina, per cui l’avvocato chiedeva la liquidazione delcompenso per l’attività espletata.Per quello che qui interessa, dopo aver ottenuto due diversi decreti diliquidazione dal tribunale di Messina, lo stesso Tribunale revocava ilsecondo dei due, ritenendo l’attività già liquidata.2.

L’avv.to Pino spiegava opposizione, presso il Tribunale di Messina,avverso il provvedimento di revoca, deducendo che le istanze diliquidazione attenessero a diverse attività, chiedendo pertanto la revocadel provvedimento di revoca.Con l’ordinanza oggetto di ricorso, l’opposizione veniva accolta nelsenso richiesto dall’istante, ma si disponeva la compensazione delle spesedel giudizio di opposizione “non essendosi il Ministero costituito e nonavendo manifestato opposizione alle ragioni del ricorrente”.3. L’avvocato Paolo Pino ha proposto ricorso fondato su un unicomotivo.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.Nessuno ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c., la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per contraddittorietà dellamotivazione della sentenza impugnata, nonché per violazione di leggedella stessa, laddove accogliendo l'opposizione, compensava le spese delprocedimento, sulla base della mancata costituzione del Ministero dellaGiustizia.2. Il motivo è fondato.Costituisce principi univoco di questa Corte che il difensore di personaammessa al patrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, proponga opposizione avverso ildecreto di pagamento dei compensi, contestando l'entità delle sommeliquidate, agisce in forza di una propria autonoma legittimazione a tutelaNumero registro generale 4761/2025Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17254/2026Data pubblicazione 01/06/2026di un diritto soggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto allaliquidazione degli onorari del procedimento medesimo e l'eventualeobbligo del pagamento delle spese sono regolati dalle disposizioni delcodice di procedura civile relative alla "responsabilità delle parti per lespese", ex artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c. (Sez. 6 - 2, n. 17247 del12/08/2011 e succ., ex multis, Cass. 21/03/2018 e conf., Cass. n.4082/2024).2.1 Nel caso in oggetto, il Tribunale di Messina ha accolto in totol’opposizione alla liquidazione dei compensi spiegata dall’avv.to Pino, maha negato la liquidazione delle spese in ragione della mancata resistenzadel Ministero intimato.2.2.

Orbene, come questa Corte ha ormai più volte chiarito (ex multis.Cass. 4082/2024), tale motivazione contrasta con il principio di causalitàche regge la liquidazione delle spese in giudizio, principio in forza delquale le spese incombono sulla parte che con la sua condotta abbia datocausa al giudizio costringendo la controparte – riuscita vittoriosa – adadire il giudice per l’affermazione delle proprie ragioni (Cass. n. 17247 del12/08/2011); nonché si contra con il principio, che si applicaevidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A., secondo cui lamancata opposizione dell’Amministrazione non giustifica, di per sé, lacompensazione delle corrispondenti spese processuali, allorché comunquel'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere ilriconoscimento del diritto (Cass. 17/10/2013, n.23632;

Cass.21/03/2018, n.7072 e succ. ex multis. Cass. n. 5255 del 17/02/2022 eCass. n. 4082 del 14/02/2024).2.3 In conclusione, ove il difensore della parte ammessa al gratuitopatrocinio risulti vincitore nel giudizio di opposizione avverso il decreto diliquidazione delle sue spettanze, non costituisce, di per sé, giusto motivoper compensare le spese, e per non applicare il principio di soccombenza,Numero registro generale 4761/2025Numero sezionale 1430/2026Numero di raccolta generale 17254/2026Data pubblicazione 01/06/2026il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero dellaGiustizia intimato (Cass. n. 5255 del 17/02/2022).3.

La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio,al Tribunale di Messina, nella persona di un diverso magistrato, cheregolerà anche il capo delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Messina, nellapersona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sullespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il PresidenteMauro Mocci