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Ordinanza — n. 17144/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate dismissal of forced transfer based on apparent lack of document motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17144/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially allowed the appeal filed by Co.E.S. s.r.l. against the Naples Court of Appeal's dismissal of a forced transfer action. The appellant argued the lower court failed to properly examine the validity of the private transaction document and confused the lack of conformity with the lack of signatures. The court held that the appellate judgment was flawed for not addressing the substantive validity of the signatures and the document's conformity, requiring a new examination of these specific legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 2719 c.c.; Art. 214 c.p.c.: The court must examine the autonomy of contested signatures and the conformity of the document; apparent lack of motivation regarding the disavowal of the original document constitutes a violation of procedural and substantive law requiring cassation.

Parole chiave

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forced transfer of property private transaction validity disavowal of signatures apparent lack of motivation conformity of document

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2932 c.c.
s.r.l.,chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo dellaproprietà di due immobili siti in Napoli, sul presupposto dell’intervenutastipulazione, in data 22 ottobre 2006, di una scrittura privata ditransazione, della quale produceva in giudizio copia fotostatica.
Art. 2719 c.c.
Costituitasi in giudizio, la convenuta, per quanto qui ancora rileva,disconobbe, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la conformità della copia prodottaall’ ”assunto originale” e, ai sensi dell’art.
Art. 214 c.p.c.
112, 132, n.4, e 156, secondo comma, c.p.c., dell’art. 214 c.p.c. e dell’art.
Art. 1971 c.c.
Art. 428 c.c.
Art. 1394 c.c.
Art. 360 c.p.c.
Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione degli artt.
art. 2932 c.c
s.r.l.,chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo dellaproprietà di due immobili siti in Napoli, sul presupposto dell’intervenutastipulazione, in data 22 ottobre 2006, di una scrittura privata ditransazione, della quale produceva in giudizio copia fotostatica.
art. 2719 c.c
Costituitasi in giudizio, la convenuta, per quanto qui ancora rileva,disconobbe, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la conformità della copia prodottaall’ ”assunto originale” e, ai sensi dell’art.
art. 214 c.p
112, 132, n.4, e 156, secondo comma, c.p.c., dell’art. 214 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 1951 del 29/01/2026
Cass. Sez. 2, n. 27531 del 15/10/2025
Cass. Sez. U. n. 8230 del 22/03/2019
Sez. 3, n. 20112/2009
Sez. 3, n. 20112/2009; daultimo, Cass.
Sez. 2, n. 1677/2026
Sez. 3, n. 6176/2020
Sez. 3, n. 6176/2020,che attiene all’ipotesi in cui venga in rilievo esclusivamente la mancata oinsufficiente contestazione della conformità della copia fotografica ofotostatica all’originale.
Sez. 2, n.19850/2024
Sez. 2, n.19850/2024; Cass.
Sez. 3, n. 33769/2019
Sez. 3, n. 33769/2019; Cass.
Sez. 1, n. 16551/2015
Sez. 1, n. 16551/2015).3.

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Testo completo

tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MassimilianoRomito-ricorrente-controTroncone Antonio, rappresentato e difeso dall'avv. Armando Fergola-controricorrente-nonché controTroncone Antonio-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3213/2021depositata il 03/09/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere Raffaella Maria Gigantesco.Numero registro generale 28612/2021Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17144/2026Data pubblicazione 31/05/20261. Con atto di citazione notificato l’8 agosto 2014, Antonio Tronconeconvenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Co.E.S. s.r.l.,chiedendo, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento coattivo dellaproprietà di due immobili siti in Napoli, sul presupposto dell’intervenutastipulazione, in data 22 ottobre 2006, di una scrittura privata ditransazione, della quale produceva in giudizio copia fotostatica.

Asostegno della domanda dedusse che la società si era obbligata atrasferirgli i predetti beni entro novanta giorni, a fronte della restituzione,da parte sua già avvenuta, di altri immobili oggetto di diversa controversiatra le parti (R.G. n. 7361/2005).2. Costituitasi in giudizio, la convenuta, per quanto qui ancora rileva,disconobbe, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la conformità della copia prodottaall’ ”assunto originale” e, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., la riferibilità a PietroTroncone, all’epoca legale rappresentante della società, delle sottoscrizioniapposte sul documento; dedusse, inoltre, in via subordinata, l’annullabilitàdella transazione ai sensi degli artt. 1971, 428 e 1394 c.c.3.

Il Tribunale di Napoli - sulla scorta della sola documentazione versata in4. La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 3213/2021, rigettòl’impugnazione proposta dalla Co.E.S. s.r.l., confermando la decisione diprimo grado.5. Avverso tale sentenza la Co.E.S. s.r.l. ha proposto ricorso percassazione affidato a tre motivi. Antonio Troncone ha resistito concontroricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.4, c.p.c., la ricorrente denuncia violazione degli artt. 112, 132, n. 4, e156, secondo comma, c.p.c., dell’art. 2719 c.c. e dell’art. 111, sestoNumero registro generale 28612/2021Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17144/2026Data pubblicazione 31/05/2026comma, Cost., deducendo che la Corte territoriale avrebbe reso unamotivazione solo apparente, per avere ricondotto il disconoscimentooperato alla sola contestazione della copia, reputando così non contestatol’originale del documento.2.

Con il secondo motivo, anch’esso proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la ricorrente deduce violazione degli artt. 112, 132, n.4, e 156, secondo comma, c.p.c., dell’art. 214 c.p.c. e dell’art. 111, sestocomma, Cost., assumendo che la Corte d’appello avrebbe confuso ildisconoscimento della copia con il disconoscimento della sottoscrizione,omettendo di esaminare l’autonoma contestazione relativa alle firmeapposte sul documento.Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente per la lorostretta connessione, sono fondati.Deve evidenziarsi che le Sezioni unite di questa Corte hanno confermato ilprincipio, già più volte affermato, secondo cui, allorquando sia denunciatoun error in procedendo, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto edha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia ènecessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti ecaratterizzanti il «fatto processuale» di cui richiede il riesame e, quindi,che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio dispecificità sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, tutte leprecisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazioneprocessuale.

Infatti, il potere-dovere della Corte di esaminaredirettamente gli atti processuali non significa che la medesima debbaricercarli autonomamente, spettando, invece, alla parte indicarli (Cass.,Sez. Un., 26 febbraio 2019, n. 5640). La deduzione in sede di legittimitàdel descritto vizio postula pur sempre l’ammissibilità del motivo dicensura, da valutarsi alla luce del principio di specificità (altrimenti detto«di autonomia») sancito, a pena di inammissibilità del ricorso, dalleNumero registro generale 28612/2021Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17144/2026Data pubblicazione 31/05/2026prescrizioni dettate dall’art. 366, primo comma, nn. 4 e 6, c.p.c.,declinate, nella loro concreta operatività, alla stregua delle indicazionidella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c/Italia),secondo criteri di sinteticità e chiarezza.

Siffatti criteri, come scolpiti dalgiudice eurounitario, sono realizzati con la trascrizione - essenziale e perla parte d’interesse - degli atti e dei documenti richiamati (dei quali deveinvece escludersi la necessità di una integrale riproduzione), in guisa dacontemperare il fine legittimo di semplificare (e non già pregiudicare) loscrutinio del giudice di legittimità e, allo stesso tempo, garantire lacertezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia,salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte (ex multis, Cass.14/03/2022, n. 8117;

Cass. 4/02/2022, n. 3612; Cass. 3/03/2023, n.6524).Nel caso in esame, con il primo motivo, la Co.E.S. s.r.l. censura lasentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto chenon fosse contestata l’autenticità del documento, ma soltanto lacorrispondenza della copia fotografica all’originale. La censura è fondata.Nel caso di specie, dalla stessa prospettazione contenuta negli attidifensivi della convenuta, ritualmente richiamati in ricorso, emerge che ildisconoscimento aveva investito non soltanto la conformità della copiaall’originale, ai sensi dell’art. 2719 c.c., ma anche la riferibilità dellesottoscrizioni al legale rappresentante della società, ai sensi dell’art. 214c.p.c., nonché, prima ancora, l’esistenza stessa dell’originale deldocumento azionato.

La censura, pertanto, coglie nel segno, poiché lasentenza impugnata ha ricondotto l’intera vicenda al solo profilo dellacontestazione della copia, omettendo di confrontarsi con l’autonomaportata del disconoscimento della scrittura e delle firme.Coerentemente con tale contestazione, Antonio Troncone, con la primamemoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., dichiarò di volersiNumero registro generale 28612/2021Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17144/2026Data pubblicazione 31/05/2026avvalere della scrittura privata disconosciuta e, con la successivamemoria, articolò mezzi istruttori diretti a sostenerne l’utilizzazioneprocessuale, chiedendo prova testimoniale, interrogatorio formale, c.t.u.grafologica e ordine di esibizione dell’originale ai sensi dell’art. 210 c.p.c.,sul presupposto che esso si trovasse nella disponibilità di terzi.A fronte di tale quadro processuale, il Tribunale rigettò le istanzeistruttorie reputando generica la contestazione, mentre la Corte d’appello,mediante adesione alla motivazione del primo giudice, ha sostanzialmenteconfermato l’assunto secondo cui l’autenticità del documento non sarebbestata realmente posta in discussione.

In tal modo, però, i motivi digravame, trascritti in ricorso nei termini necessari a consentirne il vaglio,non hanno ricevuto una risposta effettiva e puntuale in ordine al themadecidendum devoluto.Va anzitutto ribadito che il vizio di motivazione apparente, rilevante comenullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c., ricorresoltanto quando il provvedimento sia privo di un effettivo percorsoargomentativo, ovvero quando esso si risolva in proposizioni meramenteassertive, obiettivamente incomprensibili o affette da irriducibilecontraddittorietà, tali da non consentire l’individuazione della ratiodecidendi.

Resta invece estranea a tale paradigma la censura che, sottol’apparente deduzione di un error in procedendo, miri in realtà asollecitare una rivisitazione del merito dell’apprezzamento compiuto dalgiudice di appello. In ogni caso, si richiede che tali vizi emergano dal testodel provvedimento, restando esclusa la rilevanza di un’eventuale verificacondotta sulla sufficienza della motivazione medesima rispetto ai contenutidelle risultanze probatorie (ex plurimis, Cass. Sez. 3, n. 20112/2009; daultimo, Cass. Sez. 2, n. 1677/2026).La sentenza impugnata incorre, dunque, nel vizio denunciato, poiché hascrutinato i motivi di appello sulla base di una premessa nonNumero registro generale 28612/2021Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17144/2026Data pubblicazione 31/05/2026corrispondente al contenuto della difesa della convenuta, riducendo ildisconoscimento al solo profilo contemplato dall’art. 2719 c.c. etrascurando che erano stati specificamente contestati anche l’autenticitàdella scrittura e il suo apparato sottoscrittivo.

Ne è derivata unamotivazione solo apparente rispetto al nucleo essenziale della censuradevoluta, in quanto la decisione non si misura con la reale portata delledoglianze e, per tale via, elude il necessario esame delle conseguenzeprocessuali proprie del disconoscimento della sottoscrizione.Non giova, in senso contrario, il richiamo a Cass. Sez. 3, n. 6176/2020,che attiene all’ipotesi in cui venga in rilievo esclusivamente la mancata oinsufficiente contestazione della conformità della copia fotografica ofotostatica all’originale. Nella fattispecie in esame, invece, la contestazioneaveva investito anche l’esistenza dell’originale e, con autonomadeduzione, la provenienza delle sottoscrizioni; una volta che la partemerito era tenuto a verificare le condizioni di utilizzabilità della scritturasecondo la disciplina propria del disconoscimento, e solo all’esito di taleverifica avrebbe potuto procedere, secondo corretto ordine logico,all’esame delle domande subordinate formulate dalla convenuta.Né può condividersi l’argomento con cui la Corte territoriale ha trattoelementi a sostegno della ritenuta genericità del disconoscimento dallaproposizione delle domande di annullamento della transazione.

Comededotto dalla ricorrente, si trattava infatti di domande formulate in viasubordinata l’una rispetto all’altra, la cui proposizione non poteva esserevalorizzata per escludere, sul piano logico e processuale, il previodisconoscimento del documento.Del resto, è principio consolidato che l’art. 2719 c.c., il quale esige unespresso disconoscimento della conformità della copia all’originale, vienein rilievo tanto nell’ipotesi di contestazione della conformità della copia,Numero registro generale 28612/2021Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17144/2026Data pubblicazione 31/05/2026quanto in quella di disconoscimento dell’autenticità della scrittura o dellasottoscrizione, cui si correlano gli artt. 214 e 215 c.p.c.

Ne consegue che,in caso di disconoscimento dell’autenticità della sottoscrizione di unascrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che intendaavvalersene deve produrre l’originale ai fini della verificazione ex art. 216c.p.c., fermo restando che il contenuto del documento, ove questo restiinutilizzabile per mancata verificazione, può essere provato con gli ordinarimezzi istruttori nei limiti della loro ammissibilità (Cass. Sez. 2, n.19850/2024; Cass. Sez. 3, n. 33769/2019; Cass. Sez. 6-5, n. 2397/2022;Cass. Sez. 1, n. 16551/2015).3.

Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 40, l. 47/1985, dell’art. 46 d.P.R. 380/2001 e dell’art.29, comma 1 bis, l. 52/1985, nonché dell’art. 2932 c.c. e 2697 c.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.Il motivo è inammissibile per novità della questione. La dedotta carenzadelle menzioni catastali e della documentazione urbanistica necessaria aifini della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c. non risulta, infatti, esserestata devoluta al giudice d’appello e non può essere introdotta per laprima volta in sede di legittimità.

Né il rilievo officioso del vizio consente disuperare tale preclusione, posto che, come di recente chiarito da questaCorte, il mancato accertamento della presenza in atti delle menzionicatastali previste dall’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, daparte del giudice investito della domanda ex art. 2932 c.c., integra unerror in iudicando che determina nullità, e non inesistenza, della sentenza;ne consegue che, in forza del principio di conversione delle nullità inmotivi di impugnazione, il relativo vizio resta coperto dal giudicato ovenon sia stato fatto valere con l’impugnazione di merito (Cass.

Sez. 2, n.1951 del 29/01/2026, Rv. 67679901).Numero registro generale 28612/2021Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17144/2026Data pubblicazione 31/05/2026Per mera completezza, va tuttavia ribadita la continuità con il principio giàaffermato da questa Corte, secondo cui, nel giudizio di esecuzione informa specifica dell’obbligo di contrarre avente ad oggetto fabbricati giàesistenti, la conformità catastale oggettiva richiesta dall’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985 integra una condizione dell’azione e deveformare oggetto di accertamento da parte del giudice, il quale puòaccogliere la domanda ove, al momento della decisione, risultino in atti ladichiarazione o l’attestazione di conformità, senza essere tenuto averificare l’effettiva corrispondenza catastale del bene, salvo l’ipotesi difalsità conclamata, rilevabile ictu oculi, nel qual caso la dichiarazione oimpedimento dell’effetto traslativo (Cass.

Sez. 2, n. 27531 del15/10/2025, Rv. 67645704).Parimenti, deve richiamarsi l’insegnamento delle Sezioni unite in tema dinullità urbanistiche, secondo cui la nullità comminata dall’art. 46 del d.P.R.n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 ha caratteretestuale e colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali relativi a edifici o loroparti solo in mancanza della dichiarazione degli estremi del titoloabilitativo; ne consegue che, ove tale dichiarazione contenga il riferimentoa un titolo realmente esistente e riferibile all’immobile, il contratto non ènullo, restando irrilevante la conformità o difformità della costruzionerispetto al titolo menzionato (Cass.

Sez. U. n. 8230 del 22/03/2019, Rv.65312001). Anche con riguardo alla pronuncia costitutiva ex art. 2932c.c., pertanto, il sindacato di legittimità non può essere convertito in unarivalutazione del merito tecnico concernente la maggiore o minoreconformità edilizia del bene, fuori dei casi in cui la legge ricollega aspecifiche carenze documentali o formali la preclusione dell’effettotraslativo.5. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso,mentre il terzo deve essere dichiarato inammissibile. La sentenzaNumero registro generale 28612/2021Numero sezionale 1456/2026Numero di raccolta generale 17144/2026Data pubblicazione 31/05/2026impugnata va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvioalla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, affinché proceda anuovo esame attenendosi ai principi sopra richiamati e provveda anchealla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso; dichiarainammissibile il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione,anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte suprema di Cassazione del 27 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso