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Ordinanza — n. 17048/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on sale of term chimney for lack of legal confrontation with lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17048/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court rejected the appeal filed by the sellers against the lower court's decision to rescind a sale contract due to hidden defects. The buyers argued for contract resolution and damages, but the appellate court had already resolved the case based on evidence of the seller's tacit recognition of the defects. The court dismissed the cassation appeal because the petitioners' arguments did not legally confront the specific reasoning used by the second-instance judge to evaluate the evidence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.c.; Art. 1490, 1492, 1495 c.c.: An appeal that merely adheres to the censure in another petition without legally confronting the reasoning of the lower court is inadmissible as it fails to challenge the specific factual and legal determinations made by the appellate judge.

Parole chiave

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adhesive incidental appeal legal confrontation requirement tacit recognition of defects prescription interruption contract rescission for vices

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.c.
Art. 1490 c.c.
Art. 1492 c.c.
Art. 1495 c.c.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della falsa applicazionedell’art. 1495 c.c.
Art. 2944 c.c.
Art. 1219 c.c.
2944 c.c., sia pereffetto di manifestazioni extragiudiziali della volontà del compratore nelleforme di cui all’art. 1219 c.c., ancorché la scelta del rimedio sia riservata aun momento successivo (Cass., Sez.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R.
art. 2697 c.c
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c.
art. 1495 c.c
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della falsa applicazionedell’art. 1495 c.c.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. L, n. 6154 del 07/03/2024
Cass. n. Sez. 2, n. 16766/2019
Cass., Sez. U., n. 18672/2019
Sez. 2,n. 17004/2024
U., 8053/2014; Cass., Sez. 2,n. 17004/2024; Cass., Sez.
Sez. 5, n. 30837/2025
Sez. 2, n. 16766/2019
Sez. 2, n. 16766/2019).Parimenti, la prescrizione annuale della garanzia resta suscettibile diinterruzione sia per effetto del riconoscimento ex art.

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Testo completo

ll'avvocato Paolo LopezricorrenteLa Cava Flavio, La Cava Francesco in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Gabriele Garofaloricorrenti-incidentalicontrolegale rappresentante pro tempore-intimati-avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1211/2020 depositata il11/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/05/2026 dalConsigliere Raffaella Maria Gigantesco.Numero registro generale 5578/2021Numero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 17048/2026Data pubblicazione 31/05/20261.

La controversia riguarda la compravendita di un termo-camino, pereffetto della quale l'acquirente Francesco Spizzirri era raggiunto dadecreto ingiuntivo del Giudice di pace di Cosenza, per il pagamento delprezzo alla fornitrice Modern Impianti di Marsico Orestina.In ragione dei denunciati vizi di funzionamento dell'apparecchiol’acquirente proponeva opposizione, chiamando in causa la ditta F.lli LaCava di La Cava Flavio C., sostenendo che l’acquisto si era perfezionatocon quest’ultima, nei cui confronti spiegava domanda di risoluzione perinadempimento, con conseguente domanda risarcitoria dei danni subiti pereuro 5.000,00.Istruita la lite con escussione testimoniale, il giudice dell'opposizionerigettava l’opposizione con sentenza n. 802/2014, ritenendo provata laqualità di fornitore di Orestina Marsico, e non provata né la tempestivitàdella denunzia dei vizi, né l’effettiva insorgenza degli stessi.2.

Su gravame di Francesco Spizzirri, il Tribunale di Cosenza, con lasentenza n. 1121/2020 riformava la sentenza di primo grado: inparticolare rigettava l’appello incidentale proposto da Orestina Marsico,ritenendo carente la prova di legittimazione attiva della stessa, erisolveva, ex artt. 1490 e 1492 c.c., il contratto di compravendita deltermo-camino concluso tra l’acquirente appellante e il venditore F.lli LaCava, a cagione della sussistenza di vizi, con riconoscimento dei danninella misura di euro 1,750,00 e l’obbligo dell’appellante alla restituzionedel termo-camino alla società F.lli La Cava.3.

Ricorrono per cassazione, seppure con distinti ricorsi affidati a diversilegali, Flavio e Francesco La Cava, nella qualità di soci successori dellacessata società “F.lli La Cava di La Cava Flavio e C.” in a.s. e OrestinaMarsico, titolare della ditta Modern Impianti, con tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 5578/2021Numero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 17048/2026Data pubblicazione 31/05/2026Preliminarmente, si deve al precisare che, nel giudizio di cassazione, ilcontroricorso che non sia volto a “contraddire” il ricorso, ma anzi adaderire a taluna delle censure in esso contenute, è qualificabile comericorso incidentale di tipo adesivo (per tutte, di recente:

Cass. Sez. L, n.6154 del 07/03/2024). Per il suo contenuto, il ricorso di La Cava Flavio eLa Cava Francesco deve dichiararsi incidentale adesivo rispetto al ricorsodi Orestina Di Marsico precedentemente depositato.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., per avere il giudice d’appello errato nell’attribuire l’onere probatorionel caso di esercizio, anche in via di eccezione, dell’azione di garanzia pervizi nella vendita, siccome precisato da Sez.

U. n. 11748 del 30.05.2019,ritenendo altresì violato il discendente principio di vicinanza della prova.Il motivo è infondato.Una volta argomentato il rigetto dell’appello incidentale in punto dilegittimazione attiva, il giudice (cfr. pag. 8, dal 5 cpv) passa all’esamedelle domande formulate da Francesco Spizzirri nei confronti del terzochiamato F.lli La Cava in ordine alla risoluzione del contratto e alrisarcimento del danno conseguente, affermando che i testi escussiavevano confermato il malfunzionamento del camino.La Corte, quindi, fa buon governo dei principi sanciti dalle Sezioni unite,che, a composizione di contrasto, con la sentenza citata hanno ribaditol'orientamento tradizionale, per cui, in base ai princìpi generali di ripartodell'onere, spetta al compratore provare l'esistenza dei vizi che allega(Cass., Sez.

U., n. 11748/2019). Ne consegue che il richiamo, nella parteiniziale della sentenza, a precedenti risalenti sul mero onere di allegazionenon integra falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. denunciata, giacché ladecisione impugnata non ha affatto accolto la domanda di garanzia indifetto di prova del vizio, ma ha ritenuto tale prova raggiunta sulla basedelle emergenze testimoniali, sicché la censura non coglie la reale ratioNumero registro generale 5578/2021Numero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 17048/2026Data pubblicazione 31/05/2026decidendi e si risolve nella contestazione di un passaggio argomentativonon decisivo.2.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 360,comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, consistente nellasostituzione da parte dell’acquirente del termo-camino ritenuto difettosocon altro acquistato presso altra ditta, rivelatosi altresì non funzionante:assumono che la circostanza, testimoniata dai testi escussi, fornirebbe laprova contraria rispetto ai pretesi vizi della cosa compravenduta, davalutarsi ex art. 115 e 116 c.p.c.3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della falsa applicazionedell’art. 1495 c.c. nella parte in cui il giudice del gravame ha rigettato leeccezioni tempestivamente sollevate di decadenza e prescrizionedell’azione in virtù di asseriti atti interruttivi della prescrizione annuale cheeccederebbero il termine previsto per legge.Il secondo e il terzo motivo, possono essere esaminati congiuntamente esono entrambi inammissibili.Con il secondo, in particolare, i ricorrenti addebitano al giudice d'appellol'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti, individuato nella sostituzione del termo-caminoasseritamente difettoso con altro acquistato presso altra ditta, rivelatosianch'esso non funzionante, assumendo che le prove documentali etestimoniali deponessero nel senso della riferibilità del malfunzionamentoall'impianto e non al bene compravenduto.L'omesso esame denunciabile a norma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.riguarda un fatto storico decisivo e non gli elementi istruttori o la diversalettura del materiale probatorio (Cass., Sez.

U., 8053/2014; Cass., Sez. 2,n. 17004/2024; Cass., Sez. 5, n. 30837/2025).Né può ritenersi integrato il vizio in parola quando il fatto storico,ancorché non esaminato in tutte le sue risultanze probatorie, sia statoNumero registro generale 5578/2021Numero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 17048/2026Data pubblicazione 31/05/2026comunque preso in considerazione dal giudice di merito, il quale abbiadato conto del proprio convincimento sulla base del compendio acquisito.Nella specie, il giudice d'appello ha esaminato il fatto causativo delmalfunzionamento del termo-camino e, sulla base delle deposizionitestimoniali ritenute maggiormente significative, ha concluso per lasussistenza dei vizi del bene venduto.

La doglianza, pertanto, sollecita unariedizione del giudizio di merito, estranea al sindacato di legittimità.Il ragionamento induttivo secondo il quale, dall’avvenuta sostituzione delbene compravenduto, il giudice avrebbe dovuto trarre la prova positiva,da valutarsi ex artt. 115 e 116 c.p.c., che i difetti non sussistevano inquanto riferibili all’impianto e non ai termo-camini, oltre a risolversi in unacensura di merito, non denuncia in realtà né una violazione dell’art. 115c.p.c. - che ricorre solo ove il giudice ponga a fondamento della decisioneprove non introdotte dalle parti o disattenda il principio di noncontestazione - né una violazione dell’art. 116 c.p.c., che non èconfigurabile per il solo fatto che la parte solleciti una diversa valutazionedelle risultanze istruttorie.Parimenti, sotto il profilo inferenziale, la doglianza non prospetta una falsaapplicazione dell’art. 2729 c.c., ma contrappone al ragionamento delgiudice di merito una diversa inferenza probabilistica, ciò che èinammissibile in sede di legittimità.Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la falsa applicazione dell’art.1495 c.c., poiché il giudice del gravame avrebbe ritenuto interrotto iltermine di prescrizione annuale ex art. 2944 c.c. riferendosigenericamente a un intervento di sostituzione della pompa idraulica deltermo-camino - indicando approssimativamente la data dell’intervento nelnovembre 2010 - nonostante l’appellante non avesse fornito la prova dellatempestività della denunzia del vizio.Numero registro generale 5578/2021Numero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 17048/2026Data pubblicazione 31/05/2026Il motivo è inammissibile in quanto mira a una rivisitazione dellacomplessiva valutazione istruttoria e non si confronta con la ratiodecidendi.Il giudice d’appello, infatti, ha riesaminato puntualmente il compendioprobatorio emerso dall’escussione testimoniale e ha disatteso entrambe leeccezioni sulla base di autonome rationes:- quanto alla decadenza, ha ritenuto che essa fosse superata dalriconoscimento dei vizi avvenuto per facta concludentia (cfr. pag. 9, 3°cpv.);- quanto alla prescrizione, ha rilevato che l’eccezione, tempestivamentesollevata dal terzo chiamato nella comparsa di costituzione in primogrado, non poteva essere accolta perché il riconoscimento della garanzia,ai sensi dell’art. 2944 c.c., risaliva al novembre 2010, quando fu eseguitol’intervento di sostituzione della pompa del camino, come riferito dadiversi testimoni.Invero, costituisce principio consolidato che il riconoscimento dei vizi dellacosa venduta, il quale rende non necessaria la denunzia ai sensi dell’art.1495 c.c., comma 2, può avvenire anche tacitamente, mediante ilcompimento di atti incompatibili con l’intenzione di respingere la pretesadel compratore o di far valere la decadenza, quali l’impegno riparatore osostitutivo del venditore (Cass. n. Sez. 2, n. 16766/2019).Parimenti, la prescrizione annuale della garanzia resta suscettibile diinterruzione sia per effetto del riconoscimento ex art. 2944 c.c., sia pereffetto di manifestazioni extragiudiziali della volontà del compratore nelleforme di cui all’art. 1219 c.c., ancorché la scelta del rimedio sia riservata aun momento successivo (Cass., Sez.

U., n. 18672/2019).Ne consegue che la censura, pur formalmente prospettata come violazionedi legge, non si confronta con l’accertamento in fatto, riservato al giudicedi merito, circa il contenuto obiettivo dell’attività posta in essere dalNumero registro generale 5578/2021Numero sezionale 1453/2026Numero di raccolta generale 17048/2026Data pubblicazione 31/05/2026venditore e la sua valenza di riconoscimento del vizio e della correlatagaranzia.Il ricorso deve essere respinto nel suo complesso, con le conseguenze dilegge in ordine al raddoppio del contributo unificato rispetto a ciascunricorrente, le cui spese, in difetto di soccombenza, restano tra lorocompensate.Nulla per le spese in difetto di attività difensiva dell’intimato.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente Marsico Orestina di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte di LaCava Flavio e La Cava Francesco di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a normadel comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledel 27.05.2026Il PresidenteGiuseppe Grasso