Cassation court dismisses administrative sanction appeal due to procedural flaws and insufficient evidence of individual client involvement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court quashed the Court of Appeal's rejection of a financial consultant's administrative appeal regarding unauthorized investment products. The consultant argued that the sanction violated procedural rights and lacked specific evidence linking her to the specific clients involved. The court found the lower court's reasoning on evidentiary admissibility and the assessment of individual involvement to be legally flawed and insufficiently motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 195 comma 7 TUF; Art. 244 c.p.c.: The court of first instance must specifically justify the inadmissibility of evidence requests by assessing their relevance to the disputed facts, and a generic refusal violates the right to proof and the principle of specific motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari(OCF), difeso dall'avvocato Renzo Ristuccia-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 455/2023depositata il 09/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere Remo Caponi.Laura Toschi, consulente finanziaria iscritta all’albo unico dei consulentifinanziari, operava come consulente di Progetto SIM s.p.a. Nel 2021, l’OCFle contestava di avere promosso alla clientela della SIM, nell’ambito diun’operazione coordinata dai capi rete, prodotti estranei al catalogo uffi-ciale dell’intermediario — segnatamente patrimoni destinati a specifico af-Numero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026fare e titoli emessi da società terze — privando gli investitori dei presidi ditutela previsti dalla normativa vigente. Con delibera n. 1849 del 16 feb-braio 2022, l’OCF irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di €516,00 ai sensi dell’art. 196 co. 1 lett.
b) TUF, per violazione dell’art. 158co. 1 del Regolamento Consob n. 20307/2018.La consulente finanziaria proponeva opposizione dinanzi alla Corte diappello di Milano, che lo ha rigettato, ritenendo provata la condotta conte-stata sulla base della sovrapponibilità soggettiva fra la clientela della SIMe i sottoscrittori dei prodotti estranei al catalogo, delle dichiarazioni reseda alcuni clienti e della posizione della consulente finanziaria quale socia al5% di Vita Nova s.p.a.La consulente finanziaria ricorre per cassazione con otto motivi, illustratida memoria. OCF resiste con controricorso.Con atto di deposito ex art. 372 c.p.c., la consulente finanziaria ha pro-dotto la sentenza n. 10592/2023 del 30 giugno 2023 del Tribunale di Mila-no, sezione seconda penale, e la sentenza n. 5271/2024 dell'11 ottobre2024 della Corte di appello di Milano, sezione seconda penale, passata ingiudicato. Esse hanno deciso sulle imputazioni di abusivismo finanziario aisensi dell'art. 166 co. 1 lett.
a) TUF e di ostacolo all'attività di vigilanzadella CONSOB ai sensi dell'art. 170-bis TUF mosse ai capi rete Marco Chi-letti e Andrea Romagnoli, in relazione alla costituzione e al collocamentodei patrimoni destinati emessi dalle società Vita Nova, Villa Nova e NovaSoluzioni Immobiliari, dei titoli azionari e obbligazionari di Nuovi Orizzontie alla gestione patrimoniale non autorizzata di Progetto SIM. Per i capi re-lativi ai patrimoni destinati e ai titoli di Nuovi Orizzonti, gli imputati sonostati assolti dal Tribunale «perché il fatto non sussiste», con assoluzionepassata in giudicato per mancata impugnazione; per il capo dell'ostacoloall'attività di vigilanza, l'assoluzione è stata pronunciata «perché il fattonon costituisce reato»; quanto al capo della gestione patrimoniale non au-Numero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026torizzata, la Corte di appello ha riformato la condanna di primo grado, as-solvendo i due imputati «perché il fatto non sussiste».RAGIONI DELLA DECISIONE1.
– L’esame dei motivi di ricorso si ordina secondo il criterio della ra-gione più liquida. Sono pertanto esaminati, in via prioritaria, il terzo e ilquarto motivo, che attengono alla questione, centrale ai fini del giudizio dilegalità dell’accertamento del fatto della violazione, del rigetto delle istan-ze istruttorie.2. - Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedi-mento ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio del contraddit-torio con la seguente argomentazione.
La Corte di appello ha impeditol’esercizio effettivo del diritto di difesa, rigettando in blocco le istanzeistruttorie articolate dalla ricorrente — segnatamente la prova testimonialesu tredici capitoli relativi al sistema interno dei controlli di Progetto SIM,all’esito della circolarizzazione disposta dal Commissario straordinario no-minato dalla Banca d’Italia, dott. Pappadà, e ai controlli specifici svoltisull’operato della consulente.Con il quarto motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.violazione dell’art. 195 co. 7 TUF.
Si deduce che la Corte di appello avreb-be dovuto disporre i mezzi di prova ritenuti necessari e motivare adegua-tamente l’omissione dell’istruttoria.I motivi sono accolti.La sentenza in epigrafe ha rigettato in blocco le istanze istruttorie con lasola motivazione che esse sarebbero irrilevanti alla luce della copiosa do-cumentazione versata in atti e che i capitoli di prova orale sarebberoinammissibilmente articolati in forma generica e valutativa. Tale motiva-zione, riferita complessivamente a tutti e tredici i capitoli articolati, non di-stingue fra capitoli su circostanze documentali — quali quelli concernentil’esito della circolarizzazione disposta dal Commissario straordinario suNumero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026settantanove clienti della consulente, riscontrabile nei questionari prodottiin atti — e capitoli su valutazioni inerenti all’attività della consulente.Quanto al profilo dell’irrilevanza, l’enunciazione conclusiva «alla lucedella copiosa documentazione versata in atti» si limita al richiamo cumula-tivo del compendio probatorio acquisito e non si confronta con il contenutospecifico dei capitoli articolati dalla ricorrente (trascritti nel ricorso), chevertevano su circostanze — l’esito della circolarizzazione effettuata dalcommissario straordinario di Progetto SIM presso la clientela, le proceduredi controllo interno dell’intermediario, le verifiche compiute sulla rete deiconsulenti — non sovrapponibili agli elementi documentali su cui il giudicedi merito ha tratto la prova del coinvolgimento individuale della consulen-Quanto al profilo dell’inammissibilità per genericità e formulazione valu-tativa dei capitoli, esso non risulta argomentato in modo specifico in rap-porto al contenuto dei capitoli stessi: la motivazione si limita all’enunciatoastratto, senza indicare quali capitoli e per quali ragioni concrete sarebbe-ro in violazione del principio di specificità di cui all’art. 244 c.p.c.
La moti-vazione in punto di rigetto delle istanze istruttorie è dunque sommaria enon assolve la funzione di manifestare il giudizio di rilevanza, quale richie-sto dall’art. 195, comma 7, TUF, e, prima ancora, dal diritto alla prova.Una tale motivazione non supera il vaglio di legittimità. Ilprovvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile in cassazione,per violazione del diritto alla prova allorquando il giudice di merito affermil’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano da una valutazionedella sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite, ovvero per vizio di motivazione inordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini delladecisione (cfr., tra le altre, Cass. 30810/2023).In sede di rinvio, il giudice del merito riesaminerà le istanze istruttoriecon motivazione che dia conto puntualmente del giudizio di rilevanza deiNumero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026singoli capitoli in rapporto all’oggetto del giudizio e al compendio probato-rio acquisito.3.
– L'accoglimento del terzo e del quarto motivo, in quanto attinenti aun vizio procedurale che inficia la legalità dell'accertamento dei fatti rile-vanti, determina, per il criterio della ragione più liquida, l'assorbimento delprimo (omesso esame della circolarizzazione disposta dal Commissariostraordinario), del secondo (inapplicabilità ai patrimoni destinati della di-sciplina sui servizi di investimento), del quinto (motivazione apparentesulle prove poste a fondamento della decisione), del sesto (nullità permancata verbalizzazione dell'audizione personale ex artt. 126 c.p.c. e 44disp. att. c.p.c.), del settimo (medesima censura sotto il profilo della falsaapplicazione dell'art. 195 co. 7 TUF) e dell'ottavo motivo (mancato rispet-to del termine di centottanta giorni fra accertamento e contestazione exart. 195 TUF), il cui esame è demandato al giudice del rinvio nei limiti delthema decidendum devoluto.4. - Sono accolti il terzo e il quarto motivo, restano assorbiti i restantimotivi.
La sentenza in epigrafe è cassata in relazione ai motivi accolti e lacausa è rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte diappello di Milano in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Mila-no, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco