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Ordinanza — n. 16981/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows consumer's breach of contract claim, ruling penalty clause is not punitive but compensatory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16981/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of the consumer's claim for contract resolution and damages. The consumer argued the security company failed to provide promised services and demanded termination, while the company sought the agreed penalty payment. The court held that the penalty clause was merely compensatory for early termination rather than a punitive fine, meaning the contract remained valid until the payment was made.

Regesto Legislator

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Art. 1373, comma 3, c.c.; Art. 33, 36 Codice del consumo: A penalty clause in a consumer contract for early termination is compensatory and does not preclude a resolution action if the corresponding payment has not been made.

Parole chiave

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consumer contract termination penalty clause validity ius poenitendi function compensatory vs punitive early contract rescission restituzione della garanzia mantenimento del contratto ricollocamento in un istituto

Disposizioni normative citate

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Art. 1373, comma 3, c.c.
Art. 33 Codice del consumo
Art. 36 Codice del consumo
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.1373, terzo comma, e 1385 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn.
Art. 1385 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 1176/1959
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Ordinanza — n. 27141/2022 — snciv
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify the withdrawal act to the State Attorney's Office.
Ordinanza — n. 30980/2022 — snciv
Court dismisses appeal as withdrawn due to lack of interest after lower court rejected claims.
Ordinanza — n. 20387/2022 — snciv
Cassation Court dismisses revocation appeal as inadmissible due to lack of error of law affecting the decision. The court ruled that the lower court correctly allowed the appellants to repropose an absorbed claim without a separate incident appeal. The decision clarifies procedural rules regarding the reiteration of absorbed claims in appellate proceedings. The court found no error of law justifying the revocation appeal. The appeal was declared inadmissible for failing to meet statutory requirements. The court emphasized that the lower court's reasoning was legally sound. The decision upholds the procedural validity of the reproposition of claims. The court rejected the claim of factual or legal error. The appeal was dismissed as it did not meet the criteria for revocation. The court maintained the lower court's decision on procedural grounds.
Ordinanza — n. 11643/2026 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding revocation of probation due to residual sentence exceeding four years.
Ordinanza — n. 12374/2025 — snciv
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to allege payment of first-instance judgment sums.

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Testo completo

notte Toscana S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocatoPaolo Salvatori, unitamente all’avvocato Michela De Luca.-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Prato n. 715/2019, depositata il21/10/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere Giuseppe Fortunato.1. Loriana Fornaciari ha adito il Giudice di Pace di Prato, evocando incausa la Securitas Metronotte Toscana s.r.l. con cui aveva stipulato uncontratto di vigilanza privata della propria abitazione, che prevedeva, oltreal servizio di pronto intervento su segnalazione di allarme, anche unservizio denominato “di prossimità”, lamentando che la società non avevasvolto le attività promesse.Numero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ha dedotto di aver inviato una disdetta del contratto con effettoimmediato e di essersi opposta alla richiesta di pagamento della somma dieuro 1.194,62 a titolo di penale per l’anticipato scioglimento del contratto.Ha chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento e la condannadella società al risarcimento del danno, quantificato in euro 2.249,00, oltreaccessori.La Securitas ha resistito e, in via riconvenzionale, ha proposto domanda dipagamento della somma di euro 1.194,62 quale corrispettivo del recesso.Il Giudice di Pace di Prato, con sentenza n. 228/2017, ha dichiarato larisoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e l’hacondannata al pagamento di euro 2.249,00 a titolo di risarcimento deldanno, oltre alla rifusione delle spese di lite.Su appello della Securitas, il Tribunale di Prato, in riforma della decisionedi primo grado, ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimentoe di risarcimento del danno proposta da Loriana Fornaciari e ha ordinato ilrimborso delle somme versate in esecuzione della sentenza di primogrado.Il Tribunale ha evidenziato che il contratto prevedeva una facoltà direcesso libero, non condizionato al pagamento della somma previstadall’art. 4 delle condizioni contrattuali; ha escluso che la clausolacontemplasse una multa penitenziale ai sensi dell’art. 1373, terzo comma,c.c., asserendo che il vincolo contrattuale doveva considerarsi già scioltoal momento della proposizione della domanda giudiziale e che era preclusala pronuncia di risoluzione per inadempimento.Avverso tale sentenza Loriana Fornaciari ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi, illustrati con memoria;

SecuritasMetronotte Toscana S.r.l. ha resistito con controricorso.Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo di respingere il ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/20261. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.1373, terzo comma, e 1385 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma,nn. 3 e 5, c.p.c., per aver il Tribunale di Prato ritenuto che l’azione dirisoluzione fosse preclusa per effetto dello scioglimento del contratto aseguito di recesso.La ricorrente sostiene che la clausola contemplava una multa penitenzialee che il recesso era inefficace non essendo stata mai versata la sommaprevista quale corrispettivo per il recesso.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 33 e36 del d.lgs. n. 206 del 2005 (Codice del consumo), per avere il giudice diappello omesso di rilevare la natura vessatoria della clausola contrattualeche poneva a carico del solo consumatore il pagamento di una somma incaso di recesso anticipato.Il primo motivo è fondato; il secondo è assorbito.La Corte di appello ha ritenuto che le parti avessero previsto una facoltà direcesso libero, poiché la somma prevista dal contratto e che la parterecedente avrebbe dovuto versare all’atto del recesso era voltasemplicemente a contemperare i contrapposti interessi in occasione delloscioglimento del rapporto, non deponendo a favore di una multapenitenziale neppure l’uso dell’espressione utilizzate nel documentocontrattuale.La multa penitenziale prevista dall'art. 1373, terzo comma, c.c. assolvealla finalità di indennizzare la controparte nell'ipotesi di esercizio del dirittodi recesso da parte dell'altro contraente; in tali casi, poiché non è richiestaalcuna indagine sull'addebitabilità del recesso, diversamente da quantoavviene in tema di caparra confirmatoria o di risoluzione perinadempimento, il giudice deve limitarsi a prendere atto dell'avvenutoesercizio del diritto da parte del recedente e condannarlo al pagamentodel corrispettivo richiesto dalla controparte.Numero registro generale 17771/2020Numero sezionale 917/2026Numero di raccolta generale 16981/2026Data pubblicazione 30/05/2026La facoltà di recesso non può essere, quindi, esercitata se non allecondizioni e nei modi consensualmente stabiliti; quando le pattuizioniammettono il recesso ma contestualmente prevedono il pagamento di unasomma o altra prestazione del recedente, sia che tale prestazione abbiacontenuto d'indennizzo o prezzo dello ius poenitendi, sia che si risolvanell'adempimento di un'obbligazione restitutoria o, comunque, aventecontenuto diverso da quello indennitario, il recesso non ha effetto se laprestazione non è stata adempiuta (Cass. 1176/1959).La prestazione pecuniaria a carico della parte recedente consisteva nelpagamento di una percentuale dei canoni ancora a scadere, a riprova dellafunzione indennitaria della clausola, volta compensare l’altra parte per laperdita delle somme che avrebbe percepito se il rapporto non fosse statosciolto anticipatamente, i cui effetti erano, quindi, subordinati ex legeall’effettivo pagamento.In mancanza del versamento di quanto concordato, il contratto era ancorain essere al momento della domanda di risoluzione, non essendoviostacoli, sotto tale profilo, al suo ulteriore esame nel merito.È, pertanto, accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento delsecondo.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaal Tribunale di Prato, che provvederà anche sulle spese del presentegiudizio di legittimità.

P.Q.Maccoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alTribunale di Prato, in persona di altro Magistrato, anche per la pronunciasulle spese del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco