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Ordinanza — n. 16979/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal on professional fee quantification due to lack of reasoned calculation basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16979/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the appeal against the Court of Appeal's decision regarding professional fees. While the Court rejected arguments concerning the burden of proof and the allocation of litigation costs, it found the lower court's calculation of the geotechnical report fee entirely unjustified. The Court held that the judge of first instance failed to provide any reasoned basis or criteria for the liquidation of the professional compensation, violating the obligation to motivate the decision.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 360, n. 5 c.p.c.: In proceedings concerning professional fees, the judge of first instance must provide a reasoned account of the criteria and basis used for the liquidation of the compensation, and a decision lacking such motivation is subject to cassation.

Parole chiave

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professional fees quantification of compensation obligation to motivate lack of reasoned basis burden of proof litigation costs cassation review contributo sostitutivo per posteggi

Disposizioni normative citate

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Art. 115, first paragraph, c.p.c.
3680/2019) e, peraltro, se la non contestazionesolleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestatodal convenuto costituito, non esclude che il giudice possa pervenire ad undiverso accertamento, poiché l’art. 115, primo comma, c.p.c.
Art. 360, first paragraph, n. 5, c.p.c.
329c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n.
Art. 2041 c.c.
art. 111 Cost
e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte di appello,pur avendo asserito che il gravame non rispettava i requisiti prescrittidall’art.
art. 342 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 27490/2019
Cass. 3680/2019
Cass. 3680/2019) e, peraltro, se la non contestazionesolleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestatodal convenuto costituito, non esclude che il giudice possa pervenire ad undiverso accertamento, poiché l’art.
Cass. nn. 5363/2012, 16201/2009, 29404/2018, 5166/2023, 16028/2023, n. 16028
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Testo completo

nte agli avvocati Antonino Catalano, Aldo Verro.-ricorrente-controAlbano Giuseppe, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Adamo.-controricorrente-nonché controPolitecnica Ingegneria e Architettura s.c.r.l., Studio Ing., Andrea e MarcoRoli Associati.-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 832/2020depositata il 28/05/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere Giuseppe Fortunato.1. Giuseppe Albano ha convenuto in giudizio davanti al Tribunale diPalermo Giuseppe Bartolomei, la Politecnica Ingegneria e Architetturas.c.r.l. e lo Studio “Ing.

Andrea e Marco Roli Associati”, esponendo che nelNumero registro generale 16957/2020Numero sezionale 916/2026Numero di raccolta generale 16979/2026Data pubblicazione 30/05/2026settembre 2003 il Comune di Catania aveva indetto una procedura di garaper l’adeguamento e il completamento del progetto preliminare di unparcheggio scambiatore, la progettazione definitiva ed esecutiva, laredazione del piano di sicurezza e il coordinamento della sicurezza in fasedi progettazione, gara che era stata aggiudicata a un raggruppamentotemporaneo di imprese composto da Politecnica Ingegneria e Architetturaquale mandataria e dallo Studio “Ing.

Andrea e Marco Roli Associati”,quale mandante; gli aggiudicatari avevano conferito a GiuseppeBartolomei un incarico di collaborazione per lo svolgimento delleprestazioni ricomprese nell’affidamento, ossia la progettazione, laredazione dei calcoli, il coordinamento della sicurezza in fase diprogettazione, la consulenza geotecnica e la gestione dei rapporti con glienti interessati alla realizzazione dell’opera, attività che erano state svolteanche dall’attore senza ricevere il compenso pattuito.Giuseppe Albano ha, perciò, chiesto la condanna di Giuseppe Bartolomeial pagamento della somma di euro 123.086,33, oltre euro 86.553,00 perla redazione della relazione geotecnica, con richiesta di disporre chePolitecnica Ingegneria e Architettura s.c.r.l. e lo Studio “Ing.

Andrea eMarco Roli Associati” versassero direttamente la quota del compensoottenuta dal Comune di Catania, anche a titolo di indennizzo ex art. 2041c.c..In contraddittorio con i convenuti, il Tribunale di Palermo, con sentenzapubblicata il 23 maggio 2017, ha rigettato tutte le domande e ha regolatole spese di lite.Giuseppe Albano ha impugnato la decisione; la Corte di Palermo haaccolto la domanda per la sola redazione della relazione geotecnica, pariad euro 56.570,72, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, regolando lespese di entrambi i gradi di giudizio.Avverso tale sentenza Giuseppe Bartolomei ha proposto ricorso percassazione affidato a quattro motivi;

Giuseppe Albano ha resistito conNumero registro generale 16957/2020Numero sezionale 916/2026Numero di raccolta generale 16979/2026Data pubblicazione 30/05/2026controricorso; Politecnica Ingegneria e Architettura s.c.r.l. e lo Studio“Ing. Andrea e Marco Roli Associati” sono rimasti intimate.Il Procuratore generale ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 112,342 e 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., sostenendo che la Corte di appello,pur avendo asserito che il gravame non rispettava i requisiti prescrittidall’art. 342 c.p.c., non indicando le parti della sentenza oggetto di criticae le modifiche richieste dall’appellante, abbia omesso di dichiararnel’inammissibilità.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 329c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c..Sostiene il ricorrente che il tribunale aveva respinto le domande sulla basedi argomentazioni non censurate, consistenti, da un lato, nell’assenza diprova di un accordo sui compensi e, dall’altro, nella mancatadimostrazione dell’attività concretamente svolta e del quantum, per cui,non avendo Giuseppe Albano censurato specificamente entrambe taliargomentazioni, la decisione appellata era passata in giudicato.I due motivi sono inammissibili.Il ricorso non illustra il contenuto dei motivi: il requisito di specificitàdell’impugnazione deve essere osservato anche sia dedotta una violazioneprocessuale (Cass. 24258/2020;

Cass. SU 20181/2019; Cass.2771/2017).L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito,riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error inprocedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo di censura e, ove ilricorrente contesti la statuizione di ammissibilità o inammissibilità i unmotivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cuiritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico (o meno) ilNumero registro generale 16957/2020Numero sezionale 916/2026Numero di raccolta generale 16979/2026Data pubblicazione 30/05/2026motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone ilcontenuto nella misura necessaria ad evidenziare l’erroneità dellapronuncia, non potendo limitarsi a richiamare genericamente l'atto diappello (tra le tante, Cass. 22880/2017;

Cass. 24048/2021; Cass.3612/2022; Cass. 16038/2023).Per giunta, non è configurabile un’omissione di pronuncia rispetto adun’eccezione puramente processuale ed è irrilevante il difetto dimotivazione riguardo agli errores in procedendo, avendo questa Corte ilpotere di rivalutare l’eccezione e la specificità dell’impugnazione aprescindere dalla correttezza della motivazione della decisione impugnata,sempre che la censura sia correttamente veicolata in cassazione (Cass.10073/2003; Cass. 15843/2015; Cass. 15100/2024).Il motivo postula poi una nozione formalistica dei requisiti di ammissibilitàdell’appello smentita dalle giurisprudenza di questa Corte (SU36481/2022), secondo cui l’inammissibilità dell’appello non dipende dallamancanza di una formale individuazione dei punti che si intendanosottoporre a critica o delle modifiche richieste alla ricostruzione in fatto ein diritto, essendo sufficiente che dal contenuto del gravame sia possibilerilevare una critica argomentata alla pronuncia e l’illustrazione delleragioni di dissenso.1.1.

La Corte di appello ha ritenuto generiche le critiche alla statuizione dirigetto della richiesta di compenso per l’attività di collaborazione, nonanche alla redazione della relazione geotecnica, non dovendo pronunciarel’integrale inammissibilità dell’impugnazione.A pag. 10 della sentenza di appello di legge che l’attore non aveva fornitoalcun elemento per selezionare le attività di collaborazione da egli svolte eche nessuna critica era stata mossa, sul punto, alla decisione delTribunale. Analogamente, a pag. 11, si legge che “a supporto della proprialinea difensiva, riguardante l’attività di collaborazione al progettostrutturale, il professionista aveva richiamato la medesimaNumero registro generale 16957/2020Numero sezionale 916/2026Numero di raccolta generale 16979/2026Data pubblicazione 30/05/2026documentazione che il tribunale aveva ritenuto carente, sottraendosiall’onere di indicare in maniera specifica, le ragioni in fatto e in diritto asostegno del motivo”.2.

Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 111Cost., 132 e 115 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.,per aver la Corte di appello stabilito che il resistente aveva redatto larelazione geotecnica sulla base di un ragionamento presuntivo fondato sulsolo possesso delle specifiche competenze professionali, senza accertarel’effettivo svolgimento della prestazione e in totale carenza di elementi perla quantificazione.Si denuncia l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione del principio dinon contestazione, lamentando che il giudice distrettuale abbia omesso divalutare circostanze fattuali dedotte e documentate nel giudizio di meritorelative alla partecipazione di altri professionisti alla redazione dellarelazione geotecnica e alla mancanza di contestazione su tali circostanze.Il motivo è parzialmente fondato.La redazione della perizia geotecnica da parte di Giuseppe Albano è statadesunta dalla specifica competenza posseduta dai professionisti edall’impossibilità che l’opera fosse svolta dal resistente, che ha la qualificadi architetto, circostanza che la Corte di merito ha valorizzato unitamenteal fatto che la relazione recava la firma di entrambi i professionisti e che ilricorrente aveva riconosciuto, nella missiva del 12.6.2014, che era statocoadiuvato proprio da Giuseppe Albano nella predisposizione dellarelazione.La cooperazione di altri ingegneri è circostanza solo enunciata, di cui nonsi ha riscontro nella sentenza, né il ricorso spiega quando e se sia statadibattuta.

La semplice allegazione non può far ritenere il fatto noncontestato: la non contestazione postula un atteggiamento difensivoincompatibile con l’ammissione del fatto da provare; la richiesta diNumero registro generale 16957/2020Numero sezionale 916/2026Numero di raccolta generale 16979/2026Data pubblicazione 30/05/2026pagamento dell’importo concordato depone di per sé per l’allegazione difatti contrari alle eccezioni proposte dal ricorrente.In ogni caso, compete al giudice di merito accertare la sussistenza diuna contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte(Cass. 27490/2019;

Cass. 3680/2019) e, peraltro, se la non contestazionesolleva la parte dall’onere di provare il fatto non specificamente contestatodal convenuto costituito, non esclude che il giudice possa pervenire ad undiverso accertamento, poiché l’art. 115, primo comma, c.p.c. non recaalcuna finzione di dimostrazione del fatto non specificatamente contestato,ma si limita a sollevare la parte dall’onere della prova, senza escludereche il giudice possa ritenere inesistente o irrilevante il fatto noncontestato, qualora constino agli atti prove in senso contrario (Cass. nn.5363/2012, 16201/2009, 29404/2018, 5166/2023, 16028/2023, n.16028).Quanto invece alla quantificazione del compenso, il giudice ha premessoche già il Tribunale aveva escluso che vi fosse prova di un accordosull’entità dei compensi o che le parti avessero concordato di dividere al50% le somme versate dall’ATI, ma ha liquidato l’intera somma richiesta,senza dar conto dei criteri adottati, le fonti del proprio convincimento, néquale fosse il titolo e le ragioni giustificative della liquidazione.L’importo di €. 56.570,72 per la redazione geotecnica appare privo diqualsiasi ragione giustificativa, essendo totalmente omessa l’indicazionedel criterio e delle basi della liquidazione.

Nei giudizi aventi ad oggetto ilcompenso professionale, il giudice di merito, anche quando ritengaprovata l’esecuzione della prestazione, ha l’obbligo di dar conto inmotivazione dei criteri di liquidazione adottati, indicando il parametroutilizzato (tariffario, equitativo etc.) e le ragioni della quantificazione.Numero registro generale 16957/2020Numero sezionale 916/2026Numero di raccolta generale 16979/2026Data pubblicazione 30/05/20263. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 91 e342 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.per aver la Corte di appello poste le spese a carico del ricorrentenonostante l’evidente inammissibilità dell’appello.Il motivo è assorbito.In conclusione, è accolto, per quanto di ragione, il terzo motivo di ricorso;le altre censure sono integralmente respinte, ad eccezione del quartomotivo, che è assorbito.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con conseguenterinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione,anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.

P.Q.Maccoglie il terzo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigetta iprimi due motivi e dichiara assorbito il quarto, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corted’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazionedelle spese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco