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Ordinanza — n. 16974/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against executor's fee liquidation due to lack of specific tariff criteria in judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16974/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court partially allowed the appeal against the lower court's decision regarding the liquidation of an executor's professional fees. The appellant argued that the appellate judgment failed to specify the tariff criteria and value basis used for calculating the compensation, violating procedural requirements. The court held that professional fee liquidation cannot be done globally and requires the judge to indicate the tariff elements considered, leading to the cassation of the sentence on this specific ground.

Regesto Legislator

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Art. 115 c.p.c.; Art. 2233 c.c.: The liquidation of professional fees cannot be performed globally; the judge must indicate, even summarily, the tariff elements considered (value, complexity, activities) to ensure the correctness of the assessment.

Parole chiave

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professional fee liquidation executor testamentario tariff criteria judgment motivation art. 115 c.p.c. art. 2233 c.c. cassation review revoca dell'esecutore testamentario

Disposizioni normative citate

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Art. 115 c.p.c.
Art. 703 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 2233 c.c.
D.P.R. n. 645/1994
art. 2041 c.c
art. 702 c.c
Non competeva al professionista la prova di non aver accettatol’incarico di esecutore perché la richiesta di compenso era stata formulatasul presupposto che tale accettazione non vi fosse stata.Ai sensi dell’art. 702 c.c.
art. 711 c.c
artt. 2697 c.c
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c.
art. 115 c.p

Giurisprudenza citata

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Testo completo

troBarbieri Luigi, rappresentato e difeso dall'avvocato Rocco VincenzoVirgallita unitamente all’avvocato Andrea Sitzia.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia n. 5553/2019depositata il 09/12/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere Giuseppe Fortunato.1. Luigi Barbieri ha convenuto in giudizio Pietro Vecchi dinanzi alTribunale di Padova, esponendo di esser stato nominato esecutoretestamentario di Enrico Vecchi, deceduto il 17 aprile 2009, incarico chetuttavia non aveva mai accettato.

Ha esposto di avere svolto dall’aperturadella successione fino al 7 giugno 2010, attività tipiche dell’ufficio diesecutore testamentario e attività ulteriori (adempimenti tributari ecatastali, predisposizione di elenchi informativi e coordinamento delleNumero registro generale 8131/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 16974/2026Data pubblicazione 30/05/2026operazioni funzionali alla divisione ereditaria) e di avere richiesto, in data13 luglio 2009, a tutti gli eredi un anticipo di € 6.000,00 quale fondospese e competenze, successivamente versato.

Terminate le attività,aveva predisposto un preavviso di parcella per l’importo complessivo dicirca € 114.000,00, calcolato secondo il D.P.R. n. 645/1994; tutti gli erediavevano richiesto la riduzione dell’importo, cui egli aveva aderito,proponendo una transazione per € 30.000,00 complessivi, da versarepro‑quota entro quindici giorni a pena di inefficacia.Le eredi Giuliana Petti e Giuliana Vecchi avevano sottoscritto latransazione, mentre Pietro Vecchi si era rifiutato di accettare l’accordo,pur avendo partecipato alle trattative.Ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di € 42.741,29, parialla quota di 3/8 del compenso, oltre accessori, ovvero, in subordine,l’indennizzo da indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., oltre alle spese dilite.Pietro Vecchi ha resistito, sostenendo non di non aver mai conferito alcunincarico professionale; ha contestato la congruità del compenso e hachiesto il risarcimento del danno per responsabilità processuale o, insubordine, di potersi avvalere della transazione.Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 1335/2014, ha rigettatointegralmente le domande di Luigi Barbieri, che ha condannato alpagamento delle spese.Avverso tale decisione l’attore ha proposto appello.

In contraddittorio conLuigi Barbieri, la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 5553/2019,ha riformato integralmente la decisione di primo grado e ha condannatoPietro Vecchi a pagare la somma di € 16.773,81, oltre accessori e interessidalla messa in mora del 1° luglio 2010, oltre alle spese di entrambi i gradidi meritoNumero registro generale 8131/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 16974/2026Data pubblicazione 30/05/2026Per la cassazione della sentenza di appello Pietro Vecchi ha propostoricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria, cui Luigi Barbieri haresistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 2697, 2729c.c. e 115 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, peraver la Corte d’appello ritenuto provata la mancata accettazionedell’incarico di esecutore testamentario da parte del resistente poichéincontestata.Il ricorrente sostiene che la prova della mancata accettazione o dellarinuncia all’incarico doveva risultare dalla certificazione del Registro dellesuccessioni tenuto presso il Tribunale competente ai sensi dell’art. 702c.c., essendo inutilizzabile la prova presuntiva.Lamenta, a confutazione dell’assunto che Luigi Barbieri avrebbe operato inesecuzione di un mandato oneroso conferitogli da tutti gli eredi, che ilgiudice distrettuale non abbia esaminato il documento del 29 aprile 2010,dal quale emergeva che, a circa un anno dall’apertura della successione ea cinque giorni dall’invio della fattura pro forma, gli eredi non erano aconoscenza della mancata accettazione della nomina e che, solo per talemotivo, non avevano chiesto la fissazione del termine ex art. 702, ultimocomma, c.c..

Neppure la richiesta di pagamento di un anticipo potevacostituire prova del conferimento di un mandato oneroso poiché avanzataper le attività svolte in qualità di esecutore testamentario.Il motivo è infondato.La Corte di merito ha ritenuto incontestata la mancata accettazione dellanomina ad esecutore testamentario da parte di Luigi Barbieri ed haaffermato che il resistente aveva operato in esecuzione di un mandatooneroso.Numero registro generale 8131/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 16974/2026Data pubblicazione 30/05/2026La non contestazione non è l’esito del ragionamento presuntivo sulla basedi indizi gravi, precisi e concordanti, ma dell’interpretazione delle difeseformulate in giudizio e della complessiva condotta processuale delle parti.Non può, poi, imputarsi alla Corte di non aver proceduto, sul punto, adalcun accertamento, poiché, come ha affermato la sentenza, la mancataaccettazione è stata ritenuta incontestata.1.1.

Non competeva al professionista la prova di non aver accettatol’incarico di esecutore perché la richiesta di compenso era stata formulatasul presupposto che tale accettazione non vi fosse stata.Ai sensi dell’art. 702 c.c. sia l’accettazione che la rinuncia alla nomina diesecutore testamentario devono farsi con dichiarazione al cancelliere chedeve essere annotata nel registro delle successioni; finché l’accettazionenon è compiuta nelle forme prescritte, la nomina non è operativa.L'investitura nell'ufficio di esecutore testamentario è geneticamentecollegata ad una fattispecie complessa a formazione progressiva, rivestitada forme richieste "ad substantiam", sia per la nomina che perl'accettazione, in armonia con il principio di solennità che informa ledisposizioni in materia di successioni "mortis causa", per la necessità diassicurare massima certezza per il rilievo economico attribuitodall'ordinamento al trasferimento dell'intero patrimonio dal "de cuius" aisuoi successori (Cass. 1790/1963;

Cass. 4930/1993; Cass. 17382/2004).La nomina non può non intervenire prima che sia avviata l’esecuzione deltestamento: ai sensi dell’art. 702, ultimo comma c.c., l’incertezza delruolo svolto da chi dia esecuzione al testamento legittima gli eredi arichiedere la fissazione di un termine per l’accettazione, decorso il qualel’interessato si considera rinunciante.Date le formalità prescritte dall’art. 702 c.c., il mero svolgimento delleche non può aver luogo per facta concludentia, né era esigibile la rinunciaad un incarico di esecutore testamentario mai accettato qualeNumero registro generale 8131/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 16974/2026Data pubblicazione 30/05/2026imprescindibile condizione per il pagamento delle somme pretese ingiudizio, come mostra di ritenere il ricorrente.1.2.

L’incarico è gratuito, salvo che il testatore non abbia previsto uncompenso, benché il ruolo implichi talvolta l’espletamento di compitigravosi; il nominato può, tuttavia, rifiutarsi di accettare la nomina oaccettarla e sopportare le incombenze che vi sono connesse (Cass.17382/2004).Con riferimento ai casi in cui l’esecutore abbia accettato, questa Corte haaffermato che la retribuzione a favore dell'esecutore testamentario nonsoltanto può essere disposta dal testatore, come prevede l'art. 711 c.c.,ma è altrettanto possibile, in assenza di disposizione testamentaria "adhoc", che il compenso sia convenuto tra gli eredi e l'esecutore.Cass. 17382/2004 ha affermato che le attività di esecutore testamentarioin senso stretto non possono essere retribuite neppure in base ad unmandato degli eredi, in assenza di una disposizione del testatore (Cass.24798/2022), ma il divieto va correttamente inteso nel senso che gli eredinon possono stabilire un compenso che resti a carico della massa, mentreè lecito l’incarico con cui i coeredi si vincolino personalmente alpagamento, stabilendo un corrispettivo per l’opera svolta (Cass.24798/2022).Analoga soluzione non incontra alcun ostacolo nel caso di mancataaccettazione della nomina, poiché anche in tali ipotesi non puòconsiderarsi preclusa la possibilità di avvalersi di professionisti per lenecessarie per la successione; occorre, tuttavia, la prova di un mandatoautonomo dalla nomina ad esecutore testamentario.1.3.

La Corte ha stabilito che tutte le attività erano state eseguite insomme risultanti dall’applicazione della tariffa professionale.Numero registro generale 8131/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 16974/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ha posto in rilievo che il resistente aveva svolto una complessa attività,aveva sempre informato ed interloquito con gli eredi, aveva richiesto unanticipo sui compensi, le sua attività erano state tacitamente ratificate e lecontroparti ne avevano usufruito allorquando avevano approvato unprogetto di divisione redatto avvalendosi del contributo del tecnico oquando erano ormai consapevoli che l’accettazione della nomina non eraintervenuta o che Luigi Barbieri non era esecutore testamentario.Il giudice distrettuale ha valutato la comunicazione del 29.4.2010,intendendola una mera conferma della consapevolezza, in capo agli eredi,che il ricorrente non aveva accettato la nomina testamentaria, avendochiesto un anticipo sui compensi.Il relativo accertamento, adeguatamente motivato, attiene al merito dellacausa, insindacabile in cassazione.2.

Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697 c.c. 115c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo per aver Corte d’appelloritenuto provate le attività professionali svolte da Luigi Barbieri e per averritenuto congruo il compenso determinato sulla base del D.P.R. n.645/1994, senza tener conto delle specifiche contestazioni sollevate sindal primo grado riguardanti lo svolgimento delle attività elencate nellaparcella professionale.Risulterebbe omesso l’esame delle contestazioni riguardanti i compensiper l’amministrazione di aziende, i criteri di liquidazione (art. 30), lefunzioni di sindaco, la spettanza di € 45.000,00 ai sensi dell’art. art. 50lett.

I, per la voce “sistemazioni tra eredi”, la maggiorazione ex art. 23D.P.R. 645/1994 carente dell’ indicazione delle voci su cui sarebbe stataapplicata.Si lamenta che il giudice territoriale abbia riconosciuto l’intero importorichiesto in assenza di prova dell’effettivo svolgimento delle prestazioniestranee all’ufficio di esecutore testamentario, senza indicare il valorepreso a base di calcolo e i criteri adottati, avendo liquidato sommeNumero registro generale 8131/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 16974/2026Data pubblicazione 30/05/2026superiori alla percentuale massima del 3% sul valore della successione (€896.543,44).Il motivo è parzialmente fondato.Riguardo alla prova dello svolgimento delle singole attività, che la Corte dimerito ha ritenuto incontestato, il ricorso si limita ad affermare che talecontestazione vi era stata ma non ne illustra il contenuto e non specificadove e quando sia stata formulata.

Era, piuttosto, in discussione se lestate, in tutto o in parte, espletate.Ai fini del rispetto del principio di specificità, il ricorso per cassazione concui viene dedotta la violazione del principio di non contestazione deveindicare sia la sede processuale in cui sono state dedotte le tesi ribadite odisattese, inserendo nell'atto almeno i passaggi argomentativi, e,specificamente, il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degliulteriori scritti difensivi, in modo da consentire alla Corte di valutare lasussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell'art. 115 c.p.c.(Cass. 15058/2024;

Cass. 12840/ 2017).2.1. Riguardo ai criteri di liquidazione adottati, la sentenza contiene –invece - solo un generico riferimento alle tariffe professionali senzaalcuna indicazione dei criteri di quantificazione, del valore della massapresa in considerazione, degli importi riconosciuti per le singoleprestazioni, così impedendo un controllo sulla correttezza dellaliquidazione.La liquidazione degli onorari professionali non può avvenire in modoglobale, dovendo il giudice indicare, sia pure sommariamente, gli elementitariffari presi in considerazione (valore, complessità, attività), illustrandole ragioni della decisione.3.

Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 703, 2697 c.c. e 115c.p.c., assumendo che la pronuncia non abbia individuato le attività cheesulavano dai compiti dell’esecutore; si nega che il professionista avesseNumero registro generale 8131/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 16974/2026Data pubblicazione 30/05/2026redatto le dichiarazioni dei redditi ed avesse provveduto al pagamento deitributi per ICI 2009, attività comunque rientranti in quelle tipichedell’esecutore testamentario.Anche tale motivo è infondato.Si è già evidenziato che la Corte di merito ha ritenuto incontestato e,perciò, non bisognevole di specifica dimostrazione l’espletamento delleLa sussistenza di un mandato oneroso rende irrilevante distinguere traesulano, dovendo l’assistito versare il compenso per tutte le prestazionisvolte sulla base dell’incarico conferito al professionista, non dell’originarianomina contenuta nel testamento.La sentenza ha spiegato che l’intera opera professionale era statacommissionata dagli eredi; in tale situazione, non essendo statoconcordato il compenso, la liquidazione doveva aver luogo in applicazionedella tariffa professionale all’epoca vigente posto il criterio di graduazionestabilita dall’art. 2233 c.c. che assegna valore primario all’accordo, e poialle tariffe professionali e agli usi, rimettendone al giudice ladeterminazione soltanto in mancanza di accordo (Cass.14293/2018;

Cass.29837/2011; Cass. 21235/2009).E’, quindi, accolto il secondo motivo di ricorso, nei limiti di cui inmotivazione, con rigetto delle altre censure.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causaalla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, rigettale restanti censure, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversaNumero registro generale 8131/2020Numero sezionale 914/2026Numero di raccolta generale 16974/2026Data pubblicazione 30/05/2026composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco