Cassation court allows appeal against appeal court dismissal of custody fee claim due to lack of adversarial proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the appeal against the Rome Court of Appeal's dismissal of a custody fee claim. The lower court had declared the opposition inadmissible because the appellant failed to prove the finality of a prior acquittal by prescription, which was deemed necessary to exclude the private party as a mandatory opponent. The Supreme Court ruled that the acquittal rendered the private party's participation useless, meaning the lack of adversarial proceedings could not affect the process's outcome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 170 DPR n. 115/2002; Art. 101 c.p.c.: If a private party's participation in a custody fee proceeding becomes useless due to a final acquittal by prescription, the lack of adversarial proceedings does not invalidate the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
resentato e difeso dall'avvocato Giuseppina Tenga-ricorrente-controMinistero Della Giustizia in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-nonché controProcura Generale della Repubblica presso Corte di Appello di Roma,-intimata-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Roma pronunciata all’esitodel procedimento n. 2137/2022 RG e depositata il 02/11/2022.Numero registro generale 30289/2022Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16967/2026Data pubblicazione 30/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Renzo Valentini s.r.l. aveva provveduto, su disposizione dellaGuardia di Finanza, al trasporto presso i propri locali e alla custodia didue colli contenenti articoli in sequestro per il periodo8.3.2012/13.1.2022.
La società aveva quindi chiesto la liquidazionedel compenso per la custodia, applicando le tariffe dell’Agenzia delDemanio quale uso locale. Il Tribunale Penale di Roma aveva ridotto ilcompenso richiesto da € 675,6 oltre IVA ad € 50,22 oltre IVA.Proposta opposizione, la Corte d’Appello di Roma l’avevadichiarata inammissibile per carenza del contraddittorio, per leseguenti considerazioni:-era stata fissata l’udienza di prima comparizione, ponendo acarico del ricorrente l’onere di notificare il ricorso e il decreto difissazione di udienza al Ministero della Giustizia, alla Procura Generalee all’indagato Wade Djibril; era seguita istanza di rimessione intermini, accolta, per la notifica a Wadi Djibril;-con successiva istanza la ricorrente aveva chiesto di essereautorizzata a non provvedere alla notifica perché, a seguito diaccesso presso l’ufficio dell’esecuzione penale, aveva accertato che ilprocesso a carico di Wadi Djiabril, nel cui ambito era stata disposta lacustodia, si era concluso il 23.9.2019 con sentenza di non luogo aprovvedere per intervenuta estinzione per prescrizione dei reatiascritti;-poiché nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazionedel compenso sono contraddittori necessari anche coloro nei cuiconfronti si procede penalmente -obbligati, se condannati, aNumero registro generale 30289/2022Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16967/2026Data pubblicazione 30/05/2026corrispondere il compenso- la società avrebbe dovuto dimostrare ilpassaggio in giudicato della sentenza di non luogo a procedere perprescrizione, senza il quale la qualità di contraddittore necessario delprivato non poteva essere esclusa.Renzo Valentini s.r.l. ha proposto ricorso per cassazionefondandolo su due motivi.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.Solo la società ricorrente ha depositato memoria illustrativa primadell’adunanza fissata per la discussione del ricorso in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo di ricorso Renzo Valentini s.r.l. lamenta laviolazione di legge con riferimento all’art.170 DPR n.115/2002 e 702bis, 164, 102 e 100 c.p.c. nonché violazione di legge con riferimentoall’art.170, 204 e 205 del DPR n.115/2002.Rileva la ricorrente che la richiesta di rimessione in termini per lanotifica a Wadi Djiabril era stata effettuata prima di sapere che neisuoi confronti era stata pronunciata sentenza di non luogo aprocedere per prescrizione. Poiché la pronuncia assolutoria non lorendeva più destinatario del recupero da parte del Ministero dellaGiustizia per le spese anticipate per la custodia, la sua partecipazioneal giudizio era divenuta inutile.2.
Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta, ai sensidell’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. la violazione di legge con riferimentoall’art.101 comma 2 c.p.c. per avere la Corte fondato la decisione suuna questione rilevata d’ufficio senza aver assegnato il termineprevisto.Numero registro generale 30289/2022Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16967/2026Data pubblicazione 30/05/2026Secondo la società ricorrente, ai sensi dell’art.101 c.p.c. la Corted’Appello avrebbe dovuto provocare il contraddittorio sulla questionedel passaggio in giudicato della sentenza penale di prescrizione primadi decidere, in modo da dare la possibilità alla ricorrente didocumentare la definitività della pronuncia di prescrizione.I due motivi, che si affrontano unitariamente, sono fondati.A prescindere dall’esistenza o meno di termini da rispettare per ladisposta rinnovazione della notificazione a Wadi Djiabril, se lapronuncia di proscioglimento nei suoi confronti per intervenutaprescrizione fosse stata definitiva, egli non sarebbe stato partenecessaria né avrebbe avuto alcun interesse alla controversia -nonessendo più potenziale destinatario dell’eventuale recupero dellespese da parte del Ministero competente-; di conseguenza, anchel’eventuale mancato rispetto di termini per provocare la suapartecipazione al giudizio non avrebbe potuto determinare alcunaconseguenza sul regolare sviluppo e sull’esito del processo.L’accertamento dell’intervenuto passaggio in giudicato dellasentenza penale di proscioglimento per prescrizione si prospettavaquindi come una questione mista, rilevante sia sul piano processualeche sul piano sostanziale, rispetto alla quale la Corte d’Appello diRoma avrebbe potuto e dovuto provocare il contraddittorio,chiedendone la documentazione e provvedendo di conseguenza.In conclusione, devono essere accolti entrambi i motivi di ricorso;il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corted’Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anchesulle spese del presente giudizio di legittimità.Numero registro generale 30289/2022Numero sezionale 713/2026Numero di raccolta generale 16967/2026Data pubblicazione 30/05/2026 P.Q.MLa Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa il provvedimentoimpugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Roma, in diversacomposizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco