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Ordinanza — n. 16952/2026 — snciv Generato dall'IA

Court quashes lower court ruling denying lawyer fees for personal defense in opposition proceedings against state-funded compensation decrees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16952/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a first-instance judgment that denied a lawyer's fees for conducting a personal defense in an opposition proceeding against a state-funded compensation decree. The lower court incorrectly applied rules regarding personal defense to justify fee compensation, despite the lawyer having successfully contested the original amount. The court ruled that such opposition proceedings constitute an independent legal action governed by standard fee liquidation rules, regardless of the lawyer's personal defense status.

Regesto Legislator

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Art. 86 c.p.c.; Art. 91, 92 c.p.c.: A defense attorney authorized to act personally in opposition to a state-funded compensation decree maintains independent standing to claim fees, and the proceedings are governed by standard fee liquidation rules rather than compensation exceptions.

Parole chiave

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personal defense fees opposition proceedings state-funded compensation lawyer remuneration fee liquidation rules independent legal action Cassation quashing indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 360,comma 1, n.
Artt. 91 e 92 c.p.c.
Art. 86 c.p.c.
Artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002
Art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002
art. 86 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. penali, n. 25931 del 26/06/2008
Cass. n. 7072 del 21/03/2018
Cass. n. 4082/2024
n.7072, 21/03/2018; conf., ex multis, Cass. n. 4082/2024).Numero registro generale 5726/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 16952/2026Data pubblicazione 30/05/20263.3.
Cass. n. 4698 del 18/02/2019
Cass. Sez. 2, n. 33758/2025
Cass. n. 11349/2024
Cass. n. 3606/2024
11349/2024, 3606/2024, 19522/2025 e, in generale, sullacompensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024).4.
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Testo completo

orrente-controProcura Della Repubblica Di Barcellona Pozzo Di Gotto;-intimata-Ministero Della Giustizia C/o Avvocatura Generale dello Stato,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto n. 42/2025depositata il 16/01/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere Maria Ludovica Russo.Numero registro generale 5726/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 16952/2026Data pubblicazione 30/05/20261. L’avvocato Paolo Pino svolse attività difensiva in favore di HaddedAdel, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nel procedimentopenale monocratico, portante il n. 1304/2020 R.G.

N.R., innanzi al Tribunaledi Barcellona Pozzo di Gotto, definito con sentenza di assoluzione.1.1. Lo stesso tribunale, in composizione monocratica, con decreto del13/09/2024 liquidò a titolo di compenso professionale in favore deldifensore la somma di € 100,00 oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.2. Avverso tale provvedimento l’avvocato Pino propose ricorso inopposizione dolendosi del “quantum” liquidato, poiché veniva decurtatoimmotivatamente il compenso per la fase introduttiva; invocando, pertanto,la liquidazione del minimo tabellare pari ad € 1.197,33.2.1.

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in accoglimentodell’opposizione, riliquidò l’importo di € 1.197,33 a titolo di compensiprofessionali; tuttavia, ritenne, “potendo stare la parte in giudiziopersonalmente”, che le spese per onorario non fossero dovute o comunque,dovessero essere compensate.3. L’avvocato Paolo Pino ha proposto ricorso fondato su un unico motivo.Il Ministero della Giustizia si è costituito con controricorso.Nessuno ha depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 360,comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c., in combinato disposto con gli artt. 91 e 92c.p.c., laddove la sentenza impugnata - affermando erroneamente chel'opposizione era accolta solo parzialmente, pur avendo rideterminatol’importo dei compensi esattamente come richiesto dall’opponente - nonriconosceva il compenso per l’attività espletata nel giudizio di opposizione,in quanto l’avvocato si era avvalso della facoltà di difesa personale, di cuiall’art. 86 c.p.c.Numero registro generale 5726/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 16952/2026Data pubblicazione 30/05/20262.

In primo luogo, va evidenziato che, con evidenza, la sentenzaimpugnata ha accolto in toto l’opposizione spiegata dall’avv.to Pino,riconoscendogli al centesimo, l’importo da lui richiesto.3. Ciò posto, l’asserto censurato del giudice di merito risulta in contrastocon quanto ormai graniticamente affermato da questa Corte in sede civileed anche penale.3.1. In sede penale (Sez. Un. penali, n. 25931, del 26/06/2008, Rv.239632), è stato affermato che il difensore di persona ammessa alpatrocinio a spese dello Stato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115del 2002 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari delle spese digiustizia) proponga opposizione avverso il decreto di pagamento deicompensi, contestando l'entità delle somme liquidate, agisce in forza di unapropria autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivopatrimoniale, non rientrante nell'ambito delle "eventuali procedure derivateed accidentali comunque connesse" di cui all'art. 75 del menzionato d.P.R..Ne consegue che il diritto alla liquidazione degli onorari del procedimentomedesimo e l'eventuale obbligo del pagamento delle spese sono regolatidalle disposizioni del codice di procedura civile relative alla "responsabilitàdelle parti per le spese" (artt. 91 e 92, commi 1 e 2, c.p.c.).3.2.

In sede civile, lo stesso principio è stato riaffermato univocamente,chiarendosi che il difensore di persona ammessa al patrocinio a spese delloStato che, ai sensi degli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 (T.U. delledisposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia),proponga opposizione avverso il decreto di pagamento dei compensi, agiscein forza di una propria autonoma legittimazione a tutela di un dirittosoggettivo patrimoniale; ne consegue che il diritto alla liquidazione deglionorari del procedimento medesimo e l'eventuale obbligo del pagamentodelle spese sono regolati dalle disposizioni di cui agli artt. 91 e 92, commi1 e 2, c.p.c. relative alla "responsabilità delle parti per le spese" (Cass. n.7072, 21/03/2018; conf., ex multis, Cass. n. 4082/2024).Numero registro generale 5726/2025Numero sezionale 1431/2026Numero di raccolta generale 16952/2026Data pubblicazione 30/05/20263.3.

Nello specifico, si è sottolineato che la circostanza che l'avvocato sisia avvalso della facoltà di difesa personale, prevista dall'art. 86 c.p.c., nonincide sulla natura professionale dell'attività svolta e, pertanto, non escludeche il giudice debba liquidare in suo favore, secondo le regole dellasoccombenza e in base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari stabilitiper la prestazione resa. (Cass. n. 4698, 18/02/2019 ed ex multis, Cass.33758/2025).Né tantomeno, la circostanza della difesa personale, giustifica lacompensazione, consentita - alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 92,comma 2, c.p.c. dal d.l. n. 132 del 2014 e della sentenza della Cortecostituzionale n. 77 del 2018 - nelle ipotesi tassative della reciprocasoccombenza, dell'assoluta novità della questione, del mutamento dellagiurisprudenza o delle sopravvenienze di eccezionale gravità (Cass.

Sez. 2,33758/2025 del 23/12/2025, Sez. 2, n. 27802, 17/10/2025; conf. Cass.nn. 11349/2024, 3606/2024, 19522/2025 e, in generale, sullacompensazione illegittima, Cass. n. 3606/2024).4. La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio, alTribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, nella persona di un diversomagistrato, che regolerà anche il capo delle spese del presente giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia al Tribunale di Barcellona Pozzodi Gotto, nella persona di un diverso magistrato, cui demanda di provvedereanche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il PresidenteMauro Mocci