Court allows lawyer's appeal against reduced fees, ruling half-reduction invalid for completed representation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the lawyer's appeal against a tribunal order that halved his fees for a completed representation. The lawyer argued that the statutory reduction for free legal aid should not apply to the opposing party's costs in a fee liquidation dispute. The court ruled that since the representation was finished, the dispute concerned only the fee amount, not the right to aid, making the reduction legally incorrect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 130 DPR 115/2002; Art. 170 DPR 115/2002: When a lawyer opposes a fee liquidation decree after completing representation, the cost reduction for free legal aid does not apply because the controversy concerns only the fee measure, not the right to aid.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
da sè stesso, con domicilio digitale ex lege;-ricorrente-controProcura Della Repubblica Presso il Tribunale per i Minorenni di Messina;-intimata-Ministero della Giustizia presso Avvocatura Generale dello Statorappresentato e difeso dall’ Avvocatura Generale dello Stato;-resistente-avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Messina n. 319/2023depositato il 19/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dalConsigliere Maria Ludovica Russo.Numero registro generale 13838/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 16949/2026Data pubblicazione 30/05/2026L’avv.
Paolo Pino, quale difensore dinnanzi al Tribunale per i Minorennidi Messina di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, proponevaopposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi, emesso dadetto Tribunale, per mancata liquidazione della fase introduttiva.Il Tribunale dei Minorenni di Messina, con il provvedimento quiimpugnato, accoglieva la spiegata opposizione, liquidando i compensi dellafase introduttiva; in relazione alle spese del giudizio di opposizione, in baseal DM 55/2014, riconosceva l’importo di € 1265,00, riducendolo della metàai sensi dell’art. 130 DPR 115/2002, in quanto compenso relativo ad attivitàdifensiva in procedimento in cui vi era stata ammissione al gratuitopatrocinio a spese dello Stato.2.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’avv. Paolo Pino, sullabase di un unico motivo di ricorso.Il Ministero della Giustizia si è costituito soli ai fini dell’eventualediscussione orale della causa.Nessuno ha depositato memorieRAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,in relazione all'art. 130 Dpr 115/2002 ed agli artt. 91 e 92 c.p.c., in quantoil provvedimento impugnato, in violazione delle norme suddette, ha ridottoillegittimamente della metà i compensi liquidati nel giudizio di opposizione.Assume il ricorrente che la regolazione delle spese, in base al principiodi soccombenza, all’esito del giudizio di opposizione non ha alcuna attinenzacon il diritto alla liquidazione dei compensi maturati per l‘attività prestata infavore della parte ammessa al beneficio del patrocinio, così che avere estesoanche alle prime la detta decurtazione costituisce una violazione di legge.2.
Posto il valore di sentenza del decreto impugnato, in considerazionedella qualificazione del giudizio operata nel provvedimento (opposizione exNumero registro generale 13838/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 16949/2026Data pubblicazione 30/05/2026artt. 84 e 170 DPR. 115/2002) e della natura decisoria dello stesso, il motivoè fondato.Come ribadito da questa Corte, il ricorso avverso il decreto diliquidazione del compenso all'ausiliario del magistrato, nel regime introdottodall'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 - come già nella vigenza della l. n.319 del 1980 - non è atto di impugnazione, ma atto introduttivo di unprocedimento contenzioso, nel quale il giudice adito ha il potere-dovere diverificare la correttezza della liquidazione in base ai criteri legali, aprescindere dalle prospettazioni dell'istante - con il solo obbligo di nonsuperare la somma richiesta, in applicazione del principio di cui all'art. 112c.p.c. - e di regolare le spese secondo il principio della soccombenza. (Cass.1470/2018 e Cass. n. 3606 del 08/02/2024)A differenza, infatti, dell’ipotesi in cui l’opposizione sia rivolta avverso ilprovvedimento con il quale sia stata rigettata la richiesta di ammissione albeneficio del patrocinio, ove si ritiene che il decreto di ammissione estendai suoi effetti a tutte le procedure, derivate ed accidentali, comunqueconnesse al procedimento penale, tra le quali deve essere annoverata quellaoriginata dal rigetto della domanda di ammissione (Cass. pen. n.22757/2018;
Cass. n. 30380/2023), tale estensione non opera nelmomento in cui, esauritasi la prestazione resa a favore del soggettopatrocinato, l’oggetto del contendere verta unicamente sulla misura delcompenso.In tale ipotesi, le spese eventualmente sostenute per l’opposizione aldecreto di liquidazione (che ben potrebbe essere patrocinato da difensorediverso da quello che ha presentato istanza di liquidazione) vannoriconosciute, come detto, in base al principio della soccombenza, ma senzaalcuna possibilità di riduzione ai sensi dell’art. 130 citato, in quanto,esauritasi la prestazione resa a favore del soggetto patrocinato, l'oggettodel contendere verte unicamente sulla misura del compenso. (Cass. n. 3606del 08/02/2024).Numero registro generale 13838/2024Numero sezionale 1429/2026Numero di raccolta generale 16949/2026Data pubblicazione 30/05/20263.
Atteso l’accoglimento dell’unico motivo, l’ordinanza è cassata, ma nonessendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può esseredecisa nel merito, provvedendosi al riconoscimento dei compensi, comeindividuati da provvedimento impugnato, con eliminazione delladecurtazione erroneamente operata dal giudice di merito, e quindi in misurapari ad € 1265,00.4. Anche le spese del presente giudizio, attesa la soccombenza delMinistero, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e decidendo nelmerito liquida in favore del ricorrente la somma totale di € 1265,00, qualicompensi del giudizio di opposizione, oltre spese generali pari al 15%, edaccessori di legge se dovuti.Condanna il Ministero della Giustizia al rimborso delle spese del presentegiudizio che liquida in complessivi € 360,00, di cui € 100,00 per esborsi,oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge sedovuti.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il PresidenteMauro Mocci