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Ordinanza — n. 16948/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows compensation claim for unreasonable duration, overturning appellate dismissal based on creditor's insolvency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16948/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the creditor's claim for compensation regarding the unreasonable duration of bankruptcy proceedings, overturning the lower court's dismissal. The appellate court had rejected the claim by focusing on the creditor's insolvency and lack of actual recovery, arguing these factors negated the prejudice required for compensation. The Supreme Court corrected this error, ruling that such factors should only determine the compensation amount, not the existence of the right itself.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001; When a creditor's claim is not evidently bagatellar, the debtor's insolvency and lack of recovery do not preclude compensation for unreasonable duration but only affect the quantum of the award.

Parole chiave

Generato dall'IA
unreasonable duration bankruptcy proceedings compensation claim creditor insolvency prejudice assessment indemnity calculation procedural delay

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 2 sexies lett. g) della legge n. 89/2001
317/2009).La nozione di irrilevanza della pretesa o del valore della causa dicui all'art. 2, comma 2 sexies, lettera g), della legge n.
Art. 6 § 1 e 13 della CEDU
Tale essendo la finalità della norma interna,nell’applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU, ilgiudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza consolidatadella Corte di Strasburgo attraverso il coordinamento della stessa congli art.101 Cost.
Art. 24 e 111 Cost.
Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 5757/2023
Cass. n. 5757/2023; Cass.
Cass. n. 1103/2025
Cass. n. 19124/2021
Cass. n. 4290/2022
Cass. n. 20373/2019
Cass. n. 11667/2018
Cass. n. 11667/2018; Cass.
Cass. n. 10858/2018
Cass. n. 11936/2015
n.10858/2018; Cass. n. 11936/2015; Cass.
Cass. n. 7325/2015
11936/2015; Cass. n. 7325/2015), né rileva, alfine di escludere la tutela indennitaria, la natura societaria dellaricorrente, essendo il danno non patrimoniale da irragionevole duratadel processo riconoscibile anche per le persone giuridiche, come giàripetutamente riconosciuto da questa Corte (cfr.
Cass. n. 7034/2020
Cass. n. 13986/2013

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Testo completo

e difesa dall'avvocato Alessandro Ferrara edall’avvocato Massimo Ferraro-ricorrente-controMinistero di Giustizia, in persona del Ministro pro tempore,rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato-controricorrente-avverso l’ordinanza della Corte d'Appello di Salerno nel proc. n.579/2023 RG VG, cron. N.574/2024 depositata il 22/03/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026dal Consigliere Tiziana Maccarrone.Numero registro generale 17212/2024Numero sezionale 418/2026Numero di raccolta generale 16948/2026Data pubblicazione 30/05/2026Vender Legnami s.r.l. era stata ammessa al passivo del Fallimentodella debitrice Brunaedil s.a.s. per complessivi € 11.146,69, inchirografo, con provvedimento del Giudice Delegato in data24.9.2001; il Fallimento era stato chiuso con decreto ex art.118 LF indata 3.6.2021, senza alcun pagamento a favore dei creditorichirografari.

La società creditrice aveva proposto domanda diindennizzo ex l. n.89/2001, in considerazione della irragionevoledurata della procedura concorsuale.Il Giudice Designato presso la Corte d’Appello di Salerno avevarespinto la richiesta di equa riparazione della società per profili in rito.Proposta opposizione, la Corte d’Appello di Salerno aveva respinto larichiesta nel merito, sottolineando l’insussistenza del pregiudizio perl’irrisorietà della pretesa creditoria della società: a tal fine la Corte dimerito aveva valorizzato l’entità del capitale sociale di VenderLegnami s.r.l., di € 2.500.000,00, l’evidenza delle scarse possibilità disoddisfo del credito all’esito del riparto per l’esiguità dell’attivorealizzato, il vantaggio indiretto dell’ammissione del credito al passivofallimentare, che aveva reso possibile la sua iscrizione in bilanciocome posta passiva al fine dell’ottenimento dei conseguenti sgravifiscali (per indisponibilità temporanea delle somme e aleatorietà delloro effettivo realizzo).Vender Legnami s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione,affidandolo ad un unico motivo.Il Ministero della Giustizia ha depositato controricorso.Non sono state depositate memorie difensive prima dell’adunanzafissata per la discussione in camera di consiglio dell’impugnazione.Numero registro generale 17212/2024Numero sezionale 418/2026Numero di raccolta generale 16948/2026Data pubblicazione 30/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONECon l’unico, articolato, motivo di ricorso Vender Legnami s.r.l.lamenta la «violazione e mancata applicazione dell’art.2 comma 2sexies, lett.g) della legge n.89/2001, in relazione agli art.6§ 1 e 13della CEDU ed art.24 e 111 Cost., ex art.360 comma 1 n.3 c.p.c.».La ricorrente censura la pronuncia della Corte d’Appello diSalerno, per aver escluso il suo diritto ad ottenere l’equa riparazioneper irragionevole durata della procedura concorsuale sul presuppostodi una pretesa irrisorietà del credito ammesso allo stato passivo; ciòsarebbe stato frutto di un’interpretazione del disposto dell’art.2comma 2 sexies lett.g) cit. non conforme alle disposizioni della CEDUe alla Carta Costituzionale, non potendo essere attribuito carattere diirrisorietà ad una posta creditoria di € 11.246,69 -definita nel gennaio2002-, che non è oggettivamente tale.

Non sarebbe inoltregiustificata, secondo la ricorrente, la valorizzazione, da parte dellaCorte d’Appello: della consistenza del patrimonio e del capitale socialedella società dal punto di vista economico finanziario in comparazionecon l’entità del credito insinuato al passivo che, a fronte delledimensioni della ricorrente e dell’esiguità dell’attivo realizzato (€43.443,28, da destinare ai crediti prededucibili e ai creditoriprivilegiati), sarebbe stato considerato ingiustificatamente «irrisorio»;della consapevolezza delle scarse possibilità di realizzo del credito.

Sitratterebbe infatti di elementi non significativi per la valutazionecontestata. Anche le società possono lamentare pregiudizi di caratterenon patrimoniale suscettibili di equa riparazione, che nonpresuppongono una comparazione tra patrimonializzazione dellasocietà creditrice e valore della causa. Sarebbe stato necessarioNumero registro generale 17212/2024Numero sezionale 418/2026Numero di raccolta generale 16948/2026Data pubblicazione 30/05/2026considerare adeguatamente invece, secondo la ricorrente, il profilooggettivo dell’entità del credito.Il motivo di ricorso è fondato.In tema di equa riparazione, la finalità della legge n. 89 del 2001consiste nell'apprestare in favore della vittima della violazione deldiritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 dellaConvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e dellelibertà fondamentali, un rimedio giurisdizionale interno effettivo,capace di porre rimedio alle conseguenze della violazione stessa e chepermetta di assicurare la sussidiarietà dell'intervento del giudiceconvenzionale (si richiama, in particolare, Cass. n.21225/2025, nonmassimata, alla cui motivazione si fa specifico riferimento: cfr.

Cass.SU n. 1338/2004; Cass. n. 31024/2024, non massimata; Cass.n.22396/2025). Tale essendo la finalità della norma interna,nell’applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione EDU, ilgiudice nazionale deve conformarsi alla giurisprudenza consolidatadella Corte di Strasburgo attraverso il coordinamento della stessa congli art.101 Cost. e con l’art.117 Cost. (cfr. Corte Cost. n.49/2015): ilgiudice comune è infatti tenuto ad uniformarsi alla «giurisprudenzaeuropea consolidatasi sulla norma conferente» (Corte Cost. n.236/2011 e n. 311/2009), «in modo da rispettare la sostanza diquella giurisprudenza» (Corte Cost. n. 311/2009 e n. 303/2011),fermo il margine di apprezzamento che compete allo Stato membro(Corte Cost. n. 15/2012 e n. 317/2009).La nozione di irrilevanza della pretesa o del valore della causa dicui all'art. 2, comma 2 sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001deve essere individuata nel contesto delineato ed occorre quindiconsiderare quale è il criterio del «danno significativo» ai sensiNumero registro generale 17212/2024Numero sezionale 418/2026Numero di raccolta generale 16948/2026Data pubblicazione 30/05/2026dell'art. 35, paragrafo 3, della Convenzione che la Corte europea deidiritto dell'uomo ha adottato, sul presupposto che la violazione di undiritto deve raggiungere una soglia minima di gravità per giustificarel'intervento di un tribunale internazionale: in particolare, per quantoriguarda l'impatto finanziario della violazione di un diritto, il giudiceconvenzionale ha finora riscontrato l'assenza di uno «svantaggiosignificativo» in casi nei quali la lite aveva un valore sostanzialmentebagatellare, di importo in genere pari o inferiore a € 500,00 (sivedano, ex plurimis, Ionescu c.

Romania, dec. n. 36659/04 del01/06/2010 - causa relativa ad importo di 90,00 euro; Bock c.Germania, dec. n° 22051/07 del 19/01/2010 - causa relativa ad unimporto di euro 7,99). Al fine di valutare l'irrisorietà della pretesa,oltre all'elemento oggettivo, rappresentato appunto dal valore delbene che è oggetto della lite, deve tenersi conto anche di unelemento soggettivo, in relazione alle condizioni della parte chesubisce la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo(cfr. Cass. n. 3970/2024; Cass. n. 974/2020; Cass. n. 12937/2012).Infatti, anche un danno pecuniario in astratto di modesta entità puòassumere dimensioni significative in considerazione delle specifichecondizioni di una persona o della situazione economica del Paese odella regione in cui essa vive.Nel caso di specie, il giudice di merito ha ritenuto irrisoria lapretesa fatta valere nella causa presupposta alla luce della solanatura soggettiva della parte richiedente, che è una società dicapitali, senza dare alcun rilievo all'elemento oggettivo, correlato alvalore del credito insinuato al passivo, di importo obiettivamente nonbagatellare essendo pari a € 11.146,69.Numero registro generale 17212/2024Numero sezionale 418/2026Numero di raccolta generale 16948/2026Data pubblicazione 30/05/2026Ai fini dell'equa riparazione del danno da irragionevole durata delprocesso, infatti, per la determinazione del valore della causa ai sensidell'art. 2-bis, comma 3, della legge n. 89 del 2001, si deve farericorso, in via di interpretazione analogica, al criterio fissato dagliartt. 10 e ss. c.p.c. e quindi all'importo richiesto con la domandaproposta nel giudizio presupposto (cfr.

Cass. n. 31024/2024; Cass. n.24362/2018; Cass. n. 16920/2018; Cass. n. 19488/2013), mentre èirrilevante che la ricorrente sia rimasta insoddisfatta all'esito delriparto finale, poiché «Ai fini dell'equa riparazione del danno dairragionevole durata del processo fallimentare, il valore della causa exart. 2-bis, comma 3, l. n. 89 del 2001, deve essere riferito al valoredel credito ammesso al passivo fallimentare e non alla somma di cuial piano di riparto divenuto esecutivo, atteso che quest'ultimo importodipende da molteplici variabili, indipendenti sia dalla natura edall'entità del credito azionato, sia dalla situazione soggettiva delcreditore» (cfr.

Cass. n. 5757/2023; Cass. n. 1103/2025).In concreto, a fronte dell’importo insinuato al passivo dallaricorrente, di gran lunga superiore – sul piano oggettivo – alla sogliadi significatività della posta in gioco desumibile dalla giurisprudenzasovranazionale, la Corte distrettuale si è limitata ad affermare lairrisorietà della pretesa fatta valere nel giudizio presupposto, perl’irrisorietà dell’importo del credito rispetto al capitale sociale eall’attivo patrimoniale, per la prevedibilità della mancanza disoddisfazione del credito, chirografario, attesa l’entità dei debiti dellafallita Brunaedil e degli scarsi ricavi della procedura, e per ilvantaggio fiscale derivato comunque alla società dall’iscrizione delcredito al passivo.

Invece, quando, come nel caso di specie, non siafatta valere una pretesa evidentemente bagatellare, gli elementiNumero registro generale 17212/2024Numero sezionale 418/2026Numero di raccolta generale 16948/2026Data pubblicazione 30/05/2026valorizzati dalla Corte di merito possono incidere non sullasussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo,quanto piuttosto sulla determinazione in concreto del quantumdell'indennizzo (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19124/2021, nonmassimata), anche tenuto conto della previsione dell'art. 2-bis,comma 3, della legge n. 89 del 2001, secondo cui la misuradell'indennizzo non può in ogni caso essere superiore al valore dellacausa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice (cfr. explurimis Cass. n. 4290/2022, non massimata).Si aggiunge che il danno non patrimoniale è conseguenzanormale, anche se non automatica e necessaria, della violazione deldiritto alla ragionevole durata del processo, in quanto, salvo le ipotesitassative di esclusione del danno (come per lite temeraria), sussisteun pregiudizio per la lunga attesa della definizione della lite (cfr.Cass. n. 20373/2019, non massimata;

Cass. n. 11667/2018; Cass. n.10858/2018; Cass. n. 11936/2015; Cass. n. 7325/2015), né rileva, alfine di escludere la tutela indennitaria, la natura societaria dellaricorrente, essendo il danno non patrimoniale da irragionevole duratadel processo riconoscibile anche per le persone giuridiche, come giàripetutamente riconosciuto da questa Corte (cfr. Cass. n. 7034/2020;Cass. n. 13986/2013).Il giudice di merito non si è attenuto ai principi diritto richiamati eciò comporta la valutazione positiva dell’impugnazione.In accoglimento del ricorso di Vender Legnami s.r.l., la sentenzaimpugnata si cassa, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno che, indiversa composizione, deve riesaminare la posizione della societàricorrente alla luce dei principi di diritto evidenziati.Numero registro generale 17212/2024Numero sezionale 418/2026Numero di raccolta generale 16948/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il Giudice di rinvio dovrà provvedere pure alla liquidazione dellespese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinviaalla Corte d’Appello di Salerno che, in diversa composizione,provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 24 febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco