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Ordinanza — n. 16740/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of mandatory payment order due to lack of formal debt recognition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16740/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a judicial liquidator against a mandatory payment order issued to the Municipality of Merate. The liquidator argued that the lower court erred in revoking the order because the municipality failed to formally recognize the debt in its financial statements. The court held that the appeal was inadmissible because the lower court had already decided on the primary facts, rendering the specific argument regarding the lack of formal recognition legally insufficient for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 1309, 1988 c.c.; Art. 115, 116 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision is based on multiple independent grounds, and the cassation complaint attacks only one of those grounds which was not separately challenged.

Parole chiave

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inadmissible appeal multiple grounds decision formal debt recognition judicial liquidation mandatory payment order contratto in materia informatica compenso per prestazioni mancato versamento dell'anticipo spese

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n.3 c.p.c.
Art. 1309 c.c.
Art. 1988 c.c.
La statuizione si sottrae allecritiche svolte dal ricorrente, in quanto è riservata al giudice di merito esottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sulsignificato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se importinoricognizione di debito ex art. 1988 c.c. (Cass.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 6 comma 4 d.l. n. 95 del 2012
Inoltre, l’essere una delle comunicazioni rispondenteall’obbligo di allegazione della nota informativa sui debiti e i crediti alrendiconto di gestione ex art. 6, comma 4, d.l.
Art. 5 comma 2 lett. b) d.m. 279/2007
e di dichiarare che ilcreditore assoggettato a concordato preventivo debba considerarsi inregola sotto il profilo degli oneri contributivi in virtù del disposto dell’art. 5comma 2 lett.
Art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione delprincipio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato allarifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co.
art. 1418 c.c
14 in alto) ha ritenuto, con riguardoai corrispettivi richiesti con le quattro fatture ivi indicate (552/2007,464/2008, 330/2010 e 5/2013), la mancanza della forma scritta, richiestaad substantiam per i contratti stipulati dagli enti pubblici, con laconseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c.
art. 1988 c.c
La statuizione si sottrae allecritiche svolte dal ricorrente, in quanto è riservata al giudice di merito esottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sulsignificato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se importinoricognizione di debito ex art. 1988 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 18641/2017
Cass. n. 17182/2020
n.18641/2017, Cass. n. 17182/2020,Cass.
Cass. n. 5102/2024
17182/2020,Cass. n. 5102/2024).Infatti, la censura non aggredisce in alcun modo la sentenzaimpugnata, laddove (da pag.
Cass. n. 22177/2019
Cass. n. 5730/2020
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Testo completo

in liquidazione, in persona del liquidatore giudiziale Stefano Giannobi,rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Stigliani-ricorrente-controComune di Merate, in persona del sindaco pro tempore, rappresentato edifeso dall’avv. Martino Maria Ebner-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 1648/2020depositata il 2/7/2020;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 6 maggio2026 dal consigliere Francesca Pastore.1. Il Concordato preventivo CIED – Centro Intercomunale ElaborazioneDati s.r.l. in liquidazione ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamentoNumero registro generale 4394/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 16740/2026Data pubblicazione 28/05/2026della somma di euro 16.072,60, oltre accessori, a titolo di corrispettivoper servizi resi a favore del Comune di Merate.Il Comune ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, che ilTribunale di Monza ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo.Il Concordato ha proposto appello, rigettato dalla Corte d’appello diMilano con la sentenza indicata in epigrafe.2.

Il Concordato ha proposto ricorso per cassazione sulla base di duemotivi, illustrati da memoria.Il Comune di Merate ha resistito con controricorso.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 il Collegio si è riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsaapplicazione ex art. 360 n.3 c.p.c. degli artt. 1309 e 1988 c.c. e degli artt.115 e 116 c.p.c., affermando “l’errata valutazione della documentazione inIl ricorrente afferma che la Corte di merito ha errato, per non averedi Merate e dell’organo di revisione dell’ente: il fatto che le comunicazionisoggetto appartenente all’amministrazione comunale era sufficiente aimpegnare l’ente.

Inoltre, l’essere una delle comunicazioni rispondenteall’obbligo di allegazione della nota informativa sui debiti e i crediti alrendiconto di gestione ex art. 6, comma 4, d.l. n. 95 del 2012 eraelemento di ulteriore conferma della natura di riconoscimento del debito.1.1. il motivo non può essere accolto.Con riferimento ai crediti di cui alle fatture diverse dalla fattura n.379/2008, il motivo è inammissibile, in applicazione del principio secondoil quale, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte eNumero registro generale 4394/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 16740/2026Data pubblicazione 28/05/2026autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente agiustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esserende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre;ciò in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione nonimpugnata, il gravame non potrebbe produrre in nessun casol'annullamento della sentenza (Cass. n.18641/2017, Cass. n. 17182/2020,Cass. n. 5102/2024).Infatti, la censura non aggredisce in alcun modo la sentenzaimpugnata, laddove (da pag. 8 a pag. 14 in alto) ha ritenuto, con riguardoai corrispettivi richiesti con le quattro fatture ivi indicate (552/2007,464/2008, 330/2010 e 5/2013), la mancanza della forma scritta, richiestaad substantiam per i contratti stipulati dagli enti pubblici, con laconseguente nullità del contratto ex art. 1418 c.c. Infatti, l’affermazioneda parte del ricorrente dell’esistenza della ricognizione di debito non vale asuperare il dato della mancanza della forma scritta, in quanto l'art. 1988c.c.

è applicabile anche agli atti della pubblica amministrazione, soltantonel concorso dei requisiti formali e procedimentali che ne condizionano lavalidità e l'efficacia (cfr. Cass. n. 8643/2003, Cass. n. 510/2021, Cass n.2091/2022). Quindi, all’evidenza, gli argomenti svolti nel motivo al fine disostenere il riconoscimento di debito non valgono a sostenere ed,eventualmente, fare emergere l’erroneità della statuizione in ordine allamancanza della forma scritta del contratto, titolo del credito di cui allefatture predette; tale statuizione, divenuta definitiva in quanto nonimpugnata, in sé sorregge la decisione.Considerazioni distinte devono essere svolte con riguardo alla fattura379/2008, per la quale la sentenza ha accertato la presenza delladetermina n. 193/S del 27-12-2006 di approvazione dell’offerta di CIED, eperciò l’esistenza della necessaria forma scritta del contratto.

La sentenzaimpugnata (pag.8) ha esposto le ragioni in forza delle quali ha escluso chel’annotazione riguardante quella fattura, eseguita dal funzionario aNumero registro generale 4394/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 16740/2026Data pubblicazione 28/05/2026margine dell’elenco delle fatture predisposto dal medesimo Comune, e ildocumento predisposto dal Comune ex art. 6 co. 4 d.l. n. 95/2012avessero valore di riconoscimento di debito; ha dichiarato che in queidocumenti l’intendimento del Comune era stato soltanto quello di dareimplicitamente volontà ricognitiva dei debiti.

La statuizione si sottrae allecritiche svolte dal ricorrente, in quanto è riservata al giudice di merito esottratta al sindacato di legittimità l’indagine sul contenuto e sulsignificato delle dichiarazioni della parte, al fine di stabilire se importinoricognizione di debito ex art. 1988 c.c. (Cass. n. 20422/2019);all’evidenza, si verte nell’ambito dell’accertamento sul contenuto deldocumento e, perciò, del tipico apprezzamento spettante al giudice dimerito. La censura avrebbe potuto essere veicolata esclusivamentefattispecie, però, è precluso ai sensi dell’art. 348-ter ult. co. c.p.c. daapplicare ratione temporis, stante la conformità delle decisioni di primo esecondo grado.2.

Con il secondo motivo si deduce violazione ex art. 360 co.1 n.3c.p.c. dell’art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata la Corte d’appellosulla richiesta del ricorrente di “rigettare la pretesa di controparte relativaall’inesigibilità dei crediti in assenza del d.u.r.c. e di dichiarare che ilcreditore assoggettato a concordato preventivo debba considerarsi inregola sotto il profilo degli oneri contributivi in virtù del disposto dell’art. 5comma 2 lett.

b) del d.m. 279/2007 non potendo effettuare pagamenti dicrediti anteriori alla domanda di concordato”. Con il motivo il ricorrentesostiene l’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla propria difesa,volta a sostenere l’ininfluenza della mancanza del Documento Unico diRegolarità Contabile (d.u.r.c.) ai fini della sua domanda di pagamento.2.1. Il motivo è infondato.Numero registro generale 4394/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 16740/2026Data pubblicazione 28/05/2026In primo luogo, il vizio di omessa pronuncia si concreta nel difetto delmomento decisorio, sicché per integrare questo vizio occorre che sia statocompletamente omesso il provvedimento indispensabile per la soluzionedel caso concreto, ciò che si verifica quando il giudice non decide su alcunicapi della domanda, che siano autonomamente apprezzabili, o sulleeccezioni proposte, ovvero quando pronuncia solo nei confronti di alcuneparti; per contro, il mancato o insufficiente esame delle argomentazionidelle parti integra un vizio di natura diversa, relativo all'attività svolta dalgiudice per supportare l'adozione del provvedimento, senza che possaritenersi mancante il momento decisorio (Cass. n.22177/2019, Cass. n.5730/2020, per tutte).Nella specie, la censura si concentra sul mancato pronunciamento sulladifesa che l’appellante aveva svolto per contrastare l’eccezione delComune, che invocava l’assenza del d.u.r.c. quale ulteriore ragionedell’inesistenza dell’obbligo di pagamento.

Tuttavia, la Corte d’appello nonha avuto necessità di esprimersi sulla questione, in quanto ha rigettato ladomanda sulla base di ragioni logicamente antecedenti alla questione dellamancanza del d.u.r.c.: l’esclusione del riconoscimento di debito, lamancanza della forma scritta, nonché la mancanza di provadell’esecuzione della prestazione, quanto al credito di cui alla fattura n.379/2008.3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato e, in applicazione delprincipio della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato allarifusione a favore del controricorrente delle spese del giudizio dilegittimità.In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presuppostiper il versamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovutoper il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Numero registro generale 4394/2021Numero sezionale 1182/2026Numero di raccolta generale 16740/2026Data pubblicazione 28/05/2026 P.Q.MLa corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favoredel controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidanoin euro 200,00 per esborsi ed euro 2.400,00 per compensi, oltre rimborsoforfettario delle spese pari al 15% dei compensi, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico del ricorrentedell'ulteriore importo pari al contributo unificato previsto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026La PresidenteLinalisa Cavallino