Cassation Court dismisses appeal on usucapion of subsoil, ruling ownership follows surface unless separate title exists.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by La Rosa against the Second Instance Court's dismissal of a usucapion claim regarding subsoil and cellar rights. The appellants argued that mere access did not preclude usucapion, but the court affirmed that subsoil ownership defaults to the surface owner absent a contrary title. Consequently, the court held that the appellants failed to prove a separate acquisition of the subsoil, leading to the dismissal of their request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 840 c.c.; The ownership of the subsoil belongs to the owner of the surface, unless a contrary title of acquisition exists or the property is assigned to another based on a title opposable to the surface owner.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
i unitamente all’avvocato AntoninoLicciardello-ricorrente-controOrlando Antonino, rappresentato e difeso dall'avvocato DarioSeminara-controricorrente-controGiuffrida Carmela Giuffrida Sebastiana, rappresentati e difesidall'avvocato Giovanni Ingrasci'Numero registro generale 21598/2022Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 16739/2026Data pubblicazione 28/05/2026-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n. 1224/2022depositata il 06/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/04/2026 dalConsigliere Rossana Giannaccari.1.
Il giudizio trae origine dalla domanda di usucapione proposta,innanzi al Tribunale di Catania, da La Rosa Girolamo e dal figlioCarmelo – rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario diun’unità immobiliare con accesso in via Giacomo Matteotti, n. 268, inMisterbianco –nei confronti di Orlando Antonino, il quale avevaacquistato, con atto pubblico del 27.7.2011, dalle sorelle GiuffridaCarmela e Sebastiana, figlie di La Rosa Giuseppa, sorella di La RosaGirolamo, un’abitazione con ingressi dai civici 264 e 266 e dalla scalainterna al civico 268, con corte di pertinenza esclusiva.La domanda di accertamento e dichiarazione di usucapione ex art.1158 c.c. riguardava la proprietà esclusiva dell’androne, del corposcala al civico 268, del locale cantinato accessibile esclusivamente daquest’ultimo e della corte insistente tra i due fabbricati con lasottostante cisterna.La Rosa Girolamo sostenne di aver usucapito le quote di proprietàdella sorella Giuseppa e del fratello Giuseppe anteriormente allavendita alle sorelle Giuffrida, avendo utilizzato detti beni in viaesclusiva dal momento che le sorelle Giuffrida non avevano ladisponibilità delle chiavi per accedere dal civico 268.Gli attori chiesero, quindi, dichiararsi l’inesistenza di diritti di AntoninoOrlando su tali beni e il conseguente ordine di cessazione di ogniNumero registro generale 21598/2022Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 16739/2026Data pubblicazione 28/05/2026molestia e turbativa sui loro diritti di proprietà e usufrutto ex art. 949c.c.; in subordine, chiesero il riconoscimento in favore del convenutodell’acquisto di diritti sulla cisterna e sul piano di calpestio pari ad1/3, quale frazione di proprietà di cui disponevano le danti causa.1.1.
Si costituì in giudizio Antonino Orlando per resistere alladomanda e chiese la chiamata in causa delle sorelle Carmela eSebastiana Giuffrida per far valere nei loro confronti la garanzia perevizione.1.2. Carmela e Sebastiana Giuffrida si costituirono e dedussero diaver utilizzato l’ingresso al civico 268 fino al 2009, quando gli attoriavevano sostituito la porta senza consegnare loro le chiavi.1.3. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 26.8.2020, dichiaròinammissibile la domanda di usucapione della cisterna e della relativasuperficie di copertura per difetto di integrità del contraddittorio, inquanto il comproprietario La Rosa Giuseppe non era parte di giudizio;rigettò la domanda di usucapione dell’androne di ingresso, del corposcala e del locale cantinato nel sottosuolo per difetto di prova,gravando sugli attori l’onere di provare che le sorelle Giuffrida nonavessero mai fatto accesso dall’ingresso al n. 268 nei venti annianteriori alla notifica dell’atto di citazione del febbraio 2012.Diversamente, gli attori avevano dimostrato che solamente nel 2009fu sostituita la porta, sicché la prova certa del possesso esclusivo deibeni in oggetto era stata raggiunta solo da tale data e non eranodecorsi i termini per l’acquisto per usucapione.2.
Avverso la sentenza di primo grado, Girolamo e Carmelo La Rosaproposero appello, resistito da Antonino Orlando, Carmela eSebastiana Giuffrida.Numero registro generale 21598/2022Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 16739/2026Data pubblicazione 28/05/2026La Corte di appello di Catania, con sentenza del 6.6.2020, rigettòl’appello.Per quel che ancora rileva in questa sede, la Corte d’appello osservòche l’azione proposta dagli appellanti non aveva natura negatoria, exart. 949 c.c., ma rivendicatoria, ex art. 948 c.c., in quanto gli stessi sierano qualificati comproprietari ed avevano agito per ottenerel’accertamento della proprietà esclusiva, sicché erano tenuti a provarela titolarità del loro diritto.In relazione alla domanda di usucapione della quota di proprietàindivisa, la Corte rigettò la domanda per carenza di prova delpossesso esclusivo, fondato sul principio secondo cui il possessovalido a tal fine inizia a decorrere dal momento in cui il possesso giàesercitato dal compossessore a titolo di comproprietario muti inpossesso esclusivo, inconciliabile con la possibilità di godimentoaltrui; in relazione al locale cantinato, la Corte d’appello ritenne, inapplicazione dell’art. 840 c.c., che esso, quale parte del sottosuolosottostante in proiezione verticale al fabbricato di proprietà delleGiuffrida, appartenesse al proprietario del suolo.3.Avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, Girolamo eCarmelo La Rosa hanno proposto ricorso per cassazione sulla base diquattro motivi.Antonino Orlando, Carmela e Sebastiana Giuffrida hanno resistito condistinti controricorsi.In prossimità della camera di consiglio, i ricorrenti ed AntoninoOrlando hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 948, 949 e 2697 c.c. e degli artt. 112 e 116c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.; i ricorrentiNumero registro generale 21598/2022Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 16739/2026Data pubblicazione 28/05/2026censurano la qualificazione dell’azione fornita dalla Corte d’appello,ritenendo che si trattasse di azione di rivendicazione e non di azionenegatoria, con conseguente applicazione del più gravoso onereprobatorio inerente alla rivendica.Il motivo è infondato.La Corte d’appello ha correttamente qualificato la domanda comeazione di rivendicazione, essendo stata proposta da soggetti cheaffermavano di essere proprietari esclusivi dei beni senza averne ilpossesso contro il soggetto che li deteneva, per ottenerne, previoriconoscimento del diritto, la restituzione.
Pertanto era necessaria laprova rigorosa della proprietà attraverso la dimostrazione del lorotitolo di acquisto e di quello dei loro danti causa fino ad un acquisto atitolo originario (Cass. n. 472/2017; Cass. n. 1905/2023).Infatti, mentre nella rivendica, l'attore che si afferma proprietariodella cosa non ne ha il possesso - ed agisce contro chi la detiene perottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione- nellanegatoria servitutis, invece, l'attore, proprietario e possessore dellacosa tende al riconoscimento della libertà del fondo contro qualsiasipretesa di terzi che accampino diritti reali sulla cosa ed attentino allibero ed esclusivo godimento dell'immobile da parte sua (Cass. n.732/1972; n. 695/1977).A differenza dell’azione di rivendicazione, l’actio negatoria non ha peroggetto la modificazione di uno stato di diritto, bensì l’eliminazionedell’incertezza circa la legittimità del potere di disporre della cosa dicui si ha il possesso; la giurisprudenza afferma, quindi, che perl’actio negatoria non è richiesta la prova rigorosa della proprietà,essendo sufficiente che l’attore dimostri, con ogni mezzo di prova, dipossedere il fondo in forza di titolo valido, mentre spetta alconvenuto, il quale contesta la libertà della cosa, di fornire la provaNumero registro generale 21598/2022Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 16739/2026Data pubblicazione 28/05/2026del preteso suo diritto sul fondo (Cass. n. 21851/2014; n.10149/2004; n. 12166/2002).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che gli attori- iquali avevano affermato di essere proprietari esclusivi dei beni senzaaverne il possesso - non avevano provato la proprietà attraverso laproduzione del loro titolo di acquisto e di quello dei loro danti causafino ad un acquisto a titolo originario.2.Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsaapplicazione degli artt. 1102, 1140, 1142, 1158 e 2697 c.c. e dell’art.116 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere laCorte d’appello ritenuto che, ai fini dell’usucapione da parte delcomproprietario della quota di proprietà indivisa altrui, fossenecessario provare di aver privato il comproprietario del suocompossesso, anziché provare di avere svolto una attività durevolecontrastante ed incompatibile col possesso altrui.Il motivo è infondato.La sentenza della Corte d’appello si è uniformata all’orientamentoconsolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ilpossesso valido ad usucapire la quota di proprietà indivisa puòiniziare a decorrere solo dal momento in cui il possesso, già esercitatodal compossessore a titolo di comproprietario, venga ad esseremutato in possesso esclusivo per essere la cosa di proprietà comunea tal punto goduta, coram populo, in termini inconciliabili con lapossibilità di godimento altrui, ovvero tali da rendere manifesta lavolontà di possedere non più uti condominus ma uti dominus (Cass.n.9100/2018;
Cass. n. 17512/2016).A tal fine si richiede, tuttavia, che tale mutamento del titolo siconcreti in atti integranti un comportamento durevole, tali daevidenziare un possesso esclusivo ed animo domini della cosaNumero registro generale 21598/2022Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 16739/2026Data pubblicazione 28/05/2026incompatibili con il permanere del compossesso altrui sulla stessa enon soltanto in atti di gestione della cosa comune consentiti al singolocompartecipante o anche atti familiarmente tollerati dagli altri oancora in atti che, comportando solo il soddisfacimento di obblighi oerogazione di spese per il miglior godimento della cosa comune, nonpossono dar luogo a una estensione del potere di fatto sulla cosanella sfera di altro compossessore (Cass. 18892/2017:
Cass., Sez. II,23 ottobre 1990, n. 10294; Cass., Sez. II, 15 giugno 2001, n. 8152;Cass. n. 1783/93, Cass. n. 5687/96, Cass. n. 7075/99).Nel caso di specie, la Corte d’appello, con apprezzamento di fattoincensurabile in sede di legittimità, ha ritenuto che la prova delpossesso esclusivo non sia stata fornita dagli attori, che hannoesercitato meri atti di godimento del bene.3.Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 840, 1158 e 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., aisensi dell’art. 360, comma 1, n.3 c.p.c.; i ricorrenti censurano lasentenza della Corte di appello per non aver riconosciuto la proprietàdel sottosuolo a soggetto diverso dal proprietario del suolo perintervenuto acquisto a titolo originario, sostenendo che la possibilitàdi accedere ad un luogo non sia indice determinante al fine diperfezionare o impedire l’usucapione.Il motivo è infondato.Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, a normadell'art. 840 c.c., la proprietà del sottosuolo spetta al proprietario delsuolo, salvo che in senso contrario disponga il titolo di acquisto diquest'ultimo oppure che detta proprietà risulti spettare ad altri inbase ad un titolo opponibile al proprietario del suolo.
Incombe,pertanto, alla parte che assuma di avere la proprietà separata sulsottosuolo fornire la relativa prova, avente ad oggetto l'atto diNumero registro generale 21598/2022Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 16739/2026Data pubblicazione 28/05/2026trasferimento separato del sottosuolo proveniente da colui che,mediante successivi atti di trasferimento, ha trasferito a terzi latitolarità del suolo (Cass. N.779/2020).Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato l’assenza di untitolo contrario idoneo a provare l’acquisto del locale scantinato daparte degli attori, a nulla rilevando, ai fini dell’usucapione, che essosia stato utilizzato saltuariamente per l’accesso dal civico 268.4.Con il quarto motivo, i ricorrenti deducono l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.5 c.p.c., con riferimento allaconsulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado.Il motivo è inammissibile perché il vizio di omesso esame di fattodecisivo è precluso in caso di doppia conforme, ai sensi dell’art.348ter, ultimo comma, c.p.c. (Cass. n. 7724/2022).5.Non si ravvisano i presupposti per la condanna dei ricorrenti per litetemeraria, come richiesto da Orlando Antonino in assenza di dolo ocolpa grave.6.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.8.Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va datoricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoart.13, se dovuto.
P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi per ciascunNumero registro generale 21598/2022Numero sezionale 888/2026Numero di raccolta generale 16739/2026Data pubblicazione 28/05/2026controricorrente, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda SezioneCivile della Corte di cassazione, in data 9 aprile 2026.Il PresidenteMauro Mocci