Italian Court corrects Cassation order to add lawyer fee deduction for non-statutory defense costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a material correction to a previous order regarding the allocation of litigation expenses. The appellant's lawyers had declared themselves non-statutory, yet the original order failed to explicitly deduct their fees from the losing party's costs. The court ruled that without an explicit legislative provision, the proper remedy for this omission is the correction procedure under Articles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure, rather than standard appeals. Consequently, the order was amended to mandate the deduction of the specified lawyers' fees in favor of the non-statutory defense team.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287, 288 c.p.c.; In the absence of specific legislative authorization, the correction procedure for material errors is the exclusive remedy when a defense lawyer's request for fee deduction is omitted from a judgment, ensuring the principle of reasonable process duration and the client's right to recover costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
no Perongini;-ricorrente-controComune di Cava de’ Tirreni;-intimato-nonchéD’Elia Giovanni;-intimato-avverso l’ORDINANZA della II sezione della Corte di cassazione n.26432/2025 del 30 settembre 2025.Numero registro generale 21090/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 16699/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalData pubblicazione 28/05/2026Consigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOIl ricorso trae origine dall’opposizione avverso il decreto ingiuntivo emessonei confronti dell’IPAB Asilo Infantile Pastore Salsano - con sede in Cava de’Tirreni - a favore del geometra Vincenzo Attanasio, per il pagamento dellasomma di € 55.974,75, a titolo di compenso professionale per le attività dalmedesimo svolte in favore dell’ente.Il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza dell’8 marzo 2012, accolsel’opposizione e revocò il decreto ingiuntivo, ritenendo che l’IPAB avesse naturapubblica e che, pertanto, i contratti professionali dovessero rivestire la formascritta ad substantiam; rigettò, altresì, le ulteriori domande riconvenzionali.Vincenzo Attanasio ha proposto appello dinanzi alla Corte di Appello diSalerno, chiedendo il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, previoaccertamento della natura privata dell’IPAB; in subordine, ha chiesto lacondanna dell’IPAB al pagamento della medesima somma a titolo di indebitoarricchimento.Con sentenza resa pubblica il 18 gennaio 2019, la Corte di Appello di Salerno,in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto l’appello e, per l’effetto, harigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo, riconoscendo la natura privatadell’IPAB, ai sensi dell’art. 1 del d.P.C.M. 16 febbraio 1990.Il Comune di Cava Dei Tirreni, quale successore a titolo universale dell’IPAB,ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello diSalerno sulla base di sei motivi.Vincenzo Attanasio ha resistito con controricorso.Con l’ordinanza della II sezione della Corte di cassazione n. 26432/2025 del30 settembre 2025 il ricorso è stato rigettato.Numero registro generale 21090/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 16699/2026Data pubblicazione 28/05/2026La causa è stata nuovamente chiamata all’adunanza camerale del 24 marzo2026 ex art. 391 bis c.p.c.MOTIVI DELLA DECISIONEDalla lettura dell’ordinanza 26432/2025 di questa Sezione della Corte dicassazione e della memoria illustrativa depositata in precedenza da VincenzoAttanasio emerge che i difensori di quest’ultimo avevano chiesto, in caso divittoria, la distrazione delle spese di lite, dichiarandosi antistatari.La giurisprudenza ha affermato che, in caso di omessa pronuncia sull’istanzadi distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenzadi un’espressa indicazione legislativa, è costituito non già dagli ordinari mezzi diimpugnazione (non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi alla stregua didomanda autonoma), bensì dal procedimento di correzionedell’errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., il quale, oltre ad essere inlinea con il disposto dell'art. 93, comma 2, c.p.c. (che ad esso si richiama perl’ipotesi in cui la parte dimostri di avere soddisfatto il credito del difensore peronorari e spese), consente il migliore rispetto del principio costituzionale dellaragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo deldifensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensidell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte dicassazione (Cass., Sez. 3, n. 5082 del 26 febbraio 2024).Risulta, quindi, la sussistenza di un errore materiale, con la conseguenza cheoccorre procedere, ai sensi degli artt. 287 ss. c.p.c., alla correzione.Pertanto, alla pagina dodici, punto 8., dopo le parole “Le spese seguono lasoccombenza e vanno liquidate in dispositivo”, devono essere aggiunte le parole“, con distrazione in favore degli Avv.ti Sergio Perongini e Marino Perongini,dichiaratisi antistatari”.Inoltre, alla pagina dodici, ultimo rigo, dopo la parola “legge” devono essereaggiunte le parole “, con distrazione in favore degli Avv.ti Sergio Perongini eMarino Perongini, dichiaratisi antistatari”.Nessuna pronuncia sulle spese processuali è necessaria, essendo la presenteprocedura di natura amministrativa e senza una parte soccombente in sensoNumero registro generale 21090/2025Numero sezionale 738/2026Numero di raccolta generale 16699/2026proprio e in ragione dell’impulso officioso della stessa (Cass., SU, n. 29432 delData pubblicazione 28/05/202614 novembre 2024;
Cass., SU, n. 9438 del 27 giugno 2002; Cass., 6-2, n. 21213del 17 settembre 2013). P.Q.M- dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza della IIsezione civile della Corte di cassazione n. 26432/2025 del 30 settembre 2025nel senso che:a) alla pagina dodici, punto 8., dopo le parole “Le spese seguono lasoccombenza e vanno liquidate in dispositivo”, devono essere aggiunte le parole“, con distrazione in favore degli Avv.ti Sergio Perongini e Marino Perongini,dichiaratisi antistatari”;b) alla pagina dodici, ultimo rigo, dopo la parola “legge” devono essereaggiunte le parole “, con distrazione in favore degli Avv.ti Sergio Perongini eMarino Perongini, dichiaratisi antistatari”.- ordina l’annotazione della correzione sull’originale della menzionataordinanza a cura della Cancelleria.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco