Italian Court corrects Cassation order name error to include missing co-heir Mauro Rugo.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a material correction to an order's party list to include Mauro Rugo, who was omitted due to clerical error. Although the original order listed other Rugo siblings, the context clearly identified all co-heirs involved in the inheritance dispute. The court ruled that such omissions are amendable under civil procedure law when party identity remains unambiguous.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArticles 287 and 288 of the Code of Civil Procedure; material errors in party names are correctable if the decision's context ensures sufficient clarity regarding the exact identity of all parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Rugo Liliana (ricorrente Rg 28273/13), rappresentata e difesadall'avvocato Cosimo d'Alessandro,-già ricorrente-Rugo Mauro, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni De Vergottinie Laura d'Orlando,-già ricorrente-controRugo Angela, Rugo Renato, Rugo Denise Giuseppina e Rugo Silvana,-già intimati-Numero registro generale 24548/2025Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 16696/2026Data pubblicazione 28/05/2026relativamente all’ordinanza della Corte Suprema di Cassazionen.3299/2019 depositata il 5.2.2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.Premesso che a seguito di istanza di correzione dell'intestazionedell'ordinanza di questa Corte n. 3299/2019 del 18.1.2018/5.2.2019(pronunciata nel procedimento n. 28273/2013 RG) presentata il5.12.2025 da Mauro Rugo nei confronti di Silvana Rugo, Renato Rugo,Angela Rugo, Liliana Rugo e degli eredi di Denise Giuseppina Rugo, AnicitoChiara ed Anicito Ivan, é stato promosso d'ufficio procedimento dicorrezione di errore materiale, con comunicazione del decretopresidenziale di fissazione dell'adunanza camerale a Mauro Rugo, a LilianaRugo (mediante deposito in cancelleria come da domicilio eletto nelprocedimento n. 28273/2013 RG), ricorrente nel giudizio contumacialeculminato nell'ordinanza sopra indicata, ed alla Procura Generale;rilevato che nell'imminenza dell'adunanza camerale del 24.3.2026 MauroRugo ha depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c.;rilevato che nell'ordinanza sopra indicata, pur risultando specificato apagina 2 che l'iniziale domanda di scioglimento della comunione ereditariarealizzatasi a seguito dell'apertura delle successioni del padre Luigi Rugo,della sorella, Giuseppina Rugo, e della madre, Armida Veritti, era stataproposta da Silvano, Renato, Denise ed Angela Rugo nei confronti diLiliana Rugo e di Mauro Rugo, e che sia il giudizio di appello, che quello dicassazione erano stati introdotti nei confronti dei coeredi da Liliana Rugo,per mero errore materiale, nell'intestazione dell'ordinanza tra i soggettiintimati del giudizio di cassazione n. 28273/2013 RG non é stato riportato,dopo il nominativo di Rugo Silvana, Rugo Renato, Rugo Denise Giuseppinae Rugo Angela, quello del coerede Rugo Mauro;Numero registro generale 24548/2025Numero sezionale 739/2026Numero di raccolta generale 16696/2026Data pubblicazione 28/05/2026rilevato che l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle partinell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale,emendabile con la procedura di cui agli articoli 287 e 288 c.p.c., quandodal contesto della sentenza (ma lo stesso vale per l'ordinanza) risulti consufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti, laddove comporta lanullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmentecostituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c., e quando sussisteuna situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della letturadell'intera sentenza, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass.12.9.2014 n.19331;
Cass. 26.3.2010, n. 7343);considerato che Mauro Rugo ha palesato il suo interesse alla correzioneper superare l'impedimento frappostogli alla trascriscrizione nei registriimmobiliari dell'ordinanza non emendata;rilevato che non essendo il giudizio di correzione di natura contenziosa,non occorre provvedere sulle spese processuali (Cass. 22.6.2020 n.12184;Cass. 5.7.2019 n. 18221; Cass. 17.9.2013 n. 21213), tanto più che nellaspecie si é trattato di procedimento officioso P.Q.MLa Corte dispone la correzione dell'intestazione dell'ordinanzan.3299/2019 del 18.1/5.2.2019 (procedimento n. 28273/2013 RG) dellaCorte di Cassazione nel senso che agli intimati già indicati "Rugo Silvana,Rugo Renato, Rugo Denise Giuseppina e Rugo Angela" debba aggiungersi"Rugo Mauro".
Manda alla cancelleria per l'annotazione della correzione exart. 288 comma 2° c.p.c. sull'originale dell'ordinanza citata e per lacomunicazione alle parti.Così deciso nella camera di consiglio del 24.3.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco