Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16476/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as extinguished by mutual settlement agreement accepted by both parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16476/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Stralciato / Transazione (Settled)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following a formal settlement agreement signed by both parties. Antonio Mercorella had challenged a lower court ruling regarding wind turbine distances and damages, but the parties subsequently executed a transaction where the appellant renounced all claims and the respondent accepted this waiver. Consequently, the court found no need to rule on the merits of the dispute as the litigation had been resolved by mutual consent.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 100 c.p.c.; Art. 13 l. 247/2012: A cassation appeal is extinguished when the appellant renounces the claim and the respondent accepts such renunciation in a settlement act, thereby terminating the proceedings without a substantive judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal extinguished mutual settlement agreement renunciation of claim acceptance of waiver wind turbine distance dispute property damage compensation litigation termination ritiro a seguito di transazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 100 c.p.c.
Art. 13 l. 247/2012
Tutte le spese devono ritenersi compensate tra le parti e quelleversate – anche a titolo di ctu – non più ripetibili”.L’atto transattivo risulta altresì sottoscritto dai difensori delle parti perrinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RISCI- ricorrente -controI.V.P.C. – ITALIAN VENTO POWER CORPORATION S.R.L., in personadel legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata inROMA, VIA DEGLI AVIGNONESI n. 5, nello studio dell’avv. ANDREAABBAMONTE, che la rappresenta e difende– controricorrente –nonchè controNumero registro generale 1403/2022Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 16476/2026Data pubblicazione 27/05/2026CARETTI CARMELA e MERCORELLA MARIA– intimati –avverso la sentenza n. 4127/2020 della CORTE DI APPELLO diNAPOLI, depositata in data 30/11/2020;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon atto di citazione notificato il 30.12.2004 Antonio Mercorellaevocava in giudizio la società I.V.P.C.

S.r.l. innanzi il Tribunale diBenevento, chiedendo la condanna della convenuta ad arretrare sinoalla distanza di 25 metri dal confine la base della torre di sostegno diuna turbina eolica destinata alla produzione di energia realizzata lungoil confine con la proprietà dell’attore, lamentando che la sommità didetta torre e le pale della turbina installata sulla sua sommitàoccupavano una superficie di mq. 760 del suo fondo. In aggiunta,l’attore invocava la condanna della società convenuta al risarcimentodel danno.Nella resistenza della società convenuta e dopo aver dispostol’integrazione del contraddittorio nei confronti della proprietaria delfondo sul quale la torre eolica era stata realizzata, Carmela Caretti, ilTribunale, con sentenza n. 591/2012, qualificava l’opera realizzata daI.V.P.C.

S.r.l. come nuova costruzione ed accertava che essa era stataeretta in violazione delle norme sulle distanze, ma rigettava ladomanda ripristinatoria, ritenendo che il manufatto integrasse opera dipubblica utilità, accogliendo solo quella risarcitoria.Con la sentenza impugnata, n. 4127/2020, la Corte di Appellorigettava tanto il gravame principale interposto dal Mercorella, quantoquelli incidentali formulati rispettivamente da I.V.P.C. S.r.l. e daCarmela Caretti, confermando la decisione di prime cure.Numero registro generale 1403/2022Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 16476/2026Data pubblicazione 27/05/2026La Corte distrettuale confermava in particolare la legittimazionepassiva di Carmela Caretti, proprietaria del suolo sul quale giace latorre eolica oggetto della domanda, rigettando l’impugnazioneincidentale della medesima; confermava altresì la giurisdizione delgiudice ordinario, rigettando il gravame incidentale di I.V.P.C.

S.r.l.; econfermava anche la natura di opera di pubblica utilità del manufattooggetto di causa e la conseguente esclusione della tutelaripristinatoria; dichiarava infine inammissibile la doglianza propostadall’appellante principale sul quantum ad esso riconosciuto dalTribunale, perché generica.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione MarioMercorella, avente causa di Antonio Mercorella, affidandosi a tre motivi.Resiste con controricorso I.V.P.C. S.r.l.Carmela Caretti, già parte del giudizio di secondo grado, e MariaMercorella, altra erede di Antonio Mercorella, entrambe intimate, nonhanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.Con atto depositato il 27.4.2026 la società controricorrente davaaltresì, il successivo 28.4.2026, copia dell’atto transattivo.Con successivo atto depositato l’11.5.2026 la parte ricorrenteconfermava a sua volta l’intervenuta transazione della lite.RAGIONI DELLA DECISIONESia con l’atto del 27.4.2026, sia con quello dell’11.5.2026 le parti,rispettivamente controricorrente (nel primo caso) e ricorrente (nelsecondo caso) hanno dichiarato la loro intervenuta carenza di interessealla decisione.

Detta formula non è idonea, di per sé, ad esonerare laCorte dalla pronuncia sul ricorso, poiché essa non integra una rinunciaallo stesso, corredata da apposita accettazione. Tuttavia, dalla letturadell’atto di transazione depositato dalla parte controricorrente in dataNumero registro generale 1403/2022Numero sezionale 1412/2026Numero di raccolta generale 16476/2026Data pubblicazione 27/05/202628.4.2026 emerge quanto segue: “2. il sig. Mercorella Mario rinunciaalla domanda proposta nei confronti della IVPC dinanzi il Tribunale diBenevento – NRG 48/2005 – e al ricorso per cassazione propostoavverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4127/2020.3.

La società I.V.P.C. srl in persona del legale rapp.te, e la sig.ra CarettiCarmela, a fronte delle espresse rinunce, dichiarano di accettarle.4. Tutte le spese devono ritenersi compensate tra le parti e quelleversate – anche a titolo di ctu – non più ripetibili”.L’atto transattivo risulta altresì sottoscritto dai difensori delle parti perrinuncia alla solidarietà ex art. 13 della legge n. 247 del 2012.Da tali espressioni, di per sé non equivoche, emerge la volontà delleparti di rinunciare al ricorso per cassazione e di accettare dettarinuncia.

Ne consegue che il giudizio di legittimità, al di là delle formuleutilizzate dalle parti negli atti del 27.4.2026 e dell’11.5.2026 di cuianzidetto, deve essere dichiarato estinto per rinuncia, debitamenteaccettata.Nulla per le spese, anche a fronte della volontà delle parti di ritenerleintegralmente compensate o irripetibili. P.Q.Mla Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci