Court orders notification of absent co-heir to complete cassation appeal regarding usucapion claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the absent co-heir, Giuseppe Brucia, had not been properly notified of the proceedings. The appellant argued that the lower court incorrectly qualified the property relationship as mere detention rather than possession for usucapion, while the appellee maintained the factual basis for ownership. The court ruled that without proof of valid service to the missing party, the appeal could not proceed, ordering the appellant to notify him within 90 days.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the court lacks proof that all parties, including absent ones, have been duly notified of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
lo studio dell’avvocato GIULIO VASATURO,rappresentato e difeso dall’avvocato VITO COPPOLA, giusta procurain atti;– ricorrente –ControBRUCIA BENEDETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato VITOGALBO, giusta procura in atti, con domicilio digitale eletto pressol’indirizzo P.E.C dell’avvocato;– controricorrente–nonchéBRUCIA GIUSEPPE-intimato-avverso la sentenza n.122/2024 della CORTE DI APPELLO DIPALERMO, depositata in data 23/01/2024;Numero registro generale 8031/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 16450/2026udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio delData pubblicazione 27/05/202626/05/2026 dal Presidente dr. MAURO MOCCI;Benedetta Brucia convenne in giudizio Giacomo Brucia, CastrenzeBrucia e Giuseppe Brucia, rispettivamente padre e fratelli dell’attrice,innanzi al Tribunale di Trapani per ivi sentir dichiarare di averusucapito, nei confronti dei convenuti, ciascuno per le rispettivequote di proprietà, l’immobile urbano sito in Alcamo, Contrada TimpiRossi n. 76, foglio 27, particella 572/3, da lei costruito nel 1988sull’area sovrastante il piano terra dell’immobile di proprietà deigenitori, da questi verbalmente concessa.Il Tribunale di Trapani rigettò la domanda qualificando la disponibilitàdel bene in termini di mera detenzione, in forza della presentazione,nel 1995, di un’istanza di sanatoria edilizia, nella quale l’attrice si eradichiarata titolare di un diritto d’uso, indicando il padre qualeproprietario dell’immobile.Avverso l’anzidetta sentenza l’attrice propose gravame.
GiuseppeBrucia e Giacomo Brucia rimasero contumaci.La Corte di appello, in riforma della decisione impugnata, dichiaròl’intervenuta usucapione dell’immobile ritenendo che l’appellanteavesse esercitato, sin dal 1988, un potere di fatto connotato dairequisiti del possesso uti dominus, in forza dell’edificazionedell’appartamento e della successiva utilizzazione esclusiva qualeabitazione, circostanze supportate da prove testimoniali edocumentali, nonché da scrittura ricognitiva dei coeredi. Ritenendoaltresì operante, nel caso di specie, la presunzione di possesso di cuiall’art. 1141 c.c. e non essendo stato assolto l’onere, gravante suiconvenuti, di dimostrare la riconducibilità della relazione materialeal bene a un titolo di mera detenzione, i giudici di seconde curequalificarono l’immissione nel godimento non come effetto di unrapporto obbligatorio, bensì quale attribuzione sostanziale del bene,2 di 4Numero registro generale 8031/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 16450/2026con conseguente originaria configurabilità del possesso, senzaData pubblicazione 27/05/2026necessità di interversione.Venne, infine, esclusa la valenza interruttiva o confessoria delladichiarazione resa in sede di sanatoria edilizia, difettando univocamanifestazione di volontà di riconoscimento dell’altrui diritto, nonessendo la mera indicazione del padre come proprietarioincompatibile con l’animus possidendi.Ricorre in cassazione Castrenze Brucia, articolando due motivi.Resiste con controricorso Benedetta Brucia.Giuseppe Brucia è rimasto intimato.In prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti costituitehanno depositato memorie ex art. 380 bis c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONECon la prima censura il ricorrente deduce la violazione e falsaapplicazione dell’art 1158 c.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., avendo la Corte territoriale erroneamente escluso la naturadetentiva del godimento del bene, non considerando che ladisponibilità dell’immobile derivasse da un contratto di comodatogratuito e che, pertanto, il rapporto si sarebbe connotato in terminidi mera detenzione, aggravata dal vincolo familiare e dalla tolleranzadei proprietari, con conseguente inidoneità a fondare un possessoutile ad usucapionem.
Assume, altresì, che la scrittura privata del2013 non poteva incidere retroattivamente sulla qualificazione delrapporto originario, né trasformare la detenzione in possesso, indifetto di una inequivoca interversione ex art. 1164 c.c., nella speciemai intervenuta.Con la seconda doglianza il ricorrente censura la violazione e falsaapplicazione dell’art 92 c. p. c. in relazione all’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c. per aver la Corte di appello errato nel condannare alle spesedel giudizio solo la parte appellata costituita, compensando invece lespese nei confronti degli appellati contumaci.
Per parte ricorrente il3 di 4Numero registro generale 8031/2024Numero sezionale 1426/2026Numero di raccolta generale 16450/2026criterio della soccombenza, da individuarsi secondo il principio diData pubblicazione 27/05/2026causalità, imponeva la condanna di tutte le parti soccombenti, aprescindere dalla loro costituzione in giudizio, non potendo lacontumacia integrare ragione idonea alla compensazione, in difettodei presupposti eccezionali previsti dall’art. 92 c.p.c.Rileva la Corte che manca la prova della notifica a Giuseppe Brucia,già rimasto contumace in appello.Appare dunque necessario ordinare alla parte ricorrente diprovvedere alla notifica del ricorso al predetto Giuseppe Brucia, o aisuoi eredi, entro novanta (90) giorni dalla comunicazione dellapresente ordinanza P.Q.MLa Corte rinvia a nuovo ruolo, ordinando al ricorrente di provvederealla notifica del ricorso a Giuseppe Brucia, o ai suoi eredi, entro 90(novanta) giorni dalla comunicazione della predetta ordinanza.Così deciso nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci4 di 4