Cassation appeal dismissed for withdrawal; judgment extinguished under Art. 390 c.p.c. due to plaintiff's voluntary abandonment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant, Francesco Mazza, formally withdrew the lawsuit on March 11, 2026. Mazza had previously sought division of marital assets and a specific monetary sum against his wife, Luigia Pigozzo, after a lower court had already ruled in his favor. Since the appellant voluntarily abandoned the proceedings, the court found no need to rule on the merits or allocate litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; When a party voluntarily withdraws a cassation appeal, the judgment is declared extinguished without any further ruling on the merits or costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 241/2020depositata il 27/01/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere Dario Cavallari.1. Francesco Mazza ha convenuto in giudizio la moglie Luigia Pigozzo,chiedendo che venisse disposta la divisione dei beni compresi nellaNumero registro generale 16485/2020Numero sezionale 732/2026Numero di raccolta generale 16440/2026Data pubblicazione 27/05/2026comunione legale e che fosse condannata la controparte a corrispondere lametà dell’importo speso dai coniugi peer la casa coniugale e a restituire lasomma di € 38.800,00, pari alla metà di quanto depositato nel contocorrente comune.2.
Il Tribunale di Padova, nel contraddittorio delle parti, con sentenzan. 1101/2014, ha disposto la divisione dei beni e condannato la moglie acorrispondere € 59.514,21.3. Francesco Mazza ha proposto appello che la Corte d’appello diVenezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 241/2020, harigettato assieme all’appello incidentale di controparte.4. Francesco Mazza ha proposto ricorso per cassazione con quattromotivi.5. L’intimata non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con atto depositato l’11 marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato dirinunciare al ricorso.2.
Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390 c.p.c.3. Nessuna statuizione deve esservi in ordine alle spese di lite, attesoche l’intimata non ha svolto attività difensiva.4. Si attesta la non debenza, in ragione dell’esito del giudizio,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previstoper il ricorso, di cui al comma 1 bis, dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R.n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012. P.Q.M- dichiara estinto il giudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II sezione civile, il24 marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco