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Ordinanza Interlocutoria — n. 16435/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands civil case to lower courts for file review regarding boundary dispute.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 16435/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new hearing role for file acquisition. The lower courts previously ruled on a boundary dispute and usucapion claim between Danieli Diego and Bondone s.r.l., finding the usucapion evidence insufficient and the object indeterminate. The Court decided to defer the final judgment until the case files from the first and second instances are physically retrieved and reviewed.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: When a Supreme Court order requires consultation of case files from lower courts, the case is remanded to a new hearing role for the clerk to acquire the files.

Parole chiave

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Italian Civil Procedure Supreme Court Remand File Acquisition Procedure Boundary Dispute Usucapion Evidence Interlocutory Appeal New Hearing Role divisione della proprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
art. 938 c.c
e, in parte, a Fit s.r.l.In subordine, sempre in via riconvenzionale, il Danieli ha spiegato domandadi accessione invertita, ex art. 938 c.c., e, in ulteriore subordine, ha invocatol’applicazione dell’art.
art. 936 c.c
art. 380 bis c.p
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Testo completo

ricorrente-nonché-intimati-avverso l’ORDINANZA della Corte Suprema di cassazione, Sez. II, n.3371/2025 del 10 febbraio 2025.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon atto di citazione notificato il 1° agosto 2016 la Bondone s.r.l. ha evocatoin giudizio Danieli Diego, Odelli Adelina e Fit s.r.l. innanzi il Tribunale di Vicenza,proponendo domanda di regolamento del confine tra i fondi delle parti.Si è costituito Danieli Diego, resistendo alla domanda e chiedendo, in viariconvenzionale, l’accertamento dell’intervenuta usucapione, a proprio favore,del complesso immobiliare insistente sui mappali 603, 876, 875, 692, 1032,1016 e 1360, inclusi i fabbricati distinti dalle particelle 1363 e 1364, intestato inparte a Bondone s.r.l. e, in parte, a Fit s.r.l.In subordine, sempre in via riconvenzionale, il Danieli ha spiegato domandadi accessione invertita, ex art. 938 c.c., e, in ulteriore subordine, ha invocatol’applicazione dell’art. 936 c.c.Si è costituita in giudizio Fit s.r.l., proprietaria dei mappali 692 e 1032,chiedendo l’accoglimento della domanda riconvenzionale del Danieli,relativamente ai beni immobili indicati.Si è costituita anche Odelli Adelina, eccependo la propria carenza dilegittimazione passiva, e confermando l’intervenuta maturazione, in capo alDanieli, dell’usucapione di tutto il compendio immobiliare di cui era causa.Con sentenza n. 1265/2022, il Tribunale di Vicenza ha rigettato la domandariconvenzionale del Danieli, evidenziando la natura indeterminata del suooggetto e, comunque, il mancato conseguimento della prova della sussistenzadei requisiti previsti per il riconoscimento dell’invocata usucapione delcompendio immobiliare oggetto di causa; il difetto del presupposto perl’applicazione dell’art. 938 c.c., in assenza di occupazione parziale del fondouna piscina totalmente interrata, di alcune strutture per ricovero di attrezzi e diuna piccola tettoia; la mancanza della dimostrazione delle spese sostenute, inrelazione alla domanda ex art. 936 c.c. Ha accolto, invece, la domandaprincipale, regolando il confine in coerenza con quanto proposto dal CTU.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Con sentenza n. 2160/2023, la Corte di Appello di Venezia ha rigettato iData pubblicazione 27/05/2026gravami separatamente proposti da Danieli Diego, Fit s.r.l. e Odelli Adelinaavverso la decisione di prime cure, che ha confermato, osservando che larelazione con la res vantata dal Danieli aveva avuto inizio in forza della tolleranzalegata ai rapporti societari e familiari esistenti tra le parti e, segnatamente, tral’attore in riconvenzionale e la società Bondone s.r.l.Ha proposto ricorso per la cassazione di detta decisione Diego Danieli,affidandosi a quattro motivi.Ha resistito con controricorso Bondone s.r.l. mentre gli altri intimati, Fit s.r.l.e Odelli Adelina, non hanno svolto attività difensiva.A seguito della proposta di definizione anticipata, formulata ai sensi di quantoprevisto dall’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente, con istanza in data 2 maggio2024, corredata da nuova procura speciale, ha chiesto la decisione del ricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, ambo le parti hanno depositatomemoria.Questa sezione della Suprema Corte, con l’ordinanza n. 3371/2025 del 10febbraio 2025, ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato il secondo eil terzo motivo in parte assorbiti, affermandone l’inammissibilità o l’infondatezzaper il resto.Diego Danieli ha proposto ricorso per revocazione sulla base di un motivo.La Bondone srl si è difesa con controricorso.Gli altri intimati non hanno svolto attività.Diego Danieli e Bondone srl hanno depositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONEIl Collegio ritiene necessario, ai fini della definizione del ricorso, consultare ifascicoli dei gradi di merito.Numero registro generale 17522/2025Numero sezionale 735/2026Numero di raccolta generale 16435/2026Data pubblicazione 27/05/2026Pertanto, dispone il rinvio a nuovo ruolo del procedimento, in modo che laCancelleria possa procedere alla loro acquisizione.

P.Q.MLa Corte,- rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone che la Cancelleria provveda adacquisire i fascicoli del I e del II grado di merito.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24marzo 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco