Cassation court dismisses appeal due to lack of notification of the lawsuit to the opposing party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal improcedible because the plaintiff failed to notify the lawsuit to the opposing party. Although the plaintiff deposited an authentic copy of the complaint, the court found no evidence that the opposing party had received it or contested the filing. Consequently, the procedural defect remained unrepaired, rendering the appeal inadmissible under Article 369 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; The failure to notify the opposing party of the lawsuit renders the appeal improcedible unless the relata is produced by the other party or obtained by the court, or if notification occurs within a short period after the appeal's publication.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
ore, rappresentato e difeso dall'avvocato MarcelloPastore.-ricorrente-controPulice Domenico, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele De Bonis.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 573/2020 depositatail 19/02/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026dal Consigliere Giuseppe Fortunato.Udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore Generale Claudia Pedrelli, che ha chiesto di respingere ilricorso.Uditi gli avv.ti Marcello Pastore e Daniele De Bonis.Numero registro generale 17172/2020Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 16430/2026Data pubblicazione 27/05/20261.
Il Condominio di via dei Pini n. 6 in Pieve Emanuele ha evocato ingiudizio Domenico Pulice dinanzi al Tribunale di Milano, deducendo che ilconvenuto era stato amministratore dal 2010 al 2012 e che al termine delmandato aveva consegnato al nuovo amministratore un prospettocontabile dal quale emergeva l’esistenza di un residuo attivo di cassa dieuro 36.950,94. Ha chiesto la restituzione delle somme, unitamente agliimporti trattenuti illegittimamente dal convenuto a titolo di compenso percompenso onnicomprensivo di € 14.000,00, lamentando infine chequest’ultimo aveva contabilizzato incassi inferiori alle sommeeffettivamente versate dai condomini e non aveva consegnato ladocumentazione relativa alla gestione condominiale.Domenico Pulice ha eccepito che l’ammanco di cassa non era riferibile allapropria gestione, ma alle gestioni del precedente amministratoreAlessandro Rossi; che il prospetto riepilogativo della situazione di cassa siriferiva a più esercizi e non integrava, comunque, una confessione circa lasussistenza di residui attivi.
Ha chiesto in via riconvenzionale il pagamentodi compensi insoluti e il rimborso delle anticipazioni sostenute fino allacessazione dell’incarico.Il Condominio ha chiamato in causa Alessandro Rossi e la società ErisGestioni Immobiliari s.r.l. per ottenere il rimborso dell’ammanco di cassa atitolo di risarcimento.Espletata consulenza tecnica d’ufficio, il Tribunale di Milano, con sentenzan. 7134/2018, ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della ErisGestioni Immobiliari s.r.l., ha respinto le domande del Condominio e, inaccoglimento della domanda riconvenzionale, ha ordinato il pagamento delcompenso aggiuntivo di €. 10.259,00 in favore del convenuto,respingendo ogni altra richiesta.La sentenza, impugnata dal Condominio e da Domenico Pulice, è stataconfermata in appello.
La Corte distrettuale ha escluso che il prospettoNumero registro generale 17172/2020Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 16430/2026Data pubblicazione 27/05/2026riepilogativo della situazione generale di cassa predisposto e sottoscrittoda Domenico Pulice integrasse una confessione stragiudiziale o unaricognizione di debito, evidenziando che il documento contemplava posteriferibili a più esercizi ed esponeva dati elaborati con criteri eterogenei,unendo poste determinate secondo il principio di competenza a riepiloghidi cassa, senza una chiara indicazione dei risultati delle singole gestioni, eche riportava, tra le passività, un saldo bancario negativo.Ha parzialmente accolto la richiesta dei compensi aggiuntivi, rilevando chele fatture e le note spese emesse da Domenico Pulice erano state inseritenel consuntivo 2012 regolarmente approvato, respingendo ogni altrarichiesta.Per la cassazione della sentenza il Condominio di Via dei Pini n. 6 di PieveEmanuele ha proposto ricorso affidato a cinque motivi di censura;Domenico Pulice ha resistito con controricorso.In prossimità della pubblica udienza le parti hanno depositato memorieillustrative.Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 2735c.c., 115 e 116 c.p.c., per aver il giudice distrettuale negato valoreconfessorio al prospetto riepilogativo della situazione generale di cassapredisposto da Domenico Pulice, lamentando che la confessione nonrichiede formule sacramentali e che può consistere in qualsiasidichiarazione circa l’esistenza di un fatto sfavorevole al dichiarante; laCorte di merito avrebbe trascurato il contenuto effettivo delladichiarazione ed avrebbe omesso di considerare che il riconoscimentodell’esistenza di una giacenza di cassa costituisce di per sé un fatto storicoidoneo a fondare l’obbligazione restitutoria.Numero registro generale 17172/2020Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 16430/2026Data pubblicazione 27/05/2026Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione degli artt. 1988,2697, 2730 e 2732 c.c., 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corteterritoriale abbia posto a carico del Condominio l’onere della prova delcredito in presenza di dichiarazioni confessorie o aventi natura diriconoscimento di debito da parte dell’ ex amministratore, cui competevala prova dell’inesistenza del residuo di cassa.Si sostiene che le dichiarazioni contenute nel prospetto informativopotevano essere inficiate solo da un eventuale errore di fatto e che anchela c.t.u. aveva accertato l’esistenza dell’ammanco.Con il terzo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1703,1713 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte dimerito preteso che il Condominio dimostrasse la sussistenza dell’ammancoe la riconducibilità dettagliata delle singole poste alla gestione diDomenico Pulice, senza considerare che l’amministratore risponde in virtùdel mandato gestorio e a titolo contrattuale ed è tenuto a dimostrare diaver esercitato i proprio compiti con diligenza, inclusa – nello specifico - laverifica di regolarità contabile delle gestioni precedenti, oggetto di unincarico espressamente conferito al convenuto.Sostiene il Condominio ricorrente che Domenico Pulice aveva addebitato alprecedente amministratore le irregolarità gestionali, ma non ancheammanchi di cassa, avendo sottoposto all’approvazione assembleare undocumento che non esponeva alcuna discrepanza tra l’incassato ed ilresiduo attivo; che, inoltre, il c.t.u. non aveva escluso l’ammanco ma siera limitato ad affermare che non era possibile confermare l’esistenza deldebito per la lacunosità della documentazione, come era emerso anche dalfatto che solo in corso di giudizio Domenico Pulice aveva rinvenuto edesibito fatture per gli interventi di riparazione dell’ascensore, chiedendo diridurre l’entità del passivo.L’ammanco sarebbe comunque dimostrato dalle minori contabilizzazioniregistrate da Domenico Pulice rispetto alle somme riscosse dai condomini.Numero registro generale 17172/2020Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 16430/2026Data pubblicazione 27/05/2026Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 132, n. 4,c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per vizio di motivazionesostenendo che, oltre alla dichiarazione confessoria dell’ex amministratoree le risultanze della c.t.u., anche la sentenza di primo grado avevaaccertato la sussistenza dell’ammanco con statuizione passata ingiudicato.Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 1129,1135, 1398, 1399 e 1709 c.c., lamentando che la Corte d’Appello abbiariconosciuto il pagamento di un compenso aggiuntivo perché approvatocon il bilancio consuntivo 2012 senza considerare che era stato concordatoun importo onnicomprensivo di € 14000,00 annuali, IVA inclusa, e che lesomme autoliquidate riguardavano attività ricomprese nei compiti ordinaridell’amministratore, non suscettibili di autonoma remunerazione.Secondo il Condominio il compenso aggiuntivo non era stato realmenteapprovato con il bilancio consuntivo poiché al punto 2 del verbalel’assemblea aveva deliberato di procedere al recupero delle sommeautoliquidate; non vi era poi alcuna prova degli esborsi, avendo ilresistente depositato solo una nota pro forma e talune fatture per attivitàimmediatamente contestate.2.
Il ricorso è improcedibile.Il Condominio ha dichiarato che la sentenza di appello gli è stata notificatain data 26.2.2020, ma la relata non si rinviene nel fascicoli di causa.Il ricorso è stato notificato con invio a mezzo PEC del 27.6.2020, oltre iltermine di sessanta giorni dal deposito della pronuncia impugnata incassazione (19.2.2020), termine scaduto in data 22.6.2020, tenendoconto della sospensione di cui all’art. 83 del d.l. 18/2020 per l’emergenzada Covid 19, dal 9 marzo all’11 maggio 2020.La notifica della sentenza è stata eseguita da Alessandro Rossi, chiamatoin causa dal Condominio per rispondere dell’ammanco di cassa dopo chePulice Domenico aveva negato di essere responsabile delle irregolaritàNumero registro generale 17172/2020Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 16430/2026Data pubblicazione 27/05/2026contestategli: si configurava, pertanto, un’ipotesi di inscindibilità delgiudizio e di litisconsorzio necessario processuale anche in appello,dovendosi accertare chi, tra il convenuto originario e i successivi chiamati(o se entrambi) dovesse rispondere dell’ammanco (Cass. 4722/2018;Cass. 33145/2024;
Cass. 35257/2023).Di conseguenza, il Condominio era tenuto a rispettare il termine breve perimpugnare la decisione sia nei confronti del notificante che delle altre partidel giudizio.Nei processi con pluralità di parti, quando si configuri l'ipotesi dilitisconsorzio necessario, ovvero di litisconsorzio processuale (cd.litisconsorzio "unitario o quasi necessario"), è applicabile la regola, propriadelle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporreimpugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguitada una delle parti segna, nei confronti della stessa e della partedestinataria della notificazione, l'inizio del termine breve per impugnarecontro tutte le altre parti; la decadenza dall'impugnazione per scadenzadel termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti (Cass.14772/2018;
Cass. Cass. 16141/2022).2.1. Se la sentenza impugnata è stata notificata ma il ricorrente hadepositato la sola copia autentica priva della relata di notifica, il vizio diimprocedibilità, che può esser rilevato anche d'ufficio, non può ritenersisanato dalla mancata contestazione da parte della controricorrente (Cass.17014/2024; Cass. 3466/2020).L’art. 369 c.p.c. trova la sua ragione nel presidiare, con efficaciasanzionatoria, un comportamento omissivo che ostacola la sequenza diavvio del processo.Detta sanzione può essere evitata se:
a) il giudice abbia comunquedisponibilità della relata poiché prodotta dal controricorrente o contenutanel fascicolo d’ufficio acquisito su richiesta di parte (Cass. su 10648/2017;Cass. 3466/2020; Cass. 26291/2023);
b) se la notifica del ricorso siaNumero registro generale 17172/2020Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 16430/2026Data pubblicazione 27/05/2026intervenuta nel termine breve decorrente dalla pubblicazione dellasentenza (Cass. 17066/2013; Cass. 11386/2019; Cass. 14839/2020;Cass. 15832/2021).L’assoggettamento della domanda a termini e condizioni anche stringentinon è incompatibile con i principi del giusto processo, né introducerestrizioni irragionevoli per l’accesso alla giustizia, dovendo il processoessere governato, per esigenze di certezza e ragionevole durata, daprecise scansioni temporali; non si profila alcun contrasto con l’art. 6CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo,perché la norma incide non sulla possibilità di ricorso al giudice, ma sullaprosecuzione del procedimento per l'inattività della parte in un temporagionevole ed attua un’equilibrata sintesi tra esigenze di certezza e dibuona amministrazione nel contesto di un rimedio, quale il ricorso percassazione, il cui rilievo nell'ordinamento è tale da giustificare regoled'accesso più rigorose (Cass. 19475/2024;
Cass., sez. un., 25513/2016:Cass., sez. un., 10648/2017).Il ricorso è quindi improcedibile.Le spese seguono la soccombenza.Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.Mdichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamentodelle spese processuali, pari ad € 2700,00 di cui 200,00 per esborsi, oltread iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delNumero registro generale 17172/2020Numero sezionale 1187/2026Numero di raccolta generale 16430/2026Data pubblicazione 27/05/2026ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 7.5.2026.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTEGiuseppe Fortunato Lorenzo Orilia