Cassation court allows appeal on excessive court costs, ruling they were not proportional to the case value.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court partially allowed the appeal against the second-instance judgment regarding the calculation of procedural costs. The appellant argued the awarded amount was disproportionate to the actual dispute value, noting partial payment had already been made. The court rejected this claim because the appellant had caused the proceedings by initiating the lawsuit while still holding a valid power of attorney.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; The court may not award procedural costs that are manifestly disproportionate to the value of the controversy, but such disproportionality is not established if the party who caused the litigation acted within their authority at the time of initiation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
bene Stromillo Rosa, rappresentato e difeso dall'avvocato GennaroLeone unitamente all’avvocato Maria Teresa Scarano.-controricorrente-nonché controCondominio Palazzo Di Giuda Salerno in persona del legale rappresentantepro tempore.-intimato-avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1493/2019depositata il 04/11/2019.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2026dal Consigliere Giuseppe Fortunato.Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GeneraleClaudia Pedrelli, che ha chiesto di respingere il ricorso.Numero registro generale 18918/2020Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 16429/2026Data pubblicazione 27/05/2026Udito l’avv.
Marcella Di Ninno.1. Con ricorso depositato l’11 dicembre 2014, Donato Galatro,amministratore del Condominio “Palazzo di Giuda” di Salerno, ha chiesto allocale Tribunale l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di RosaCrescibene Stromillo per il pagamento di euro 6.365,50, oltre accessori,quale quota delle spese per lavori di ristrutturazione delle parti comuni delfabbricato e per interventi sui balconi di proprietà privata.Con decreto n. 14/2015, il Tribunale ha accolto la domanda monitoria.Rosa Crescibene Stromillo ha proposto opposizione, eccependo il difetto dirappresentanza di Donato Galatro, sull’assunto che questi, alla datadell’iscrizione a ruolo del procedimento monitorio, non rivestiva più la caricadi amministratore, poiché l’assemblea aveva accettato le sue dimissioni il28 novembre 2014 ed aveva contestualmente nominato un nuovoamministratore.Nel merito, ha sostenuto che l’assemblea del 21 dicembre 2010 avevaescluso dal preventivo i lavori sui balconi di proprietà privata, che la spesacomplessiva a suo carico era stata quantificata in euro 5.815,59, ripartitain trentaquattro rate, e che gli aumenti successivi dell’importo da versare edel numero delle rate non erano stati autorizzati; ha asserito di aver giàcorrisposto parzialmente le somme dovute.Si è costituito Galatro Donato in proprio, evidenziando di aver ricevuto lanotifica dell’opposizione pur non rivestendo più la carica di amministratore.Il condominio è rimasto contumace.Con sentenza n. 1496/2017, il Tribunale di Salerno ha dichiaratol’improcedibilità dell’opposizione perché proposta con citazione notificataall’amministratore cessato dalla carica; ha confermato il decreto ingiuntivo,Numero registro generale 18918/2020Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 16429/2026Data pubblicazione 27/05/2026rigettando la domanda di condanna per responsabilità aggravata, ponendole spese a carico dell’opponente.Rosa Crescibene Stromillo ha proposto appello; in contraddittorio con il soloDonato Galatro, la Corte distrettuale di Salerno ha riformato integralmentela prima decisione.Secondo il giudice distrettuale, l’opposizione a decreto ingiuntivo era statacorrettamente introdotta nei confronti del Condominio, poiché notificatapresso il difensore ai sensi dell’art. 638 c.p.c., assumendo che però DonatoGalatro non poteva costituirsi in giudizio in proprio, non essendodestinatario della domanda di pagamento o della citazione in opposizione.La Corte di merito ha dichiarato inammissibile la domanda monitoria pervizio della procura, poiché rilasciata dall’amministratore cessato dallacarica, ha revocato il decreto ingiuntivo e ha posto le spese del doppio gradoa carico di Donato Galatro, sostenendo che quest’ultimo aveva dato causaal giudizio.Per la cassazione della sentenza Donato Galatro ha proposto ricorso incassazione affidato a cinque motivi;
Rosa Crescibene Stromillo resiste concontroricorso; il Condominio Palazzo Di Giuda Di Salerno è rimasto intimato.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire conclusioni scritte.In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorieillustrative.RAGIONI DELLA DECISIONELe eccezioni di inammissibilità del ricorso sono infondate.L’impugnazione contiene un’adeguata illustrazione delle vicende processualie delle ragioni di critica in diritto alla sentenza impugnata, e non si risolvenella richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio e delle questioni dimerito.Sussiste l’interesse all’impugnazione di Donato Galatro, cui la sentenza diappello ha addebitato le spese processuali per aver dato causa al processo.Numero registro generale 18918/2020Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 16429/2026Data pubblicazione 27/05/20261.
Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 75, 77,81, 100 c.p.c. e 1131 c.c., per aver la Corte d’Appello ritenuto che GalatroDonato fosse privo di legittimazione e di poteri rappresentativi al momentodella proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo senza considerare che,al momento del rilascio della procura, il ricorrente era ancora in carica eche, fino alla nomina di un nuovo amministratore, aveva conservato i poteridi rappresentanza del Condominio.Si lamenta che la Corte territoriale abbia omesso di statuire sulle questionipregiudiziali vertenti sull’omesso espletamento del tentativo obbligatorio dimediazione, sulla nullità della notifica dell’opposizione e sulla legittimitàdell’ingiunzione.Con il secondo motivo si contesta l’omesso esame di un fatto decisivo,sostenendo che era stato eccepito sin dal primo grado e poi in appello, chel’opposizione proposta da Rosa Crescibene Stromillo doveva esseredichiarata improcedibile ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010,gravando sull’opponente l’onere di introdurre la mediazione obbligatoria.Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, per non averela Corte territoriale pronunciato sull’eccezione pregiudiziale diimprocedibilità per omesso esperimento della mediazione obbligatoria,avendo erroneamente ritenuto assorbente la carenza di legittimazioneprocessuale dell’amministratore.Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 75, 83, 102, 156,160 e 164 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.,censurando la sentenza per avere la Corte d’appello considerato regolare ilgiudizio di opposizione, nonostante l’atto introduttivo fosse stato notificatoa soggetto privo della rappresentanza processuale del condominio.I quattro motivi sono infondati.La Corte di appello ha affermato che Domenico Galatro non era legittimatoa partecipare al giudizio di opposizione; ha, in particolare, escluso cheNumero registro generale 18918/2020Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 16429/2026Data pubblicazione 27/05/2026l’opposizione fosse stata indirizzata al ricorrente in proprio o che questiavesse un interesse ad intervenire, rilevando che la citazione era statanotificata ai sensi dell’art. 638 c.p.c. presso il difensore indicato comedomiciliatario nel ricorso monitorio e che l’errata indicazione del nominativodell’amministratore non rendeva incerta l’individuazione del destinatariodell’opposizione.
La pronuncia ha, in definitiva, dato continuità ai principiconsolidati nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui parti delgiudizio di opposizione sono solo il creditore e l’ingiunto, sicché il terzo nondestinatario della domanda non ha interesse a proporre opposizione o apartecipare al giudizio e non può far valere censure di merito (Cass.7765/2026). Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il rapportoprocessuale intercorre tra l’ingiunto che propone l’opposizione e il creditorein favore del quale il decreto è stato emesso (cfr.
Cass. 15567/2018;8731/1997; 6498/1996).Le questioni dedotte con i quattro motivi, che attengono alla procedibilitàdell’opposizione, alla ritualità della notifica e alla validità del giudizio diprimo grado, non colgono e non superano le ragioni che hanno dato luogoalla soccombenza del ricorrente, contrapponendo tesi che, peraltro,risultano infondate posto che il tentativo di mediazione competeva nonall’opponente, ma all’opposto Condominio, che aveva proposto la domandadi pagamento, sicché a risultare improcedibile sarebbe potuta essere ladomanda monitoria, non l’opposizione (Cass.
SU 19596/2020).Quanto ai vizi della notificazione dell’opposizione, l’appello (come anche ilricorso per cassazione) era stato validamente notificato al Condominio, chenon ha proposto impugnazione, rendendo irrilevanti i vizi della notifica diprimo grado.L’eventuale nullità della notifica della citazione introduttiva del processo diprimo grado che non sia stata fatta valere, nel giudizio di secondo grado,dall'appellato rimasto contumace, non può essere dedotta in cassazione,poiché la rilevabilità d'ufficio delle nullità in caso di contumacia, previstaNumero registro generale 18918/2020Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 16429/2026Data pubblicazione 27/05/2026dall'art. 164, comma 1, c.p.c., si riferisce unicamente alla citazioneintroduttiva del grado di giudizio e non anche a quella introduttiva del gradoprecedente, in virtù dello sbarramento conseguente alla regola dellaconversione dei motivi di nullità in motivi di impugnazione di cui all'art. 161c.p.c. (Cass. 1136/1963;
Cass. 14434/2019; Cass. 30485/2022).Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere dedotti conl'atto di appello (Cass. 873/1968).2. Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 91 c.p.c.,lamentando che la Corte d’appello abbia liquidato a titolo di speseprocessuali un importo manifestamente sproporzionato e sganciato sia dalprincipio di causalità sia dal valore effettivo della controversia, poiché laparziale sussistenza della morosità era stata riconosciuta anche da RosaCrescibene Stromillo, che, non avendo versato l’intero importo dovuto,aveva dato causa al giudizio.Il ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese non sarebbe conformeai criteri legali di cui al d.m. n. 55 del 2014 e ai principi regolatori dell’art.91 c.p.c., asserendo che il valore della causa era pari ad € 549,51, pari alsaldo delle quote condominiali che l’opponente aveva sostenuto di doverancora versare.Il motivo è fondato.La censura coglie nel segno nella parte in cui contesta che fosse stato ilricorrente ad aver dato causa al giudizio.Dall’esame degli atti di causa risulta che Donato Galatro aveva rilasciato laprocura alle liti in data 25.11.2014, prima del deposito del ricorso deldecreto ingiuntivo e della revoca dalla carica di amministratore.La procura alle liti rilasciata da Domenico Galatro non era più efficace almomento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo a causa dellarevoca dall’incarico e della nomina di un diverso amministratore (Cass.27302/2020, Cass. 9282/2006;
Cass. 3159/1993; Cass. 1416/1987) e,tuttavia, l’inammissibilità della domanda non era imputabile al ricorrenteNumero registro generale 18918/2020Numero sezionale 1189/2026Numero di raccolta generale 16429/2026Data pubblicazione 27/05/2026che aveva conferito il mandato difensivo quando era ancora in carica, senzapoter successivamente influire sulla regolarità del processo dopo la suasostituzione.Nessun addebito poteva muoversi all’ex amministratore che, al momentodel rilascio del mandato alle liti, aveva operato nel pieno possesso dei poteridi rappresenta e che era stato sostituito prima del deposito del ricorsomonitorio.E’, pertanto, accolto il quinto motivo di ricorso, con rigetto delle altrecensure.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla causaalla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per lapronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.Maccoglie il quinto motivo di ricorso, respinge le altre censure, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronunciasulle spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, del giorno 7.5.2026.IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTEGiuseppe Fortunato Lorenzo Orilia