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Ordinanza — n. 16354/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to mutual withdrawal of claims and counterclaims under Italian Civil Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16354/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the mutual withdrawal of the plaintiff's claim and the defendant's counterclaim. Both parties, represented by lawyers with special power of attorney, formally renounced their respective positions on May 11, 2026, requesting the offset of litigation costs. Consequently, the judgment was terminated under Article 391 of the Civil Procedure Code, and expenses were compensated between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When both parties in a cassation appeal mutually withdraw their claims and counterclaims, the proceedings are extinguished and litigation costs are offset.

Parole chiave

Generato dall'IA
mutual withdrawal of claims extinction of proceedings cassation appeal offset of litigation costs special power of attorney Italian Civil Procedure Code party autonomy

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONEL’11 maggio 2026 la ricorrente, con istanza depositata dal proprio difen-sore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c.,con richiesta di compensazione delle spese.
Art. 391 c.p.c.
2 c.p.c.Il giudizio è pertanto estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.
art. 390 c.p
Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONEL’11 maggio 2026 la ricorrente, con istanza depositata dal proprio difen-sore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c.,con richiesta di compensazione delle spese.
art. 391 c.p
2 c.p.c.Il giudizio è pertanto estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 25485/2018

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Testo completo

Maestre Pie Filippini Pontificio Istituto, difeso dall'avvocato Marco Machetta-controricorrente-nonchéMarcatili Carla, Orlandi Contucci Francesca, Macioti Maria Immacolata, D'A-vanzo Lorenzo, Lanza Marco, Lanza Benedetta-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 2633/2022 depositatail 21/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalRelatore Remo Caponi.Numero registro generale 27068/2022Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 16354/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il Pontificio Istituto Maestre Pie Filippini conveniva nel 2004 dinanzi alTribunale di Roma Miranda Magini, Silvio Lanza, Carla Marcatili,l'I.N.P.D.A.I. e il Condominio di via Arco de' Ginnasi, domandando l'accer-tamento della proprietà piena ed esclusiva su un cortile interno e la con-danna al rilascio e al risarcimento dei danni.

Le convenute Magini e Marcatiliresistevano e proponevano domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tri-bunale accoglieva la domanda dell'Istituto e rigettava le riconvenzionali; laCorte d'appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appelloprincipale della Magini e gli appelli incidentali.Ricorre per cassazione Miranda Magini con cinque motivi, articolati suviolazione degli artt. 111 co. 6 Cost., 132 c.p.c., 2697, 948, 817 e 1362c.c., 324 c.p.c., 2909 c.c., su omessa pronuncia in ordine alla natura pub-blica dell'area e su erronea declaratoria di giudicato delle domande ricon-venzionali.

Resiste con controricorso il Pontificio Istituto Maestre Pie Filip-pini. Gli altri intimati non svolgono attività difensiva.RAGIONI DELLA DECISIONEL’11 maggio 2026 la ricorrente, con istanza depositata dal proprio difen-sore munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso ex art. 390 c.p.c.,con richiesta di compensazione delle spese. Nella stessa data il controricor-rente, con atto depositato dal proprio difensore munito di procura speciale,ha aderito alla rinuncia della ricorrente e ha a sua volta rinunciato al con-troricorso, formulando analoga richiesta di compensazione.Le rinunce sono ritualmente formulate dai difensori muniti di procura spe-ciale; quella della ricorrente è accettata dal controricorrente, che a sua voltavi ha aderito rinunciando al controricorso.Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva e il loro consenso nonè richiesto ai sensi dell'art. 390 co. 2 c.p.c.Il giudizio è pertanto estinto ai sensi dell'art. 391 c.p.c.

Le spese, oggettodi concorde richiesta di compensazione, sono compensate tra le parti.Numero registro generale 27068/2022Numero sezionale 1401/2026Numero di raccolta generale 16354/2026Data pubblicazione 26/05/2026Inoltre, la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilitàdell'art. 13, co. 1 quater d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parteimpugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificatogià versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass25485/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione e compensa le spese.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Se-zione civile, il 21/05/2026.Il PresidenteMAURO MOCCI