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Ordinanza — n. 16353/2026 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation allows incidental appeal regarding necessary joinder of co-owners in adverse possession case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16353/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the incidental appeal against the appellate court's decision to annul a first-instance judgment on adverse possession. The appellate court had declared the trial court's failure to cite co-owners as a violation of contradictory proceedings, relying solely on a document without verifying the specific rights assigned to them. The Supreme Court ruled that the appellate court erred by failing to examine the deed of division to determine if the co-owners actually held rights to the common court, which is essential for establishing necessary joinder.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 102 c.p.c.: The appellate court must verify the content of deeds establishing co-ownership rights before declaring a violation of contradictory proceedings due to lack of citation of necessary co-litigants.

Parole chiave

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adverse possession necessary joinder contradictory proceedings co-ownership rights deed of division appellate review litisconsortio necessario quota di comproprietà

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Art. 102 c.p.c.
art. 102 c.p

Giurisprudenza citata

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sez. U, n.25774/2015
sez. U, n.25774/2015 – la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annullala decisione di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo exartt.
sez. U, n. 5792/2024
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Testo completo

O, con l’Avv. Paolo Travaglini- controricorrente e ricorrente incidentale-nonché controMASSIMI BRUNO- intimato-Numero registro generale 21853/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 16353/2026Data pubblicazione 26/05/2026avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 476/2025,depositata il 27 marzo 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21maggio 2026 dal consigliere Francesco Cortesi.1. Antonio Proietti chiese al Tribunale di Ascoli Piceno che fosseaccertato il suo acquisto, per intervenuta usucapione, della porzionedi una corte condominiale (distinta al foglio 139, part. 356, di mq98.20, del Comune di Ascoli Piceno), nei confronti di Roberto Palombinie Bruno Massimi, assumendo di averla posseduta uti dominus,unitamente ai propri danti causa, per oltre un ventennio.Costituitosi in giudizio il solo Palombini, il tribunale accolse ladomanda.2.

La pronunzia fu annullata dalla Corte d’appello di Ancona, adìtacon gravame dal convenuto soccombente, che ritenne violato ilcontraddittorio da parte del tribunale.La corte territoriale, in particolare, rilevò, su impulsodell’appellante, che la domanda di usucapione aveva ad oggetto laporzione di una corte comune a diversi immobili abitativi, alcuni deiquali appartenevano, in origine, a Gina Bartolini, madre del Proietti, laquale, con atto notarile del 17 marzo 2006, li aveva donati al predettononché agli altri figli Pietro Celestino, Emidio, Paola e Giovanni.Con atto pubblico di pari data, i donatari si erano divisi i beni,mantenendo la corte comune in comproprietà fra loro, eccezion fattache per Pietro Celestino ed Emidio Proietti, i quali avevano rinunciatoa tutti i diritti di condominio loro spettanti.Sulla corte comune, pertanto, sussisteva ancora il diritto dicomproprietà di Giovanni e Paola Proietti (ancorché erroneamenteindicati in sentenza come Giovanni e Paola Palombini), la cuiNumero registro generale 21853/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 16353/2026Data pubblicazione 26/05/2026partecipazione al giudizio era conseguentemente necessaria, perchéinvocata l’usucapione era destinata ad essere pronunziata anche neiloro confronti.Su tale base, la Corte d’appello rilevò che il tribunale avrebbedovuto integrare il contradditorio nei confronti di Giovanni e PaolaProietti, dichiarando nulla la sentenza e compensando le spese delgiudizio «stante la peculiarità della vicenda».3.

Avverso tale decisione Roberto Palombini ha proposto ricorsoper cassazione affidato a un unico motivo.Antonio Proietti ha depositato controricorso e ricorso incidentaleaffidato a due motivi.Le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’unico motivo del ricorso principale concerne la pronunzia sullespese.Il ricorrente sostiene che la Corte d’appello avrebbe errato neldisporne la compensazione, avendo accolto un suo motivo di appello enon ricorreva, nella specie, alcuna delle ipotesi previste dall’art. 92c.p.c., tale non potendo ritenersi, in particolare, l’affermata«peculiarità della vicenda».Sotto tale ultimo profilo, inoltre, la sentenza impugnata sarebbenulla per difetto di motivazione.2.

Il primo motivo del ricorso incidentale denunzia violazione efalsa applicazione degli artt. 102 e 354 c.p.c.Ad avviso del ricorrente incidentale, la statuizione impugnatasarebbe frutto di un travisamento degli atti dispositivi sulla cortecomune la cui porzione forma oggetto di domanda di usucapione.I giudici d’appello, infatti, hanno affermato che su tale cortepermaneva un diritto dominicale in capo a Giovanni e Paola Proietti,Numero registro generale 21853/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 16353/2026Data pubblicazione 26/05/2026quando dalla lettura dell’atto di divisione risulta chiaramente che soload Antonio Proietti era stata assegnata la proprietà di due porzioniimmobiliari (l’una costituita da appartamento con corti esclusive, l’altrada cantina e fondaco al piano terra) che annettevano il «diritto allacorte n. 356 del foglio n. 139».Ai condividenti Paola e Giovanni Proietti, invece, erano statiassegnati beni immobili diversi, privi di pertinenza con la corte comunein questione; mentre i restanti condividenti, Emidio e Pietro CelestinoProietti, assegnatari di beni ai quali invece la corte comune eraannessa, avevano dichiarato formalmente di rinunciare a tutti i dirittidi condominio che loro spettanti sulla stessa, ma ciò nei soli confrontidi Antonio Proietti, come evidenziato dal fatto che il primo, nell’atto didivisione, si era obbligato «a chiudere, a sua cura e spese, la portadel fondaco “posto al piano sotto strada primo che attualmente apresulla corte assegnata al condividente Proietti Antonio”».Il travisamento dell’atto richiamato, dunque, avrebbe condotto laCorte d’appello a ritenere erroneamente sussistente un’ipotesi dilitisconsorzio necessario.3.

Il secondo motivo del ricorso incidentale è rubricato «omessoesame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio e motivazioneapparente».La censura inerisce alla stessa circostanza oggetto del primomotivo; il ricorrente, infatti, assume che la Corte d’appello si sarebbe«limitata ad affermazioni apodittiche sulla contitolarità e sullanecessità della rimessione», trascurando di esaminare l’interocontenuto dei documenti che comprovavano la proprietà della cortecomune oggetto di controversia.4. Il ricorso incidentale va scrutinato con precedenza, atteso il suocarattere potenzialmente dirimente rispetto all’esito del giudizio.Numero registro generale 21853/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 16353/2026Data pubblicazione 26/05/2026Esso è fondato e va accolto in relazione al secondo motivo.4.1.

Al riguardo, va anzitutto osservato che – per consolidatoorientamento di questa Corte, formatosi a partire da Cass. sez. U, n.25774/2015 – la sentenza con cui il giudice d’appello riforma o annullala decisione di primo grado, rimettendo la causa al giudice a quo exartt. 353 o 354 c.p.c., è immediatamente impugnabile con ricorso percassazione; si tratta, infatti, di sentenza definitiva, che non ricade neldivieto, dettato dall’art. 360, comma 3, c.p.c., di separataimpugnazione in cassazione delle sentenze non definitive su merequestioni, per tali intendendosi solo quelle su questioni pregiudiziali dirito o preliminari di merito che non chiudono il processo dinanzi algiudice che le ha pronunciate.Sempre in via di premessa, va richiamato l’ulteriore insegnamentodi questa Corte, secondo cui il travisamento del contenuto oggettivodella prova che abbia costituito un punto controverso sul quale si èpronunciata la sentenza impugnata – vale a dire il travisamento cheriflette la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti –può essere censurato con il ricorso per cassazione, in concorso deipresupposti di legge, mediante la deduzione del vizio di cui all’art. 360,comma primo, nn.

4) e 5), c.p.c., a seconda si tratti di fattoprocessuale o sostanziale (Cass. sez. U, n. 5792/2024; v. anche Cass.n. 13085/2025).4.2. Poste tali coordinate, va poi osservato che il ricorrenteincidentale assume, come si è detto, che la Corte d’appello avrebbeerroneamente ritenuto sussistente un’ipotesi di litisconsorzionecessario in dipendenza di un’erronea lettura degli atti traslativi chehanno riguardato l’immobile oggetto della sua domanda di usucapione.La doglianza non si sostanzia nella richiesta di un diversoapprezzamento del contenuto di tali atti, ovvero di un’interpretazioneNumero registro generale 21853/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 16353/2026Data pubblicazione 26/05/2026degli stessi in senso differente da quello predicato dal giudice a quo,bensì – e per quanto, in particolare, dedotto con il secondo motivo –nella denunzia dell’omessa considerazione di una parte decisiva dellarelativa documentazione, che la Corte territoriale avrebbe sostituitocon «affermazioni apodittiche sulla contitolarità e sulla necessità dellarimessione».4.3.

In questi specifici termini la censura merita accoglimento.Invero, nell’affermare la sussistenza di un’ipotesi di litisconsorzionecessario, la sentenza impugnata (pag.

3) ha osservato anzitutto chela corte comune cui appartiene il terreno oggetto di pretesa usucapioneera stata donata, insieme ad altre proprietà immobiliari, da GinaBartolini a tutti i figli, compreso Antonio Proietti, e che i donatariavevano contestualmente diviso i beni, «compresa e tra essi presa lacorte comune contraddistinta con la part. 356 foglio 139 di mq. 140».Quindi (pag.

4) ha specificato che, in sede di divisione, ad AntonioProietti erano state assegnate due proprietà esclusive «con diritto allacorte 356 foglio 139»; traendo da tale evidenza documentale, senzaalcuna altra considerazione del contenuto dell’atto negoziale,l’affermazione del fatto «pacifico che, considerando che il diritto allacorte significa che sulla stessa ogni titolare ha gli stessi diritti,dovevano essere citati in giudizio gli altri due titolari di diritti sul benee precisamente i sigg. Palombini [recte: Proietti] Giovanni e Paola».Manca dunque, nello scrutinio della documentazione che hafondato la decisione, ogni considerazione circa il contenuto dei dirittidominicali assegnati a tali ultimi donatari in sede di divisione delcompendio immobiliare.In altri termini, i giudici d’appello hanno dato per assunto il fattoche anche a Giovanni e Paola Proietti fossero stati assegnati diritti sullacorte comune, senza accertare se, come accaduto per Antonio Proietti,Numero registro generale 21853/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 16353/2026Data pubblicazione 26/05/2026tale assegnazione risultasse per tabulas in base a quanto pattuito daicondividenti.Il dato emergeva con chiarezza dalla lettura dell’atto pubblico didivisione, prodotto dal ricorrente incidentale fin dal primo grado; ed èproprio la sua mancata considerazione a costituire l’oggetto deldenunziato vizio ex art. 360, comma primo, num. 5), c.p.c.4.4.

Si tratta, per vero, di circostanza decisiva in funzione dellasussistenza del litisconsorzio necessario, perché l’affermazione dellacomproprietà di Giovanni e Paola Proietti sulla corte in questione èdipesa da quanto pattuito in sede di divisione.Si tratta, inoltre, di circostanza che è stata oggetto di discussionetra le parti nel giudizio d’appello, risultando dalla premessa in fattodella sentenza impugnata che l’odierno ricorrente incidentale, alloraappellato, si oppose alla dichiarazione di nullità della sentenza di primogrado per le ragioni dedotte dall’appellante, che lamentava unaviolazione dell’art. 102 c.p.c.È dunque fondata la censura nella parte in cui lamenta che ladecisione sul contraddittorio, pur dichiaratamente fondata sulcontenuto di un documento, ha trascurato di esaminarlo nella suainterezza, e per aspetti decisivi ai fini di quanto statuito e controversifra le parti, in particolare omettendo di accertare quale fosse l’esattocontenuto dei diritti dominicali attribuiti a Giovanni e Paola Proietti insede di divisione.5.

Entro questi specifici termini, pertanto, il ricorso incidentaledev’essere accolto, restando in tale statuizione logicamente assorbitol’esame del ricorso principale.La sentenza impugnata è cassata con rinvio al giudice a quo, indiversa composizione, perché provveda al riesame della vicendatenendo conto dell’evidenziata circostanza.Numero registro generale 21853/2025Numero sezionale 1400/2026Numero di raccolta generale 16353/2026Data pubblicazione 26/05/2026Al giudice del rinvio è demandata anche la liquidazione delle spesedel presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso incidentale in relazione al secondomotivo, assorbito il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 21 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci