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Ordinanza — n. 16349/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal due to lack of special authorization for one co-counsel to sign the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16349/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was signed solely by a lawyer lacking special authorization to practice before higher courts. Although a co-counsel possessed the required qualification, the court ruled that the formal requirement for a valid signature is strictly met only when the authorized lawyer personally affixes their signature to the document. Consequently, the procedural defect rendered the entire petition invalid regardless of the underlying merits of the usucapion claim.

Regesto Legislator

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Art. 365 c.p.c.; The appeal must be signed by a lawyer enrolled in the special barroll, and the signature of an unqualified co-counsel does not satisfy this formal requirement if the qualified lawyer has not personally subscribed to the petition.

Parole chiave

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special authorization requirement higher court practice procedural inadmissibility formal signature rule co-counsel liability

Disposizioni normative citate

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Art. 365 c.p.c.
- I controricorrenti eccepiscono, in via preliminare, l’inammissibilità delricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c.
art. 13 co. 1-quater d.p.r.n. 115 del 2002
Le spese del giudizio di legitti-mità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ri-corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13 co.
art. 2932 c.c
art. 365 c.p
- I controricorrenti eccepiscono, in via preliminare, l’inammissibilità delricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6736/2018
Il requisito è soddisfatto dalla sottoscrizione dell’av-vocato iscritto all’albo speciale, il quale, apponendo la firma, fa proprio ilcontenuto dell’atto, ne assume la paternità e la responsabilità, restandoirrilevante l’eventuale sottoscrizione anche da parte del difensore non abili-tato (Cass. 6736/2018).
Cass. 25385/2018
tra le altre, Cass. 25385/2018, 15718/2006).
Cass. 15718/2006

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Testo completo

arranghello Luciano Francesco, difeso dall’avvocato Gianluca Germani-controricorrente-nonchéMarranghello Concetta, Marranghello Marco, difesi dall’avvocato GianlucaGermani, unitamente all’avvocato Gabriella Petrone-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1292/2022depositata il 15/11/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalRelatore Remo Caponi.Alba Chiara Montone conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Castro-villari, la sorella Erminia Montone per sentir dichiarare l’intervenutaNumero registro generale 2406/2023Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 16349/2026Data pubblicazione 26/05/2026usucapione dei diritti di comproprietà, nella quota di 5/16, su un terreno.L’attrice allegava di aver posseduto il fondo ininterrottamente dal 24 agosto1981, data in cui aveva stipulato con la sorella una scrittura privata di com-pravendita dei diritti spettanti a quest’ultima sulla quota, versando conte-stualmente il prezzo di lire 2.200.000.

Affermava di avere coltivato il fondo,dapprima per il tramite del padre, Giuseppe Montone, e successivamenteper il tramite del nipote, Giuseppe Scorza, che vi aveva impiantato un uli-veto.Con successivo atto integrativo, l’attrice domandava altresì, ai sensidell’art. 2932 c.c., l’emanazione di una sentenza in luogo del consenso allastipula dell’atto pubblico definitivo di compravendita, non concluso per ri-fiuto della convenuta.Erminia Montone si costituiva contestando l’esistenza di qualsiasi scritturaprivata e affermando che tra lei e il padre, Giuseppe Montone, era intercorsoun mero accordo orale di compravendita al prezzo di lire 2.500.000, di cuisolo 500.000 versate, senza redazione di alcun documento.

Il giudice istrut-tore, con ordinanza del 6 marzo 2013, rilevava che la scrittura privata del24 agosto 1981 non risultava ritualmente prodotta in giudizio e non potevaessere utilizzata ai fini della decisione. L’ordinanza non veniva oppostadall’attrice. La convenuta decedeva il 6 giugno 2015. Si costituivano volon-tariamente in giudizio gli eredi Concetta Marranghello, Luciano FrancescoMarranghello e Marco Marranghello.Il Tribunale rigettava la domanda di accertamento dell’usucapione, rite-nendo non comprovato il possesso del terreno utile ai fini dell’usucapione:la coltivazione del fondo, anche per il tramite di terzi, non integrava unpossesso uti dominus, in assenza di ulteriori indizi univoci di comportamentodominicale.La Corte d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza diprimo grado, ha dichiarato ammissibile la domanda ex art. 2932 c.c. — cheil Tribunale aveva omesso di esaminare — ma l’ha rigettata nel merito,Numero registro generale 2406/2023Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 16349/2026Data pubblicazione 26/05/2026perché basata sulla scrittura privata del 1981 non ritualmente prodotta ingiudizio.

Ha confermato il rigetto della domanda di usucapione, rilevandoche la coltivazione e l’impianto di un uliveto sono attività insufficienti a com-provare il possesso ad usucapionem di una quota ideale e che la stessaprospettazione della ricorrente — la quale riconduceva la disponibilità delfondo alla scrittura privata qualificata come contratto preliminare — impli-cava una detenzione qualificata e non un possesso utile all’usucapione. Hacondannato l’appellante al pagamento delle spese del grado.Ricorre per cassazione Alba Chiara Montone sulla base di due motivi, il-lustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi e memoria Lucianoranghello, dall’altro.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - I controricorrenti eccepiscono, in via preliminare, l’inammissibilità delricorso ai sensi dell’art. 365 c.p.c. per essere stato sottoscritto da avvocatonon iscritto all’albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni supe-riori.L’eccezione è accolta.La procura speciale apposta in calce al ricorso è rilasciata a due difensori:l’avvocato Rosamaria Montone, del foro di Roma, e l’avvocato Tatiana Min-ciarelli, del foro di Roma.

Soltanto la seconda risulta iscritta all’albo specialedei patrocinanti in Cassazione, come dedotto dai controricorrenti. L’allega-zione non è stata contestata dalla ricorrente nella memoria depositata inprossimità dell’adunanza e risulta confermata sulla base dell’interrogazionedella banca dati del Consiglio Nazionale Forense. L’avvocato RosamariaMontone, priva dell’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni supe-riori, è l’unica sottoscrittrice del ricorso e l’unica ad averne autenticato lafirma della parte sulla procura speciale.L’art. 365 c.p.c. dispone che il ricorso «è diretto alla Corte e sottoscritto,a pena di inammissibilità, da un avvocato iscritto nell’apposito albo, munitoNumero registro generale 2406/2023Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 16349/2026Data pubblicazione 26/05/2026di procura speciale».

Il requisito è soddisfatto dalla sottoscrizione dell’av-vocato iscritto all’albo speciale, il quale, apponendo la firma, fa proprio ilcontenuto dell’atto, ne assume la paternità e la responsabilità, restandoirrilevante l’eventuale sottoscrizione anche da parte del difensore non abili-tato (Cass. 6736/2018). Pertanto, ove la procura speciale sia rilasciata con-giuntamente a un avvocato iscritto e a uno non iscritto all’albo dei patroci-nanti davanti alle giurisdizioni superiori, la sottoscrizione del ricorso daparte del solo difensore non abilitato non vale a integrare il requisito formaleprescritto, cosicché il ricorso è inammissibile, senza che rilevi la circostanzache il mandato sia stato rilasciato anche a un avvocato cassazionista indi-cato come codifensore, ove questi non abbia apposto la propria sottoscri-zione (cfr. tra le altre, Cass. 25385/2018, 15718/2006).

Tale è appunto ilcaso di specie.2. - Il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legitti-mità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ri-corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, ove dovuto, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r.n. 115 del 2002. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pa-gamento, in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti, delle spesedel giudizio di legittimità, che liquida in € 750, oltre a € 200 per esborsi,oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% delcompenso e agli accessori di legge.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi-cato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione ci-vile, il 21/05/2026.Numero registro generale 2406/2023Numero sezionale 1403/2026Numero di raccolta generale 16349/2026Data pubblicazione 26/05/2026Il PresidenteMAURO MOCCI