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Ordinanza — n. 16346/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to defective notification of the petition to the State Attorney's Office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16346/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the notification to the State Attorney's Office was sent to an incorrect electronic address. The appellant had used a correspondence address instead of the designated PEC address for judicial acts, rendering the notification null. Consequently, the court ruled that no further renewal of the defective notification could be ordered.

Regesto Legislator

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Art. 162 c.p.c.; Art. 153 c.p.c.: When a notification to the State Attorney's Office is null due to the use of an institutional PEC address instead of the judicial one, and a renewal is ordered but also proves null, no further renewal can be granted as peremptory deadlines cannot be extended.

Parole chiave

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notification nullity State Attorney Office PEC address error peremptory deadline renewal of notification cassation inadmissibility judicial correspondence

Disposizioni normative citate

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Art. 162 c.p.c.
2, n.11154 del 09/05/2018);- nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notificanulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anchedella notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinareun'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 cod.
Art. 153 c.p.c.
civ., perché iltermine assegnato dal Giudice per la rinnovazione è perentorio, sicchénon è consentito che per il completamento della medesima attività siaconcesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 cod.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis D.P.R. n. 115/2002
P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R.
art. 7 D.lgs. 50/2011
art. 162 cod. proc. civ
2, n.11154 del 09/05/2018);- nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notificanulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anchedella notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinareun'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 cod.
art. 153 cod. proc. civ
civ., perché iltermine assegnato dal Giudice per la rinnovazione è perentorio, sicchénon è consentito che per il completamento della medesima attività siaconcesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 11154 del 09/05/2018
Cass. Sez. 5, n. 19218 del 17/07/2019

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Testo completo

. Giovanni Visco dal quale èrappresentato e difeso;- ricorrente -controPREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISTOIA;- intimato -avverso la sentenza n. 2462022/ del TRIBUNALE DI PISTOIA,pubblicata il 10/3/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del6/5/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;Numero registro generale 24345/2022Numero sezionale 2927/2025Numero di raccolta generale 16346/2026Data pubblicazione 26/05/2026rilevato che:- la F.lli Napolitano Carmine e Giuseppe Società Agricola s.n.c.ha proposto opposizione ex art. 7 D.lgs. 50/2011, dinnanzi al Giudicedi Pace di Pistoia, avverso il verbale di infrazione al codice della stradan.

ATX0001048101 del 15.08.2019, notificatole il 23.09.2019, con cuile è stata inflitta la sanzione pecuniaria di euro 173,00 qualeproprietario del veicolo ATVV Tg FL851MT, per violazione dell’art. 142,comma 8, cod. strada;- con sentenza n. 136/2021 del 24.02.2021, il Giudice di Pace diPistoia ha rigettato il ricorso; con sentenza n.246/22 il Tribunale diPistoia ha rigettato l’appello; per quel che qui rileva, ha esclusol’asserita carenza della segnaletica per limite di velocità diverso daquello previsto per legge, perché nel verbale, munito di fedeprivilegiata, si dava espressamente atto che il limite di velocità di Km/h100 era indicato da apposita cartellonistica apposta nel tratto; haritenuto, quindi, inammissibile per tardività la contestazione dellataratura e comunque infondata nel merito per essere stata prodottadocumentazione sul punto; infine, ha escluso un vizio di notificazioneperché unitamente al verbale in esame era stata inviata alla partericorrente anche la relazione di sua notificazione nella quale l’agenteverbalizzante, Astolfi Andrea, dava atto della conformità della copiaall’originale, così non potendosi ravvisare la violazione dell’art. 385 reg.esec. cod. strada;- avverso questa sentenza F.lli Napolitano Carmine e GiuseppeSocietà Agricola s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, affidato atre motivi; la Prefettura di Pistoia non ha svolto difese;- con ordinanza interlocutoria n. 13367/2025 del 20/5/2025, resaall’esito della camera di consiglio del 6/5/2025, questa Corte ha rilevatoche la notifica del ricorso è stata effettuata alla Prefettura - ufficioterritoriale del Governo di Pistoia presso l’Avvocatura distrettuale diRic. 2023 n. 24345 sez.

S2 - ud. 2-12-2025 -2-Numero registro generale 24345/2022Numero sezionale 2927/2025Numero di raccolta generale 16346/2026Data pubblicazione 26/05/2026ha perciò disposto la rinnovazione;considerato che:- la società ricorrente ha rinnovato la notifica all’Avvocaturagenerale dello Stato non presso l’indirizzo pec per le notifiche degli attigiudiziari, cioè ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, ma al diversoindirizzo per «corrispondenza relativa ad attività legale» e, cioè,roma@mailcert.avvocaturastato.it; l’Avvocatura non si è costituita;- in tema di notificazione degli atti processuali nei confrontidell'Avvocatura di Stato, l'uso dell'indirizzo PEC deputato allecomunicazioni istituzionali in luogo di quello destinato allecomunicazioni processuali è causa di nullità della notifica (Sez. 2, n.11154 del 09/05/2018);- nell'ipotesi in cui venga disposta la rinnovazione della notificanulla di un atto processuale, ove venga dichiarata l'invalidità anchedella notificazione in rinnovazione, non è più possibile ordinareun'ulteriore rinnovazione ai sensi dell'art. 162 cod. proc. civ., perché iltermine assegnato dal Giudice per la rinnovazione è perentorio, sicchénon è consentito che per il completamento della medesima attività siaconcesso un nuovo termine, atteso che l'art. 153 cod. proc. civ. vietala proroga dei termini perentori, salvo che sussistano i presupposti perla rimessione in termini (nella specie neppure richiesta) (Cass.

Sez. 5,n. 19218 del 17/07/2019);- il ricorso è perciò inammissibile e non è in conseguenzanecessario riportare in dettaglio il contenuto dei motivi a suofondamento;- non vi è luogo a statuire sulle spese per mancata instaurazionedel rapporto processuale;- stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza deiRic. 2023 n. 24345 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -3-Numero registro generale 24345/2022Numero sezionale 2927/2025Numero di raccolta generale 16346/2026Data pubblicazione 26/05/2026presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto;

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione del 2 dicembre 2025.Il PresidenteMauro MocciRic. 2023 n. 24345 sez. S2 - ud. 2-12-2025 -4-