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Ordinanza — n. 16283/2026 — snciv Generato dall'IA

Italian court partially allows inheritance reduction claim, adjusting sums for co-heirs and ordering costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16283/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding an inheritance dispute over funds and property transfers. While rejecting the claimant's request to reduce gifts to the extent of the reserved portion, the court ordered a recalculation of the reserved share to include amounts owed to the deceased's co-heirs. Consequently, the claimant received a partial victory with adjusted sums and a cost order against the defendant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 537 c.c.; Art. 91 c.p.c.: The court may partially quash a judgment on inheritance reduction claims, recalculating the reserved portion to account for co-heirs' shares while ordering the losing party to bear litigation costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
inheritance reduction reserved portion indirect donation litigation costs co-heirs rights Cassazione quashing legittima erede istituito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 537 c.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002
art. 537 c.c
art 112 c.p
art. 112 cod. proc. civ
art. 346 c.p
artt. 324 c.p
329 e 342 c.p.c., nonché del principiodel giudicato ex artt. 324 c.p.c.
art. 91 c.p
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Testo completo

ppo Passante-ricorrente-controPATTI ORAZIO, rappresentato e difeso dall'avvocato VincenzaRita Maria PirracchioNumero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026-controricorrente-nonché controPATTI GIACOMO E PATTI ANTONINA-intimati-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania n.1515/2020 depositata il 15/09/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026dal Consigliere Emanuela Musi.1. Patti Orazio aveva convenuto avanti al Tribunale di Caltagironei germani Patti Giacomo, Patti Anna Maria, Patti Antonina e PattiGiovanni Matteo Salvatore, allegando: a. di essere figlio diSangiorgi Concetta, deceduta ab intestato in data 23.01.2008 conchiamati alla successione unicamente i figli; b. che, al momentodell’apertura della successione, non era residuato alcun cespite;c. che la de cuius, nel 2006, aveva percepito, da IACP di Catania,quale indennità di esproprio di un terreno, la somma, al netto ditributi, di Euro 293.048,11, versata su due conti correnti,cointestati, con pari facoltà, con il figlio Patti Giovanni, sommaprelevata dal medesimo in date anteriori all’apertura dellasuccessione; d. che, con atto di compravendita per notarCannizzo di Catania del 09.03.2007, la Sangiorgi aveva venduto aterzi l’immobile sito in Palagonia, nella Via Soldato Pirracchio 6per il prezzo di Euro 30.000,00, somma versata sui conti correnticointestati e prelevata dal figlio Patti Giovanni in date anterioriall’apertura della successione; e. che, con atto per notar CannizzoNumero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026di Catania del 09.03.2007, la Sangiorgi aveva donato a PattiGiovanni, l’immobile sito in Palagonia, alla Via Alessandro, 18-20.Assumendo che i detti atti integravano donazioni indirette lesivedella quota di legittima ex art. 537 c.c., Patti Orazio ne chiedevala riduzione fino alla reintegrazione della stessa e, quindi, lacondanna, in proprio favore, di Patti Giovanni al pagamento dellasomma equivalente all’ammontare della superiore lesione, oltread accessori e spese di giudizio.Nel giudizio, si costituivano Patti Anna Maria e Patti Antonina lequali, sulla scorta degli stessi fatti prospettati dal germano,chiedevano la condanna di Patti Giovanni nei medesimi termini.Patti Giovanni e Patti Giacomo si costituivano a loro volta,eccependo che le somme prelevate erano state utilizzate per farfronte ai bisogni e alle esigenze della de cuius (in particolare, lasomma di Euro 25.000,00, era stata prelevata nel corso del mesedi ottobre 2006 al fine di estinguere un debito di Patti Antoninaverso un istituto di credito, così integrando una donazioneindiretta a suo favore); allegavano, altresì, che Patti Anna Mariaaveva ricevuto dalla de cuius la donazione del fabbricato inPalagonia, Via Roma, 17; che Patti Orazio aveva ricevuto ladonazione del terreno in Palagonia, alla C.da Grilli, oggi Via XXXStrada, 47, e che Patti Giacomo aveva ricevuto la donazione delterreno in Palagonia, sempre alla C.da Grilli, oggi Via XXX Strada.2.

Il Tribunale di Caltagirone, con sentenza n. 48/2016,rigettando le altre domande formulate da Patti Orazio, Patti AnnaMaria e Patti Antonina, ha accolto la domanda di riduzione perlesione di legittima e statuito che l’importo della donazioneindiretta in favore di Patti Giovanni è pari ad euro 146.524,05,Numero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026corrispondente al 50% (non di sua spettanza ex art. 1298 co. 2c.c.) della somma pari ad euro 293.048,11 già versata sui conticorrenti cointestati e dallo stesso prelevata.3.

Proposto appello da Patti Orazio, nella resistenza di PattiGiovanni, proponeva appello incidentale Patti Anna Maria, chedecedeva in corso di causa. Interrotto il processo, Patti Orazioinstava per la fissazione della udienza per la sua prosecuzione.Restavano contumaci, anche dopo la riassunzione, Patti Giacomoe Patti AntoninaLa Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della sentenzadel Tribunale, ha statuito che l’indennizzo percepito dalla de cuiuse versato sul conto cointestato non doveva essere ricompresosolo per la metà nell’asse ereditario ma, in quanto di spettanza diuno solo dei cointestatari, andava incluso per l’intero; analogheargomentazioni spendeva la corte territoriale in merito al ricavatodella vendita di un appartamento della defunta.

Quindi,individuava il valore dell’asse ereditario in complessivi Euro449.117,43, quale sommatoria degli importi di Euro 293.048,11(indennizzo IACP Catania), di Euro 30.000,00 (ricavato dellavendita dell’immobile ai coniugi Calanducci-Cottone), di Euro20.764,00 (valore dell’immobile donato a Patti Giovanni Matteo),di Euro 24.290,00 (valore dell’immobile donato a Patti Orazio),Euro di 31.640,00 (valore dell’immobile donato a Patti Giacomo),di Euro 24.375,32 (valore dell’immobile donato a Patti AnnaMaria), di Euro 25.000,00 (somma donata a Patti Antonina al finedi permettere l’estinzione di un debito di quest’ultima) edeterminava le quote di riserva spettanti a ciascuno dei figli.

Perl’effetto, statuiva che Patti Giovanni Matteo era tenuto aNumero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026reintegrare le quote di legittima dei fratelli Patti Orazio, PattiGiacomo e Patti Antonina, essendo risultate lese dallecomplessive donazioni indirette e dirette poste in essere dallamadre in suo favore.4. Propone ricorso per Cassazione Patti Giovanni Matteo,affidandolo a due motivi.Resiste con controricorso Patti Orazio, anche nella qualità dierede di Patti Anna Maria.Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, in relazione agli artt.360 co. 1 n.

3) e n.

5) c.p.c., la violazione del principio dellacorrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, nonché dell’art.346 c.p.c., oltre che l’omesso esame circa un fatto decisivo per ladecisione.1.1 Va disattesa l’eccezione preliminare di inammissibilitàsollevata dal controricorrente atteso che, sebbene il motivo siarubricato con riferimento al dettato normativo dell’art. 360, co. 1nn. 3 e 5, dal suo esame complessivo e dalle argomentazionicontenute in ricorso si evince come la doglianza attenga allaviolazione dell’art 112 c.p.c.: posto che l'erronea intitolazione delmotivo non osta alla riqualificazione del vizio denunciato, nédetermina l'inammissibilità del mezzo di impugnazione, allorchédall'articolazione del motivo sia chiaramente individuabile il tipodi vizio denunciato (così, tra le altre, Cass.

Sez. 5, n.759 del 12/01/2025), il motivo deve essere ricondotto alladenuncia di un error in procedendo, alla streguadell’insegnamento di questa Corte per cui “l'omessa pronuncia suNumero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda,eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra unaviolazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fattavalere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4,dello stesso codice, che consente alla parte di chiedere - e algiudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudiziodi merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre èinammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art.360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc.”.1.2 Il motivo è, però, infondato, giacché, ad avviso del Collegio,sulla questione oggetto della denunciata violazione si è formatoun giudicato interno.Da quanto emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale,disattendendo quanto meno implicitamente, l’eccezione formulatasul punto da Patti Giovanni, aveva determinato l’ammontare delladonazione indiretta effettuata da Sangiorgi Concetta a favore diPatti Giovanni Matteo, al fine di ricostituire l’asse ereditario edapprezzare la lesione della quota di riserva degli eredi legittimari,senza detrarre l’importo di Euro 25.000,00 cui l’odierno ricorrenteAntonina (assumendo costituisse circostanza non contestata chela somma de qua, nell’ottobre del 2006, fosse stata prelevata dalconto cointestato con la madre per essere destinata adestinguere un debito della germana).

Rispetto alla dettastatuizione implicita, l’odierno ricorrente doveva considerarsi giàsoccombente in primo grado, con conseguente onere di proporreimpugnazione incidentale sul punto, rivelandosi allo scopo deltutto insufficiente, al fine di evitare la formazione del giudicatoNumero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026interno, la mera riproposizione dell’eccezione ex art. 346 c.p.c.alla stregua del principio di cui a Cass. S.U. n. 11799 del12.5.2017 secondo cui “in tema di impugnazioni, qualoraun'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modoespresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda,chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza,la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da partedel convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite,esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone,altrimenti, possibile il rilievo officioso ex art. 345, comma 2,c.p.c. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'art. 329,comma 2, c.p.c.), né sufficiente la mera riproposizione,utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quellaeccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto oindiretto, ad opera del giudice di prime cure, chiarendosi, altresì,che, in tal caso, la mancanza di detta riproposizione rendeirrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione èriservato solo alla parte, mentre, se competa anche al giudice,non ne impedisce a quest’ultimo l’esercizio ex art. 345, comma 2,c.p.c.”.È appena il caso di precisare che non può spiegare rilievo, acontrario, la circostanza che, in sede di gravame (proposto daisoli Patti Orazio e, in via incidentale, Patti Anna Maria), l’importodella donazione indiretta in favore di Patti Giovanni sia statorideterminato dalla Corte di appello, in luogo della metà dellasomma giacente sui conti cointestati, nell’intera sommacorrispondente all’indennizzo Iacp ricevuto da Sangiorgi Concettae versato sugli stessi, dal momento che il Tribunale aveva giàNumero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026disatteso l’argomentazione dell’odierno ricorrente volta a ridurrel’ammontare complessivo della donazione in suo favore con ladetrazione dell’importo di euro 25.000,00, prelevata dallo stessoconto e destinata a concretare una donazione indiretta in favoredella sorella.Ne consegue che, in assenza di impugnazione incidentaledell’odierno ricorrente sul punto, il giudicato formatosi preclude ilriesame della questione in questa sede e rende infondato ilmotivo di ricorso.2.

Con il secondo motivo, denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., del divieto direformatio in peius ex artt. 329 e 342 c.p.c., nonché del principiodel giudicato ex artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., nella parte in cui laCorte di appello ha statuito anche in favore di Patti Antonina,Patti Giacomo e degli eredi di Patti Anna Maria (non avendo iprimi due proposto appello avverso la sentenza di primo grado enon essendosi, gli altri, costituitisi a seguito del decesso dallamadre, la quale aveva proposto appello incidentale, circostanzache aveva reso definitive le statuizioni della stessa).2.1 Il secondo motivo è, solo in parte, fondato.Invero, l’appello avverso la sentenza di primo grado che avevaquantificato il relictum (ricostruendolo con le donazioni indirette)e determinato la conseguenziale lesione di legittima in danno deigermani, con la condanna di Patti Giovanni al pagamento infavore dei fratelli delle somme necessarie a reintegrare le loroquote di riserva, è stato proposto da Patti Orazio e, sub specie diappello incidentale, da Patti Anna Maria.Numero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026Dal carattere strettamente personale dell’azione di riduzione (intal senso ex multis cfr.

Cass. Sez. 2 n. 27352 del 22/10/2024) edalla doglianza in appello, circa la misura della quota spettanteda parte degli altri germani non appellanti, discende che la Corteterritoriale non poteva, in difetto di gravame in tal senso da partedei soggetti interessati (non avendo appunto sottoposto acensura la determinazione del quantum operata in prime cure),modificare in peius la condanna a carico del ricorrente in favoredei fratelli rimasti inerti in appello.Deve, pertanto, ritenersi integrata in tali limiti la lamentataviolazione dell’art. 112 c.p.c. con la conseguenza che il motivo diricorso si rivela fondato e la sentenza impugnata va cassata inparte qua.Il motivo non merita, invece, accoglimento sotto l’ulteriore profilosollevato.

Lamenta il ricorrente che, a seguito del decesso di PattiAnna Maria, gli eredi nei cui confronti il giudizio è stato riassuntonon si siano costituiti insistendo nell’appello incidentale,dovendosi, pertanto, riformare la sentenza di appello nella partein cui la Corte ha condannato Patti Giovanni Matteo al pagamentoin favore di Patti Giacomo e Patti Antonina, al pagamento dellaulteriore somma loro spettante nella qualità di eredi di PattiAnnamaria.La doglianza è infondata.Una volta intervenuta la richiesta di riforma della sentenza daparte dell’originaria appellante incidentale, la Corte d’Appello haindividuato gli eredi di Patti Anna Maria negli stessi fratelli giàparti del procedimento: in particolare, alla pag. 13, la sentenzagravata precisa che risulta non contestato che gli eredi ex legeNumero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026della parte deceduta sono i germani e conseguenzialmente,dovendo dare seguito alla richiesta veicolata tramitel’impugnazione incidentale, ha posto a carico di Patti GiovanniMatteo, detraendo la quota di sua pertinenza quale a sua voltacoerede della sorella, l’importo complessivo spettante allapredetta pari ad Euro 35.507,00 (avuto riguardo allarideterminazione della massa su cui quantificare la legittima)condannandolo al pagamento in favore di Patti Orazio, PattiGiacomo e Patti Antonina, quali eredi di Patti Anna Maria, dellasomma di Euro 8.876,75 pro capite.

In parte qua, la statuizionedella sentenza impugnata è esente da censure, atteso che PattiGiacomo e Patti Antonina sono beneficiari della condanna, e perla somma ora indicata, quali eredi di Patti Anna Maria che avevaappunto spiegato appello incidentale aderendo all’appello di PattiOrazio.3. In parziale accoglimento del secondo motivo la sentenza deveessere cassata in parte qua, ma non palesandosi la necessità diprocedere ad ulteriori accertamenti di fatto, può addivenirsi alladecisione nel merito quanto alla determinazione delle sommespettanti a titolo di reintegra della legittima a favore di PattiGiacomo e Patti Antonina, nel senso che agli stessi spettano lesomme già attribuite a titolo di legittima dal Tribunale, cui devecumularsi la somma di € 8.876,75 pro capite, pari alla quotaparte della riserva riliquidata in un maggiore importo a favoredella germana Anna Maria, della quale sono coeredi.4.

Le spese del giudizio di legittimità, atteso il rigetto dei motividi ricorso indirizzati nei confronti di Patti Orazio, nei rapporti tra ilricorrente ed il controricorrente vanno regolate ex art. 91 c.p.c.Numero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026in applicazione del principio di soccombenza, con la condanna diPatti Giovanni Matteo alla rifusione delle stesse in favore di PattiOrazio, come liquidate in dispositivo.Quanto alle spese nei confronti delle parti rimaste intimate, lacassazione della sentenza e la decisione nel merito, impongonouna rivalutazione complessiva delle spese dell’intero giudizio.Tuttavia, tenuto conto dell’esito favorevole del primo grado per gliintimati e del fatto che nei loro confronti il ricorso è stato accoltoin conseguenza dell’errore del giudice di appello, peraltro nonsollecitato dalle difese delle parti, rimaste a loro volta contumaciin sede di gravame, si ritiene che ricorrano giusti motivi per laloro integrale compensazione (avuto riguardo all’applicazione allafattispecie del testo dell’art. 92 c.p.c. nella formulazionescaturente dalla legge n. 263/2005 ed anteriore alle modifiche dicui alla legge n. 69/2009).5.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributounificato contemplato dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.115 del 2002 in danno del ricorrente, atteso il parzialeaccoglimento del secondo motivo di ricorso. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo nei limiti di cui inmotivazione e, rigettato il primo motivo, cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito,a modifica degli importi di cui alle condanne disposte in appello infavore di Patti Giacomo e Patti Antonina, dispone che le stessesiano pari alle somme liquidate iure proprio in loro favore dalgiudice di primo grado, cui deve aggiungersi la somma di €8.876,75 pro capite, quali eredi della defunta Patti Anna Maria;Numero registro generale 30564/2020Numero sezionale 1345/2026Numero di raccolta generale 16283/2026Data pubblicazione 26/05/2026condanna Patti Giovanni Matteo alla rifusione delle spese delgiudizio di legittimità in favore di Patti Orazio, liquidate in euro1.500,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spesegenerali, pri al 15 % sui compensi, ed accessori di legge, sedovuti;compensa le spese dell’intero giudizio tra il ricorrente e PattiGiacomo e Patti Antonina.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Secondasezione civile della Corte Suprema di Cassazione in data19.5.2026Il PRESIDENTEMauro Criscuolo