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Decreto — n. 16277/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 16277/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 16277/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iovino-controricorrente-nonché controChiarini Leonardo-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2748/2023depositata il 26/09/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24529/2023Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 16277/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 16277/2026 — snciv · Corte di Cassazione: e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24529/2023Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 16277/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

Parole chiave

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anticipo delle spese legittimazione per agire in via esecutiva diritto a un difensore obbligazione a facoltà alternativa esecuzione provvisoria prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria
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Testo completo

legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Iovino-controricorrente-nonché controChiarini Leonardo-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano n.2748/2023depositata il 26/09/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Numero registro generale 24529/2023Numero sezionale 490/2026Numero di raccolta generale 16277/2026Data pubblicazione 26/05/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 25/05/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino