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Ordinanza — n. 16250/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows claim for fair compensation by correcting the calculation of procedural suspension periods. The court found the lower court erred in calculating the suspension duration, rendering the claim timely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16250/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal against a lower court decision that had declared a claim for fair compensation inadmissible due to procedural timeliness. The appellant argued that the lower court incorrectly calculated the duration of the COVID-19 suspension period, which should have extended the filing deadline. The court agreed, ruling that the suspension applied to the filing of appeals, not just notifications, and that the correct calculation rendered the claim timely.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 3, d.l. 8/4/2020 n. 23; Art. 84, comma 1, d.l. 17/3/2020 n. 18: The suspension of procedural terms for the filing of appeals applies to the entire duration of the emergency measure, not merely the notification phase, thereby extending the validity period for claims for fair compensation.

Parole chiave

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fair compensation claim procedural suspension COVID-19 emergency statutory interpretation procedural timeliness administrative appeal judicial review durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 3, d.l. 8/4/2020 n. 23
8/4/2020 all’art. 36, comma3, aveva previsto che, nei giudizi disciplinati dal codice del processoamministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,n.
Art. 84, comma 1, d.l. 17/3/2020 n. 18
Art. 327 cod. proc. civ.
ha denunciato la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art.36, comma 3, d.l.
Art. 360 c.p.c.
3 del commaI dell’art. 360 c.p.c., la Romano Imballaggi di Greco Alfonsina C.s.a.s.
art. 360 c.p
3 del commaI dell’art. 360 c.p.c., la Romano Imballaggi di Greco Alfonsina C.s.a.s.
art. 327 cod. proc. civ
ha denunciato la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ.
artt. 327 cod. proc. civ
Con il secondo motivo, la società ha lamentato la violazionedegli artt. 327 cod. proc. civ.
art. 362 cod. proc. civ
4, 91 e 110 del codiceprocesso amministrativo e dell’art. 362 cod.
art. 111 Cost
civ., comma I, e dell'art. 111 Cost.) (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6 - 2, n. 25714/2015
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Testo completo

re, elettivamente domiciliata inRoma, via delle Carrozze n. 3, presso lo studio dell'avv. Luigi Vuolo dalquale è rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, conindicazione dell’indirizzo pec;- ricorrente -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;- intimato -avverso il DECRETO N. CRONOL. 1204/2023 della CORTE D’APPELLODI SALERNO, pubblicato il 20/4/2023;Numero registro generale 23654/2023Numero sezionale 2058/2025Numero di raccolta generale 16250/2026Data pubblicazione 25/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodell’8/7/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA.1.

Con decreto cronol. n. 1204/2023 del 20/4/2023, la Corted’appello di Salerno, accogliendo l’opposizione del Ministero, hadichiarato inammissibile per tardività ex art. 4 l. n. 89/2001, il ricorsoper equa riparazione di Romano Imballaggi di Greco Alfonsina C.s.a.s.: sul punto, ha evidenziato che il d.l. 8/4/2020 all’art. 36, comma3, aveva previsto che, nei giudizi disciplinati dal codice del processoamministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010,n. 104, fossero ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermorestando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, dello stessocodice; ha ritenuto, perciò, che il Giudice monocratico avesse malcalcolato il periodo di «sospensione COVID19» che, in realtà, sarebbestato di soli 38 giorni, ai sensi dell’art. 84, 1° comma, del d.l.17/3/2020 n. 18, dal 8/3/2020 al 15/4/2020; in conseguenza,sommando i 6 mesi per l’impugnazione ai 31 giorni di sospensioneferiale e ai i 38 giorni di sospensione COVID19, la sentenza pubblicatail 12/2/2020 sarebbe passata in giudicato il 20/10/2020, sicché iltermine per la proposizione della domanda di equo indennizzo sarebbescaduto il 20/4/2021; il ricorso per equo indennizzo risultava perciòtardivo, perché depositato soltanto il 7/5/2021; ha aggiunto chediversamente non rilevasse la proroga della sospensione dei terminiprocessuali in materia amministrativa disposta dall’art. 36, comma 3,d.l. 8/4/2020 n. 23, perché questa proroga (fino al 3/5/2020)concerneva esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi e,perciò, non anche quelli per la proposizione delle impugnazioni.2.

Avverso questo decreto, Romano Imballaggi di Greco Alfonsina C. s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi,Ric. 2023 n.23654 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -2-Numero registro generale 23654/2023Numero sezionale 2058/2025Numero di raccolta generale 16250/2026Data pubblicazione 25/05/2026illustrati da successiva memoria. Il Ministero dell’Economia e delleha chiesto di partecipare all’eventuale discussione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del commaI dell’art. 360 c.p.c., la Romano Imballaggi di Greco Alfonsina C.s.a.s. ha denunciato la violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e dell’art.36, comma 3, d.l. 8.4.2020 n. 23, convertito in l. 5.6.2020, n. 40, peravere la Corte ritenuto inapplicabile la proroga della sospensione daemergenza epidemiologica anche ai ricorsi avverso le sentenze delConsiglio di Stato, determinando in conseguenza erroneamente iltempo di passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del giudiziopresupposto e individuando perciò erroneamente l’inizio del termine didecadenza ex art. 4.1.2.

Con il secondo motivo, la società ha lamentato la violazionedegli artt. 327 cod. proc. civ. e 36, comma 1, d.l. n. 23/2020,convertito in l. 5.6.2020, n. 40, nonché la violazione art. 111, comma8, Cost. e il combinato disposto degli artt. 4, 91 e 110 del codiceprocesso amministrativo e dell’art. 362 cod. proc. civ., per non averela Corte d’appello considerato che il ricorso per cassazione avverso unasentenza del Consiglio di Stato costituisce un’ipotesi di giurisdizionecivile e non amministrativa, come tale soggetta alla sospensionegenerale prevista dal primo comma del citato art. 36 d.l. n. 23/2020,convertito in l. 5.6.2020, n. 40.2.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.Questa Corte ha già stabilito, in tema di irragionevole durata delprocesso amministrativo, che la sentenza adottata dal Consiglio diStato diviene definitiva, agli effetti dell'art. 4 della l. n. 89 del 2001(nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito in l. n. 134 delRic. 2023 n.23654 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -3-Numero registro generale 23654/2023Numero sezionale 2058/2025Numero di raccolta generale 16250/2026Data pubblicazione 25/05/20262102), dal momento in cui scadono i termini per la sua impugnazioneper motivi attinenti alla giurisdizione, giacché tra questi rientra ancheil cd. eccesso di potere giurisdizionale, vizio che può emergere soltantocon la pubblicazione della decisione (Cass.

Sez. 2, n. 27783 del30/10/2019; Cass. Sez. 6 - 2, n. 25714 del 21/12/2015).In particolare, nell'esaminare la questione della decorrenza deltermine di proposizione della domanda di equa riparazione nelleprevigente disciplina, ovvero dell'accertamento della perdurantependenza del giudizio amministrativo presupposto, questa Corte haaffermato che per «definitività» della decisione concludente ilprocedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata, chesegna il dies a quo del termine di decadenza di sei mesi per laproponibilità della domanda, s'intende la insuscettibilità di quelladecisione di essere revocata, modificata o riformata dal medesimogiudice che l'ha emessa o da altro giudice chiamato a provvedere ingrado successivo.Pertanto, in relazione ai giudizi di cognizione, la domanda di equariparazione può essere proposta entro il termine di sei mesi dalpassaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimentodella cui ragionevole durata si dubiti; ad esempio, è stata ritenuta nonancora passata in giudicato la pronuncia resa dalla Corte dei conti ingrado di appello, in quanto ancora ricorribile per cassazione, dinanzialle Sezioni unite, per motivi attinenti alla giurisdizione, ai sensidell'art. 362 cod. proc. civ., comma I, e dell'art. 111 Cost.) (Cass. n.13287 del 2006;

Cass. n. 13259 del 2014).Nella sentenza n. 8530 del 2015, è stato pure precisato che,trattandosi della individuazione di un termine rilevante ai fini delladecorrenza di altro termine per la proposizione di una domandagiudiziale, deve aversi riguardo ad elementi formali certi e insuscettibilidi apprezzamenti differenti e che, quindi, debba darsi continuitàRic. 2023 n.23654 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -4-Numero registro generale 23654/2023Numero sezionale 2058/2025Numero di raccolta generale 16250/2026Data pubblicazione 25/05/2026all'orientamento richiamato anche nella nuova disciplina dell'equariparazione, nella quale la irrevocabilità del provvedimento chedefinisca il giudizio presupposto costituisce un requisito di proponibilitàdella domanda.Ciò posto, ha trovato ulteriore conferma la interpretazione per cuila sentenza adottata dal Consiglio di Stato può essere ritenutadefinitiva soltanto con la scadenza dei termini previsti per la suaimpugnazione con il ricorso per cassazione per motivi attinenti allagiurisdizione: tali motivi concernono, invero, non soltanto i profilieffettivamente porsi (e nella giurisprudenza delle Sezioni Unite si èeffettivamente posto) un problema di preclusione, ove la questione nonsia stata prospettata nel primo grado di giudizio, ma anche il cosiddettoeccesso di potere giurisdizionale che investe l'osservanza dei limitiesterni della giurisdizione; questo vizio delle sentenze del Consiglio diStato, evidentemente, può venire ad emersione soltanto con lapubblicazione della sentenza di detto organo giurisdizionale; inconseguenza, è stata individuata nella scadenza del termine di ricorsoper cassazione la data di passaggio in giudicato delle sentenze delConsiglio di Stato (così in Cass.

Sez. 6 - 2, n. 25714/2015 cit.)Pertanto, la proponibilità del ricorso per cassazione implicava,necessariamente, l’operatività dei termini del comma I e non delcomma III dell’art. 36 del d.l. n. 23/2020, conv. dalla l. n. 40 del 2020invece applicato dalla Corte d’appello di Salerno; in conseguenza,operava pure il correlato art. 83 commi I e II del d.l. n. 18/2020, conv.dalla l. n. 27 del 2020, secondo cui era stato sospeso il decorso deitermini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili epenali e si intendevano pertanto sospesi, per la stessa durata, i terministabiliti per la proposizione delle impugnazioni e, in genere, tutti itermini procedurali.Ric. 2023 n.23654 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -5-Numero registro generale 23654/2023Numero sezionale 2058/2025Numero di raccolta generale 16250/2026Data pubblicazione 25/05/2026In ulteriore conseguenza, considerata l’operatività della successivaproroga dal 16 aprile 2020 al 11 maggio 2020 e la sospensione peremergenza epidemiologica per 63 giorni invece che per i calcolati 38,la sentenza del Consiglio di Stato è passata in giudicato in data16/11/2020, sicché il ricorso per equa riparazione era proponibile finoal 17 maggio 2021: il ricorso in esame, pertanto, era ancoratempestivo quando è stato proposto, il 7/5/21.3.

Il ricorso è perciò accolto, con conseguente cassazione deldecreto impugnato e rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversacomposizione, perché provveda al riesame della domanda di equariparazione di Romano Imballaggi di Greco Alfonsina C. s.a.s. inapplicazione dei principi e dei rilievi suesposti.Decidendo in rinvio, la Corte d’appello statuirà anche sulle spese dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinviaalla Corte d’appello di Salerno in diversa composizione, anche per lespese di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’8 luglio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2023 n.23654 sez. 2 - ud. 8-7-2025 -6-