Cassation court quashes appeal judgment for illegitimately declaring process extinction due to missing notification requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Palermo Court of Appeal's judgment, which had erroneously declared the civil proceedings extinguished. The lower court incorrectly relied on notification dates for deceased heirs, ignoring that the first-instance judgment was final and the appeal had already been initiated. Consequently, the notification requirements under the Civil Procedure Code were deemed unnecessary, and the process could not be validly terminated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 325, 327, 332 c.p.c.: The court established that a final first-instance judgment renders subsequent notification of heirs to heirs unnecessary for the validity of the appeal, and a declaration of process extinction is illegitimate when the procedural prerequisites for such termination are absent.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
anni Chimera,CONIGLIARO LILIANA, rappresentata e difesa dall’avv. LeonardoBrasca,-ricorrenti-controRICCOBONO LILIA BIANCA, NICOLETTI VINCENZO, NICOLETTIROSARIO FRANCESCO, NICOLETTI SALVATORE, NICOLETTI GIULIA,rappresentati e difesi dall’avv. Girolamo Monteleone e dall’avv. Enrico-controricorrenti, ricorrenti in via incidentale-nonché controNICOLETTI MARIA MADDALENA, NICOLETTI GIULIA, NICOLETTI LOBOSCO VINCENZO, rappresentati e difesi dall’avv. Luciano Termini-controricorrenti-nonché controNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026ARCUDI DOMENICO, ARCUDI ROSARIA, ARCUDI FRANCESCA,PINSOLO MARIA TERESA, rappresentati e difesi dall’avv.
GiovanniLiguori e dall’avv. Domenico Arcudi-controricorrenti-nonché controCORRAO MARIA MADDALENA, rappresentata e difesa dall’avv.Alessandro Gurreri e dall’avv. Luca Russo-controricorrente-nonché controLEGA DEL FILO D’ORO ONLUS, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Antonio Sangiorgi-controricorrente-nonché controCORRAO GABRIELLA, CORRAO MANUELA, CORRAO ALEXANDRA,CORRAO GIOVANNI, ARCUDI DINA, NICOLETTI MARIA CALOGERA, LOVERDE MARIA ANTONIA, NICOLETTI GIULIA nata il 16-7-1957,NICOLETTI VINCENZO, CORRAO ROBERTO, CORRAO GIULIA,CARAVELLO ROMANO e per lui gli eredi Caravello Paolo, CaravelloCARAVELLO ROSALIA, CARAVELLO ROSARIO, CARAVELLO IVO,CARAVELLO EVA, SAVIANO ELENA, ARCUDI MARIA ROSA, VADALA’RENATO, VADALA’ ROSARIO, VADALA’ MARIA, VADALA’ DOMENICO,VADALA’ RITA, VADALA’ PAOLA-intimati-avverso la sentenza n. 2515/2019 della Corte d’appello di Palermo,depositata il 19-12-2019,udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23-4-2026 dal Consigliere Linalisa Cavallino,Numero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026udito il Sostituto Procuratore Generale Aldo Ceniccola, Rosa MariaDell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale eil rigetto del ricorso principale,uditi l’avv.
Francesco Brasca per delega dei difensori dei ricorrenti,l’avv. Antonio Briguglio per delega dei difensori dei ricorrentiincidentali, gli avv. Giovanni Liguori, Alessandro Gurreri, AntonioSangiorgi, Luciano Termini per i controricorrenti.1. Con sentenza definitiva n. 4624/2015 depositata in data 1-9-2015 il Tribunale di Palermo ha dichiarato che l’eredità di AntoninoGiovanni Corrao, deceduto il 31-10-1956, era costituita dai fruttiprodotti dai diritti enfiteutici sul fondo Garrone e sul cespite d’acquadenominato San Ciro per il totale di euro 1.413.043,98, limitatamenteal periodo fino all’apertura della successione e decorrente dalladonazione del 3-10-1953 dei predetti immobili e di altri immobilieffettuata dal de cuius a favore dei figli Giulia, Angelo, Rosalia,Giovanni, Letizia e dei nipoti ex filio Achille, premorto, Magda eAntonio, salva l’accettazione dei donatari; ha dichiarato che l’eredità siera devoluta per successione testamentaria agli eredi di Letizia Corraoe ha dichiarato sciolta la comunione; ha dichiarato sciolta la comunionedei beni oggetto di donazione, procedendo alle relative assegnazioni.Nella stessa causa -dopo che il giudice istruttore con ordinanza del22-1-1958 aveva ordinato la chiamata in causa ex art. 107 cod. proc.civ. di Domenico Arcudi quale acquirente di quote di diritti enfiteuticisul fondo Garrone da Giulia Corrao e dagli eredi di Achille Corrao - ilTribunale di Palermo aveva già pronunciato la sentenza non definitivan. 984/1961, con la quale aveva statuito con riguardo alla donazionedel 3-10-1953.
Il Tribunale aveva altresì pronunciato la sentenza nondefinitiva n. 4953/2011, con la quale aveva dichiarato inammissibile ladomanda riconvenzionale di retratto successorio proposta da Angelo,Numero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026Giovanni e Rosalia Corrao con riguardo alla vendita del 29-5-1957 infavore di Domenico Arcudi; aveva disposto lo scioglimento dellacomunione ereditaria di Maria Maddalena Bonfiglio, moglie di AntoninoGiovanni Corrao e madre dei suoi figli, deceduta il 25-8-1952; avevarigettato la domanda di scioglimento della comunione del fondoGarrone, in quanto avente a oggetto cespite già divenuto di proprietàesclusiva di alcuni coeredi.2.
Hanno proposto appello avverso la sentenza non definitiva n.4953/2011 e la sentenza definitiva Achille Corrao, Liliana Conigliaro,Cinzia Nicosia, Giuseppe Donaldo Nicosia e Achille Nicosia, eredi diMagda Corrao già erede di Achille Corrao, nonché Manuela Corrao,Alexandra Corrao e Gabriella Corrao, quali eredi di Antonio Corrao giàerede di Achille Corrao.Hanno proposto appello incidentale avverso tutte le sentenze LiliaBianca Riccobono, Vincenzo Nicoletti, Rosario Francesco Nicoletti,Salvatore Nicoletti e Giulia Nicoletti, quali eredi di Gabriele Nicoletti giàerede di Giulia e Letizia Corrao.A seguito dell’appello incidentale, si è costituita e a sua volta haproposto appello incidentale contro tutte le sentenze la Lega del Filod’Oro, quale erede di Herta Corrao, già erede di Angelo Corrao.Il processo d’appello è stato dichiarato interrotto una prima voltacon ordinanza 30-10-2018 per il decesso di Francesco e Alessio Arcudi,successori universali di Domenico Arcudi, evento certificato in fase dinotifica dell’appello incidentale tardivo della Lega del Filo d’Oro, dallerelazioni di notificazione dell’ufficiale giudiziario del 26-6-2017 e del30-6-2017.
Dopo di che, Lilia Bianca Riccobono e altri hanno depositatoricorso per riassunzione in data 20-11-2018 e, costituitisi il 13-3-2019,Domenico Arcudi, Rosaria Arcudi, Francesca Arcudi e Maria TeresaPinsolo, eredi di Alessio Arcudi, hanno eccepito l’estinzione del processoper tardività della riassunzione. Di seguito il processo è statoNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026nuovamente dichiarato interrotto e riassunto per il decesso diDomenica Arcudi.Con sentenza n. 2512/2019 depositata il 19-12-2019 la Corted’appello di Palermo ha dichiarato l’estinzione del processo, in ragionedella tardiva riassunzione dopo la dichiarazione di interruzione per ildecesso di Francesco e Alessio Arcudi.La sentenza ha ritenuto che, a seguito della chiamata in causa exart. 107 cod. proc. civ., Domenico Arcudi aveva assunto la veste dilitisconsorte necessario processuale, che aveva mantenuto e trasmessoai suoi eredi, in mancanza di atto di estromissione; ha dichiarato chela circostanza, ritenuta nella sentenza del 2011, che nel 2001 pereffetto di transazione tra Letizia, Giovanni, Angelo e Rosalia Corrao daun lato e Domenico Arcudi dall’altro fossero venute meno lecontroversie relative ai diritti enfiteutici sul fondo Garrone non avevarilievo, stante, sul piano formale, la mancanza di un provvedimento diestromissione e, sul piano sostanziale, l’interesse di Domenico Arcudie poi dei suoi eredi a controllare, quanto meno, che nessunprovvedimento successivo riguardasse i diritti da lui acquisiti sul fondoGarrone.La sentenza ha quindi rilevato che la notificazione della comparsadi risposta della Lega del Filo d’Oro, che aveva comportato lacertificazione dell’ufficiale giudiziario sull’intervenuto decesso,rientrava nelle fattispecie notificatorie contemplate dall’art. 292 cod.proc. civ. richiamato dall’art. 300 co. 4 cod. proc. civ.; ha escluso chela circostanza che vi fosse stata collettiva e impersonale notificazionedella comparsa di risposta della Lega del Filo d’Oro entro l’anno deldecesso di Alessio Arcudi escludesse l’interruzione, in quanto lacomparsa non integrava atto di riassunzione; ha escluso che lariassunzione fosse stata tempestiva, perché il termine per la medesimadecorreva dalla legale conoscenza dell’evento interruttivo, realizzatasiNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026il 23-11-2017 con il deposito telematico dell’appello incidentale incancelleria, con modalità adeguate alle previsioni degli artt. 87 disp.deposito.3.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo AchilleCorrao, Liliana Conigliaro, Cinzia Nicosia, Giuseppe Donaldo Nicosia eAchille Nicosa, eredi di Magda Corrao, già erede di Achille Corrao,hanno proposto ricorso principale affidato a sette motivi.Lilia Bianca Riccobono, Vincenzo Nicoletti, Rosario FrancescoNicoletti, Salvatore Nicoletti e Giulia Nicoletti, eredi di Gabriele Nicolettigià erede di Giulia e Letizia Corrao, si sono difesi con controricorso nelquale hanno proposto anche due motivi di ricorso incidentale adesivoal ricorso principale.Maria Maddalena Corrao, erede di Giovanni Corrao, ha resistito alricorso principale.Maria Maddalena Nicoletti, Giulia Nicoletti, Vincenzo Nicoletti LoBosco, eredi di Giulia Corrao, hanno resistito con unico controricorso alricorso principale.Domenico Arcudi, Rosaria Arcudi, Francesca Arcudi e Maria TeresaPinsolo, eredi di Alessio Arcudi, hanno resistito con successivicontroricorsi al ricorso principale e al ricorso incidentale adesivo.Lega del Filo d’Oro Onlus, erede di Herta Corrao già erede diAngelo Corrao, ha resistito con distinti controricorsi al ricorso principalee al ricorso incidentale adesivo.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 7-10-2025 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativai ricorrenti difesi dall’avvocato Chimera, i ricorrenti incidentali, icontroricorrenti Nicoletti, Lega del Filo d’oro e Arcudi.Numero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026All’esito di quell’udienza, in data 15-10-2025 è stata depositataordinanza interlocutoria n. 27527/2025, con la quale è stata rilevata lanullità della costituzione del nuovo difensore di Liliana Conigliaro, inquanto eseguita con procura rilasciata in calce della comparsa dicostituzione, in giudizio nel quale si applica l’art. 83 co. 2 cod. proc.civ. nella formulazione previgente all’art. 45 legge 69/2009;
è stataordinata la rinnovazione della notificazione del ricorso a RobertoCorrao, litisconsorte necessario in quanto erede di Antonino Corrao, asua volta erede di Achille Corraio, figlio premorto del de cuius; è statadisposta la notificazione del ricorso incidentale agli eredi di RomanoCaravello, che non risultava perfezionata.L’avvocato Leonardo Brasca ha depositato nuova comparsa dicostituzione per Liliana Conigliaro e la procura speciale a lui rilasciatail 23-10-2025 rep. 102290 notaio Rosario Franco; l’avvocato Chimeraper i ricorrenti e l’avvocato Monteleone per i ricorrenti incidentali hannodepositato gli atti di rinnovazione delle notifiche ritualmente eseguite.Nel termine ex art. 378 cod. proc. civ. per l’udienza del 23-4-2026hanno depositato memoria illustrativa la ricorrente Conigliaro, iricorrenti incidentali e i controricorrenti Arcudi.RAGIONI DELLA DECISIONE1.
Con il primo motivo di ricorso principale, “violazione e falsaapplicazione dell’art. 100, ai sensi dell’art. 360, punti 3 e 4 c.p.c.”, iricorrenti evidenziano che l’estinzione per tardiva riassunzione delprocesso può essere eccepita solo dalla parte interessata ai sensidell’art. 307 co.4 cod. proc. civ. nella formulazione da applicare rationetemporis e perciò sostengono che il giudicante avrebbe dovuto rilevared’ufficio la mancanza di interesse a sollevare l’eccezione. Evidenzianoche l’eccezione sollevata da Dina Arcudi doveva essere respinta, perchéella aveva ricevuto regolare notificazione dell’appello della Lega del Filod’oro, che gli eredi di Francesco Arcudi - il cui decesso era statoNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026certificato nella relata di notifica del giugno 2017 - erano rimasticontumaci dopo la notifica dell’atto di riassunzione e che l’eccezioneera stata proposta solo dagli eredi di Alessio Arcudi; sostengono che laloro eccezione di estinzione del processo avrebbe dovuto essererespinta per carenza di interesse, in quanto non era vero che gli stessinon avessero potuto costituirsi prima, avendo ricevuto regolarenotificazione dell’atto di appello presso il procuratore costituito in primogrado e, invece, era vero che il processo non investiva per loro alcuninteresse da decenni.
Il loro dante causa Domenico Arcudi era statochiamato in causa iussu iudicis il 22-1-1958 perché acquirente dellequote dei diritti litigiosi enfiteutici sul fondo Garrone di Giulia Corrao eAssunta Catalano, era stato dichiarato contumace e si era costituitosolo a seguito della domanda di retratto successorio formulata inrelazione a quei diritti da Angelo, Rosalia e Giovanni Corrao; talidomande, rigettate in primo grado, non erano state riproposte inappello, la pronuncia era passata in giudicato e quindi rimaneva solo illitisconsorzio processuale a seguito della chiamata iussu iudicis.
Quellitisconsorzio aveva perso ogni ragione di essere già dopo la sentenzan. 984 del 12-6-1961, perché con atto di transazione del 2-7-1961 traDomenico Arcudi e i Corrao era stato posto fine a ogni litigiosità suidiritti enfiteutici; nel giudizio avanti al Tribunale poi concluso con lasentenza non definitiva n. 4953/2011, infatti, coloro che eranosucceduti a Domenico Arcudi si erano costituiti limitandosi a prendereconcludere chiedendo di dichiarare l’estraneità al giudizio el’estromissione. Quindi i ricorrenti sostengono che gli Arcudi, i qualiavevano più volte dichiarato di non avere interesse al processo, nonavevano interesse nemmeno a sollevare l’eccezione di estinzione.2.
I due motivi di ricorso incidentale di Lilia Bianca Riccobono, diVincenzo Nicoletti, Rosario Francesco Nicoletti, Salvatore Nicoletti eNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026Giulia Nicoletti sono dichiaratamente adesivi al primo motivo di ricorsoprincipale. I ricorrenti incidentali aggiungono che la Corte d’appello, neldichiarare l’estinzione del giudizio, avrebbe violato anche l’art. 307 cod.proc. civ. nella formulazione previgente alla legge n. 69/2009 daapplicare alla fattispecie; ciò in quanto la disposizione subordinaval’eccezione di estinzione all’interesse della parte, che nella fattispecienon sussisteva in capo agli Arcudi con riguardo al giudizio discioglimento della comunione ereditaria.2.1.
Il primo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazione efalsa applicazione degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c.” e con esso iricorrenti incidentali evidenziano come erroneamente la sentenzaimpugnata abbia ritenuto che la chiamata in causa del terzo eseguitaex art. 107 cod. proc. civ. per ragioni di opportunità determinate damera comunanza di causa comporti una ipotesi di litisconsorzionecessario ex art. 102 cod. proc. civ.; dichiarano che si tratta di uncaso di cumulo processuale di liti o di parti determinato da ragioni diopportunità, e quindi litisconsorzio scindibile di natura processuale.2.2.
Il secondo motivo di ricorso incidentale è intitolato “violazionee falsa applicazione sotto altro profilo degli artt. 102, 107 e 270 c.p.c.Violazione e falsa applicazione degli artt. 300, 303, 305, 307 c.p.c.”;con esso i ricorrenti incidentali dichiarano che, una volta ritenuto chel’intervento coatto ex art. 107 cod. proc. civ. non costituisce un caso dilitisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., anche ammettendola tardiva riassunzione del giudizio, risulterebbe l’ulteriore errorecommesso dalla Corte d’appello; ciò perché l’estinzione del processoavrebbe dovuto essere limitata al rapporto processuale degli Arcudi,considerando che la particolare e secondaria posizione giuridica diDomenico Arcudi era stata definitivamente superata dalle sentenzepronunciate in primo grado e passate in giudicato su quel particolareoggetto, oltre che dalla transazione tra le parti sui diritti enfiteutici.Numero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/20263.
Il primo motivo di ricorso principale, il primo e secondo motivodi ricorso incidentale, esaminati unitariamente stante la continuità diargomentazioni, sono fondati per le ragioni e nei limiti di seguitoesposti, avendo la sentenza impugnata illegittimamente dichiaratol’estinzione del giudizio.Si deve considerare - e ne dato atto già la prima sentenza nondefinitiva n. 984/1961 del Tribunale di Palermo - che con ordinanza del22-1-1958 il giudice istruttore aveva disposto la chiamata in causadegli acquirenti delle quote dei diritti enfiteutici di Giulia Corrao e MariaAssunta Catalano sul fondo Garrone concesso in enfiteusi e compresonel compendio oggetto della domanda di scioglimento dellacomunione; a seguito della citazione, l’acquirente Domenico Arcudi nonsi costituì e in corso di causa Rosalia, Angelo e Giovanni Corraoproposero domanda di retratto successorio, avente a oggetto i dirittienfiteutici ceduti a Domenico Arcudi; su ordine del giudice quelladomanda fu notificata al contumace e a quel punto Domenico Arcudi sicostituì in giudizio.Quindi, la sentenza n. 984/1961 esaminò la domanda di retrattosuccessorio proposta da Rosalia, Angelo e Giovanni Corrao contro lecoeredi venditrici e l’acquirente Domenico Arcudi e, soltanto inmotivazione, la dichiarò inammissibile perché proposta tardivamentein causa, e comunque infondata, perché l’alienazione aveva avuto aoggetto quote di beni determinati.Si deve altresì considerare che nella seconda sentenza nondefinitiva pronunciata in causa, n. 4953/2011, il Tribunale ha dato atto(pag.
10) che si erano costituiti gli eredi di Domenico Arcudi,dichiarando che nessuna domanda era stata proposta nei loro confrontie chiedendo l’estromissione del giudizio. Di seguito (da pag. 14 a pag.18) la sentenza ha dichiarato che, in pendenza del giudizio discioglimento della comunione, i diritti enfiteutici sul fondo GarroneNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026erano stati convertiti in porzioni di terreno del fondo stesso, didimensioni ridotte rispetto all’originaria estensione, liberi da enfiteusie in proprietà esclusiva di alcuni degli originari condividenti; hadichiarato che, in particolare, oltre al contratto di compravenditaconcluso il 29-5-1957 da Giulia Corrao e Maria Assunta Catalano, erastata stipulata dai condividenti e una serie di soggetti, tra i qualiDomenico Arcudi, una transazione del 2-7-1961 finalizzata a permutarele rispettive quote indivise dei diritti di enfiteusi, con porzioni di terrenodi minore estensione, divenute di proprietà esclusiva degli originaricondividenti.
La sentenza ha poi considerato che nessuna delle partiaveva dedotto l’inefficacia degli atti di compravendita e di transazioneposti in essere nel corso del giudizio e quindi ha concluso che ladomanda di divisione relativamente al fondo Garrone non potevaessere accolta, perché riguardava un cespite divenuto di proprietàesclusiva di alcuni coeredi. In dispositivo la sentenza ha, tra l’altro,dichiarato inammissibile la domanda di retratto successorio relativa allavendita del 29-5-1957 in favore di Domenico Arcudi e ha rigettato ladomanda di scioglimento della comunione relativa al fondo Garrone.A fronte di questi dati, risulta determinante rilevare come lepronunce che interessano la parte Arcudi nelle due sentenze nondefinitive di primo grado non siano state oggetto di impugnazione inappello, con la conseguenza che sono passate in giudicato; per questo,è venuto meno anche qualsiasi interesse dei chiamati in causa allapartecipazione al giudizio di appello.
Non ha fondamento l’affermazionedella sentenza impugnata, secondo la quale sussisteva l’interesse degliArcudi “a controllare quanto meno che nessun atto o provvedimentosuccessivo riguardi i diritti acquisiti sul fondo Garrone”: sono statioggetto di pronuncia di primo grado i diritti enfiteutici dalla data delladonazione del 1953 e fino all’apertura della successione nel 1958 eperciò per il periodo nel quale gli Arcudi non avevano ancora acquisitoNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026alcun diritto, mentre, per quanto riguardava il periodo successivo, aseguito della transazione conclusa nel 1961 era stata definita ogniquestione relativa ai diritti enfiteutici sul fondo Garrone, tanto che ladomanda di divisione relativa a quel fondo era stata rigettata, essendodivenuto il cespite di proprietà esclusiva di alcuni coeredi.
Infatti, glistessi Arcudi, costituendosi in primo grado a seguito della riassunzionedel giudizio dopo la sentenza n. 19639/2005 della Cassazione, avevanoevidenziato come nessuna domanda fosse stata proposta nei loroconfronti e avevano chiesto l’estromissione dal giudizio.Si esclude che i chiamati in causa fossero litisconsorti necessarinel giudizio di appello esclusivamente per il fatto che la loro chiamatain primo grado era avvenuta ex art. 107 cod. proc. civ., come pureritenuto dalla sentenza impugnata.4. In linea generale, in punto di diritto, questa Corte ha enunciatoil principio, al quale l’odierna decisione intende dare continuità,secondo il quale la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 cod. proc.civ. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto aisoggetti chiamati, perché può essere disposta dal giudice di meritoanche sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale; laconseguenza è che il terzo chiamato per ordine del giudice non ènecessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine e la suamancata citazione nel giudizio di appello comporta la violazione dell’art.331 cod. proc. civ. solo nel caso in cui risulti che la decisione diestendere il contraddittorio discenda dall’inscindibilità delle causedeterminata dalla sussistenza di un litisconsorzio necessario (Cass.Sez. 3 10-11-2023 n. 31312).
Specificamente nella fattispecie, nelmomento in cui il giudice di primo grado non solo ha rigettato ladomanda di retratto successorio proposta nei confronti del terzo, maha anche accertato che i diritti enfiteutici, pure quelli trasferiti al terzo,erano stati oggetto di transazione, ha espressamente statuito sulleNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026questioni di interesse del terzo, con pronuncia passata in giudicato inmancanza di impugnazione. Quindi, il giudicato interno sulla causa cheriguardava i consorti Arcudi ha fatto venire meno qualsiasi relazionecon la causa di scioglimento della comunione e, con essa, ilpresupposto stesso per l’applicabilità dell’art. 331 cod. proc. civ. e dellarelativa giurisprudenza sul litisconsorzio necessario processuale inappello, derivante dall’applicazione degli articoli da 105 a 109 cod.proc. civ.
Non può porsi neppure questione di giudicato internocosiddetto apparente, regolato dall’art. 336 cod. proc. civ., perché ladecisione sul giudizio di divisione non può spiegare alcun effetto sullacausa avente a oggetto i diritti dei consorti Arcudi.Ne consegue che, dopo che i consorti Arcudi, eredi di DomenicoArcudi, erano stati litisconsorti ex art. 107 cod. proc. civ. in primogrado, il giudicato interno sulla causa avente a oggetto i loro diritti, inmancanza di qualsiasi impugnazione relativa a tale causa, comportavache la causa era divenuta scindibile in appello.
Per questo, lanotificazione degli atti di appello nei loro confronti doveva essereeseguita esclusivamente ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. e avevavalore di semplice litis denuntiatio, volta a far loro conoscere l’esistenzadell’impugnazione, allo scopo di avvertirli della necessità di proporre leimpugnazioni, che non fossero già precluse o escluse nel processoinstaurato con l’impugnazione principale.È già stato statuito che, in tale caso, anche ove sia omessa lanotificazione, l’unico effetto è che il processo, per facilitare l’ingressodell’eventuale interveniente, è da ritenere in situazione di stasi e diquiescenza fino alla decorrenza dei termini stabiliti dagli artt. 325 e327 cod. proc. civ., per cui la sentenza non può essere utilmenteemessa (Cass.
Sez. 6-2 12-3-2020 n. 7031, Cass. Sez. L 15-4-2013 n.9080, Cass. Sez. 2 6-6-1983 n. 3858). Ne consegue che, a fronte dellerelate di notificazione del 26/30-6-2017 attestanti il decesso degli erediNumero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026di Domenico Arcudi, Francesco e Alessio Arcudi, la Corte d’appello, conl’ordinanza in data 26-10-2018, ha illegittimamente dichiaratol’interruzione del processo. Ciò in quanto, essendo stata la sentenzadefinitiva di primo grado depositata il 1° settembre 2015 ed essendogià stata anche ritualmente eseguita ai consorti Arcuri la notificazionedel primo atto di citazione che aveva instaurato il giudizio di appello,nel momento in cui la Corte territoriale ha dichiarato l’interruzioneerano ampiamente decorsi i termini stabiliti dagli artt. 325 e 327 cod.proc. civ.; quindi, la notifica ai sensi dell’art. 332 cod. proc. civ. nonrisultava necessaria e per questo erano ininfluenti sul giudizio i relativiesiti, potendo e dovendo la sentenza a definizione del grado d’appelloessere utilmente emessa a prescindere da quella notifica.
Conl’ulteriore conseguenza che, a fronte dell’interruzione dichiarata nellamancanza dei relativi presupposti, anche le successive vicende, conriguardo alla lamentata tardiva riassunzione nei confronti dei soggettidestinatari solo di litis denuntiatio, non potevano legittimamentecomportare la dichiarazione di estinzione del processo.5. Dalle ragioni esposte consegue l’assorbimento del secondomotivo di ricorso principale, in quanto il giudice del rinvio dovràprocedere anche ad accertare la tempestività e perciò ammissibilitàdell’appello della Lega del Filo d’oro, non avendo eseguito la relativaverifica in ragione dell’erronea dichiarazione di estinzione del giudizio.Il terzo, quarto, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso principalesono ugualmente assorbiti, in quanto volti a sostenere l’erroneità dellapronuncia di estinzione sotto profili ulteriori, che perdono di rilevanzadecisoria.6.
In conclusione, sono accolti il primo motivo del ricorso principalee il ricorso incidentale.La sentenza impugnata è cassata, per avere illegittimamentedichiarato l’estinzione del giudizio in mancanza dei relativi presupposti.Numero registro generale 17263/2020Numero sezionale 1018/2026Numero di raccolta generale 16165/2026Data pubblicazione 25/05/2026Il giudizio va rinviato alla medesima Corte d’appello di Palermo, indiversa composizione personale, la quale provvederà a esaminare gliappelli principali e incidentali alle sentenze di primo grado, statuendoanche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale e il ricorsoincidentale, assorbiti gli altri motivi di ricorso principale; cassa lasentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversacomposizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile della Corte di cassazione il 23-4-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa Cavallino Francesco Maria Cirillo