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Ordinanza — n. 16076/2026 — snciv Generato dall'IA

Court rules that a commercialist's claim for professional fees falls under general jurisdiction, not specialized business court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16076/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court reversed the lower court's decision, ruling that the specialized business court lacked jurisdiction over the dispute. The appellant, a former administrator acting as a commercialist, sought payment for professional services rendered to the company, distinct from his statutory administrative indemnity. The court held that because the claim was based on professional remuneration rather than corporate relationship disputes, it fell under general jurisdiction rules.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 168/2003; Art. 42 c.p.c.: The specialized business court lacks jurisdiction over disputes between a company and its former administrator regarding professional fees, as such claims concern intellectual services rather than corporate relationship modifications.

Parole chiave

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specialized business court jurisdiction commercialist professional fees administrator indemnity distinction monitoria procedure competence D.Lgs 168/2003 interpretation incompetenza territoriale risoluzione del conflitto di competenza categorie di competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 168/2003
Cass.n.14369/2015) in base all'art. 3 comma 2 lettera a) del D.
Art. 42 c.p.c.
Art. 183 c.p.c.
Art. 380 bis 1 c.p.c.
art 42 c.p
art. 47 c.p
380 bis 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente tardivo ed inammissibile é il controricorso della CMS, chein base all'art. 47 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 13956/2016
Cass. n. 2759/2016
13956/2016; Cass. n. 2759/2016;
Cass. n. 14369/2015
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Testo completo

nte all’avvocato Greta Calderoli,-ricorrente-controCms Centro Multiservizi Srl in liquidazione,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1416/2023depositata il 25.9.2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24.3.2026 dalConsigliere Vincenzo Picaro.Numero registro generale 20456/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 16076/2026Data pubblicazione 25/05/2026La società C.M.S. Centro Multiservizi s.r.l. in liquidazione ha propostoopposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2468/2019 emesso dalTribunale di Bergamo in data 17.6.2019 con il quale, su ricorso di StefanoArmellini, le veniva ingiunto il pagamento di una somma a titolo dicorrispettivo per prestazioni professionali asseritamente rese daquest’ultimo.In particolare, l’Armellini, nel ricorso per decreto ingiuntivo, ha dedotto diessere creditore della predetta società di diversi importi dovuti a titolo dicompenso per l’attività di commercialista svolta a favore della Società diservizi, di cui egli è stato amministratore unico dalla costituzione sino almese di giugno 2018, quando su sua richiesta il Tribunale ha provvedutoalla nomina del liquidatore.In sede di opposizione, la società ha eccepito, per quanto qui interessa,l’incompetenza per materia del Tribunale adito, atteso che per lavalutazione delle controversie tra società ed amministratore, quale era ilricorrente, la competenza doveva ritenersi devoluta al Tribunale diBrescia, sezione specializzata per l’Impresa.Con ordinanze del 22.1.2020 e dell’8.7.2020, il Tribunale di Bergamo,disattesa l’eccezione d’incompetenza, ha negato la provvisoria esecutivitàdel decreto ingiuntivo opposto e, nel concedere i termini di cui all’art. 183c.p.c. (prima ordinanza) ha, successivamente, disposto la prosecuzionedel giudizio (seconda ordinanza), pervenendo infine al rigettodell’opposizione, con condanna della parte opponente alle speseprocessuali.La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza n. 1416 del 20/25.9.2023,ha accolto l’appello della società e, per l’effetto, ha dichiaratol’incompetenza del Tribunale di Bergamo a favore del Tribunale di Brescia,sezione specializzata per l’Impresa, disponendo la riassunzione delgiudizio innanzi a quest’ultimo e condannando l’Armellini alle spese disecondo grado.Numero registro generale 20456/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 16076/2026Data pubblicazione 25/05/2026Avverso tale sentenza, Stefano Armellini ha proposto regolamentonecessario di competenza ex art 42 c.p.c., affidato a due motivi e laC.M.S. Centro Multiservizi s.r.l. in liquidazione ha resistito concontroricorso.La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore Generale,Stefano Pepe, ha concluso per l’accoglimento del ricorso, con dichiarazionedella competenza in favore della Corte d’Appello di Brescia.Nell’imminenza dell'adunanza camerale, entrambe le parti hannodepositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONEPreliminarmente tardivo ed inammissibile é il controricorso della CMS, chein base all'art. 47 c.p.c. avrebbe potuto depositare scritti difensivi edocumenti entro venti giorni dalla ricezione della notifica del ricorso perregolamento di competenza, ossia entro il 7.11.2023, mentre ilcontroricorso é del 21.11.2023 e non é applicabile perché non ancoravigente all'epoca la riforma Cartabia, che ha allungato il termine dideposito degli scritti difensivi a quaranta giorni.1) Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 42 e47 c.p.c., in quanto la statuizione adottata dal Tribunale di Bergamo sullacompetenza con le ordinanze del 22.1.2020 e dell’8.7.2020 si dovevaritenere definitiva in ragione della mancata tempestiva impugnazione daparte della controricorrente.Il primo motivo é inammissibile.

Si ripropone pedissequamente la difesaspiegata nel giudizio di secondo grado volta a contrastare il primo motivodi appello avversario, che era inteso ad ottenere dalla Corte d'Appello diBrescia la declaratoria dell'incompetenza del Tribunale di Bergamo qualegiudice del monitorio e dell'opposizione per essere competente ai sensidell'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 168/2003 il Tribunale diBrescia sezione specializzata per l'Impresa, ma non ci si confronta con lamotivazione dell'impugnata sentenza, che a pagina 10 ha spiegato cheNumero registro generale 20456/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 16076/2026Data pubblicazione 25/05/2026l'ordinanza del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunaledi Bergamo del 22.1.2020 aveva deciso la questione pregiudizialedell'incompetenza, che era stata eccepita da parte opponente, solo in viaincidentale, come dimostrato dal fatto che aveva utilizzato la locuzione“allo stato”, indicativa della mancanza di definitività del provvedimento,non essendo quindi tenuta la CMS ad impugnare immediatamentequell'ordinanza.2) Con il secondo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell’art. 3 delD.Lgs. n. 168/2003, avendo egli agito in via monitoria nella sua qualità dilibero professionista (commercialista), al fine di ottenere la condanna dellasocietà controricorrente al pagamento dei compensi professionali perl’attività svolta, attività estranea al rapporto sociale esistente tral’Armellini e la società controricorrente di cui era amministratore.Il secondo motivo fondato.

Come evidenziato anche dalla ProcuraGenerale, la competenza si determina in base al petitum ed alla causapetendi fatti valere dall'attore.Nella specie Stefano Armellini ha agito in sede monitoria nei confrontidella CMS, della quale era stato amministratore fino alla messa inliquidazione nel giugno 2018, esclusivamente allo scopo di ottenere ilpagamento del compenso a lui spettante per l'attività di commercialistasvolta a favore della CMS SRL, che a sua volta curava gli interessi diazienda agricole sia per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, siaper i rapporti coi lavoratori (assunzioni e licenziamenti) e le pratiche diinfortunio, e non ha agito invece per il pagamento dell'indennità che glicompeteva per statuto in veste di amministratore.La circostanza che la CMS SRL in liquidazione avesse eccepito che in basead una disposizione statutaria (l'art.

22) fosse dovuto un incrementodell'indennità a quegli amministratori e soci che prestassero attivitàprofessionale a favore della società, non consentiva di modificare ilpetitum e la causa petendi fatti valere dall'Armellini.Numero registro generale 20456/2023Numero sezionale 737/2026Numero di raccolta generale 16076/2026Data pubblicazione 25/05/2026Le sentenze richiamate dalla Corte d'Appello di Brescia che hanno radicatola competenza in primo grado presso il Tribunale, sezione specializzata perle imprese, (Cass. n. 13956/2016; Cass. n. 2759/2016;

Cass.n.14369/2015) in base all'art. 3 comma 2 lettera a) del D. Lgs.n.168/2003, che si riferisce a rapporti connessi a rapporti societari relativialla costituzione, modificazione, o estinzione pur sempre dei rapportisocietari medesimi, e non a rapporti di natura professionale, come unaprestazione d'opera intellettuale per la quale il compenso énecessariamente commisurato alle prestazioni, facevano in realtàriferimento ad ipotesi in cui la controversia tra l'amministratore e lasocietà concerneva il compenso di amministratore e non la remunerazionedi attività professionale.Spese al merito.

P.Q.MLa Corte cassa la sentenza n. 1416/2023 della Corte d'Appello di Brescia,dichiara la competenza del Tribunale di Bergamo a decidere sul monitorioe sull'opposizione, e conseguentemente della Corte d'Appello di Brescia adecidere in secondo grado, e fissa per la riassunzione davanti ad essa iltermine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24.3.2026Il PresidenteGiuseppe Tedesco