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Ordinanza — n. 16044/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal without special power, causing cessation of litigation subject matter.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16044/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cessation of the subject matter of the dispute following the appellant's withdrawal of the appeal. Although the withdrawal was accepted by the opposing counsel, the court ruled that the appellant's lawyer lacked the specific power to renounce the proceedings under Article 390 of the Civil Procedure Code. Consequently, the court determined that the loss of interest in continuing the litigation justified terminating the case and compensating costs equally between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.; The withdrawal of a cassation appeal by a party's lawyer without a special power of renunciation does not extinguish the proceedings but evidences the cessation of the subject matter of the dispute, allowing the court to declare the case closed.

Parole chiave

Generato dall'IA
cessation of subject matter special power of renunciation withdrawal of appeal Civil Procedure Code costs compensation

Disposizioni normative citate

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Art. 390, second comma, cod. proc. civ.
Art. 82-84 c.p.c.
Art. 13 DPR n.115/2002

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 21/05/1976, n.1844
Cass. 26/03/2010, n. 7242
già Cass.21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242;
Cass. 20/01/2015, n. 901
Cass. 06/12/2004, n.22806
901): rivela, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interessedella ricorrente a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n.22806; Cass.
Cass. 11/10/2013, n. 23161
06/12/2004, n.22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass.
Cass. 27/07/2018, n. 19907
23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907)manifestato attraverso il difensore con l’atto di rinuncia -nel caso di specieaccettato dal difensore della controparte costituita-, che fonda unasituazione di cessazione della materia del contendere (cfr.
Cass. n.30640/2024

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Testo completo

Giuseppe Strianese-ricorrente-controAversa Berenice, rappresentato e difeso dall'avvocato dall’avvocataCarmen Maria Piscitelli e dall’avvocato Gerardo Grisi-controricorrente-nonché controIaccarino Giuseppe-intimato-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 1203/2019depositata il 09/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Numero registro generale 7223/2020Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16044/2026Data pubblicazione 25/05/2026Anna D’Urso ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte d’Appello di Salerno pubblicata in data 9.9.2019, di rigettodell’impugnazione della sentenza del Tribunale di Salerno che avevadichiarato inammissibili le domande proposte dall’odierna ricorrente;questa, in qualità di creditrice di Giuseppe Iaccarino, aveva chiesto ladeclaratoria di falsità del testamento olografo di Margherita Celentano conil quale l’unico bene immobile della defunta era stato lasciato a BereniceAversa, con lesione della legittima spettante al coniuge Giuseppe Iaccarino-solo usufruttuario-, con le pronunce conseguenti per riacquisire alpatrimonio del debitore quanto di sua spettanza.La Corte d’Appello di Salerno, come già il Tribunale, aveva ritenutoinsussistenti i presupposti dell’azione ex art.2900 c.p.c.Anna D’Urso ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattromotivi.Giuseppe Iaccarino è rimasto intimato.Berenice Aversa ha depositato controricorso, comunicandol’intervenuto decesso di Giuseppe Iaccarino.Prima dell’adunanza in camera di consiglio fissata per la discussionedel ricorso il difensore di Anna D’Urso ha depositato atto di rinuncia exart.390 c.p.c. e contestuale accettazione non sottoscritto dalle partipersonalmente ma sottoscritto dallo stesso legale e -per accettazione- daldifensore di Berenice Aversa -e, per gli eredi Iaccarino che non hannodepositato controricorso, dal legale che aveva rappresentato il de cuiusnelle fasi di merito-.RAGIONI DELLA DECISIONEI difensori delle parti, che hanno congiuntamente richiesto l’estinzionedel giudizio a seguito di rinuncia accettata, non sono muniti dello specificopotere di rinunciare agli atti del giudizio e di accettare la rinuncia -chedeve essere specificamente attribuito e non può essere quindi compresonel potere di transigere la controversia.Numero registro generale 7223/2020Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16044/2026Data pubblicazione 25/05/2026La mancanza in capo al difensore del mandato speciale a rinunziare e,in generale, l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390, secondocomma, cod. proc. civ., rendono l’atto di rinuncia inidoneo a produrrel’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass.21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242;

Cass.20/01/2015, n. 901): rivela, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interessedella ricorrente a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n.22806; Cass. 11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907)manifestato attraverso il difensore con l’atto di rinuncia -nel caso di specieaccettato dal difensore della controparte costituita-, che fonda unasituazione di cessazione della materia del contendere (cfr. ancora, direcente, Cass. n.30640/2024).La cessazione della materia del contendere presuppone infatti ilsopravvenire di circostanze comportanti il venir meno dell’interesse delleparti ad ottenere una pronuncia giudiziale di composizione della lite che,nel caso di specie, è stato legittimamente evidenziato, nello svolgimentodell’incarico professionale conferito loro e della rappresentanzaprocessuale delle parti che esso comprende, ex art.82-84 c.p.c., daiprocuratori della ricorrente e della controricorrente ed è stato giustificatocon il raggiungimento di una definizione pattizia della controversia.Deve essere quindi dichiarata, l’intervenuta cessazione della materiadel contendere: ciò rende ultronea, per irrilevanza, la valutazione dieventuali ulteriori questione, anche di carattere processuale.Si compensano integralmente tra le parti le spese del presente giudiziodi legittimità, come richiesto.Non sussistono i presupposti per l’applicazione del disposto dell’art.13DPR n.115/2002 perché il pagamento del doppio del contributo unificato èprevisto dalla norma richiamata a carico della parte la cui impugnazione,principale o incidentale, sia stata dichiarata inammissibile (per causeNumero registro generale 7223/2020Numero sezionale 714/2026Numero di raccolta generale 16044/2026Data pubblicazione 25/05/2026diverse da situazioni sopravvenute idonee ad incidere sulle condizionidell’azione) o improcedibile, o sia stata respinta nel merito.La Corte di Cassazione, sezione prima civile,-dichiara l’intervenuta cessazione della materia del contendere;-compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.3.2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco