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Ordinanza — n. 15872/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding late document production and future intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15872/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a lower court decision confirming a debt judgment. The appellant argued for violations of civil code provisions regarding document nature and procedural errors, but the court found the late document production claim inadmissible due to lack of prior mention in the trial record. Additionally, the claim regarding a future suspension request was dismissed as it did not pertain to the contested judgment itself.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3, 5 c.p.c.; Art. 183, s. 6 c.p.c.; The appeal is inadmissible if the ground of complaint concerns a fact not previously raised before the court of first instance or if it relates to a future procedural act rather than the judgment under review.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal late document production novelty of complaint future procedural intent civil code provisions procedural history requirement judgment under review censura dell'accertamento dei fatti

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 c.c.
Art. 2702 c.c.
Art. 2705 c.c.
Art. 2707 c.c.
Art. 2708 c.c.
Art. 2709 c.c.
Art. 360, n. 3 c.p.c.
in relazione alla natura dei documenti versati ingiudizio, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
in relazione alla natura dei documenti versati ingiudizio, con riferimento all’art. 360, primo comma, n.
Art. 183, s. 6 c.p.c.
Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’omesso e contraddittorioesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti - produzione tardiva di documenti rispetto allascadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., conriferimento all’art.
Art. 373 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804
Cass., Sez. 6-1, 13/6/2018, n. 15430
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Testo completo

pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. DavideOddo.– ricorrente –controMERCURI SALVATORE, in qualità di titolare della cessata MG Costruzioni diMercuri Salvatore, rappresentata e difesa dall’avv. Davide LorenzoRiccardi.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 468/2021pubblicata il 26/4/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/5/2026dalla dott.ssa Valeria Pirari;RILEVATO CHE:1. M.G. Costruzioni di Mercuri Salvatore chiese e ottenne dal Tribunale diImperia il decreto ingiuntivo n. 340/2015, con il quale ingiunse a BNGEdilizia ecologica s.r.l. il pagamento della somma di euro 12.565,00, qualeresiduo corrispettivo di opere in subappalto.Numero registro generale 17915/2021Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 15872/2026Data pubblicazione 23/05/2026Il Tribunale di Imperia respinse l’opposizione proposta dalla societàingiunta con la sentenza n. 680/2018 dal 21/11/2018.Il giudizio di appello, instaurato da BNG Edilizia Ecologica s.r.l., siconcluse, nella resistenza di Salvatore Mercuri, titolare della M.G.Costruzioni nel frattempo cessata, con la sentenza n. 468/2021,pubblicata il 26/04/2021, con la quale la Corte d’Appello di Genovarespinse il gravame.La sentenza dichiarò che, incontestati i corrispettivi dovuti, l’opponentenon aveva fornito la prova degli intervenuti pagamenti; quindi, per ladeterminazione degli acconti non poteva che farsi riferimento alleproduzioni del creditore e non potevano essere considerati i pagamenti incontanti allegati dall’appellante, stante l’inammissibilità delle prove oralisul punto.2.

Contro la sentenza B.N.G. Edilizia Ecologica s.r.l. ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo a cinque motivi.Salvatore Mercuri, in qualità di titolare della cessata M.G. Costruzioni diMercuri Salvatore, ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.All’esito della camera di consiglio del 6/5/2026 la Corte ha riservato ildeposito dell’ordinanza.CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione di norma di diritto - errore nell'interpretazione e applicazione,al caso di specie, delle disposizioni di cui agli artt. 2697, 2702, 2705,2707, 2708 e 2709 c.c. in relazione alla natura dei documenti versati ingiudizio, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché igiudici di merito avevano attribuito natura confessoria a entrambi idocumenti del 30/4/2014 e del 31/1/2014 realizzati e inoltrati ocomunque allegati dalla creditrice; ciò, senza considerare che soltanto ilprimo aveva data comprovata da vari elementi (invio telematico inNumero registro generale 17915/2021Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 15872/2026Data pubblicazione 23/05/2026allegato a missiva, menzione del documento nella successivacorrispondenza intercorsa tra le parti e riconoscimento esplicito delcreditore nella propria comparsa di costituzione), mentre il secondo, oltrea essere stato prodotto dalla creditrice soltanto con la sua costituzione ingiudizio del 15/12/2015, era un mero atto unilaterale della stessa, unasorta di riepilogo privo di valenza probatoria ed erroneamente datato,come affermato dai giudici di merito.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsaapplicazione del disposto di cui agli artt. 2697, 2702, 2705, 2707, 2708 e2709 c.c. inerenti all'efficacia probatoria dei documenti versati in giudizio,con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., per avere i giudicidi merito privilegiato un banale conteggio della creditrice, quello del3/1/2014, privo della sottoscrizione delle parti (debitore e creditore) ederroneamente datato, e non invece la scrittura del 30/4/2014, provenientecertamente dal creditore e acclarante la consistenza del proprio credito aquella data, provvedendo addirittura ad attribuire a quest’ultimo una datadiversa al solo fine di renderlo compatibile con quello privo di valenzaconfessoria.3.

I primi due motivi, da trattare congiuntamente in ragione della strettaconnessione, sono infondati.Si legge nella sentenza impugnata che i giudici di merito, dopo avereconsiderato che gli importi dovuti non erano contestati e che la creditricenon aveva provato alcun pagamento, hanno fondato la decisione sullascrittura del 30/4/2014, prodotta dalla creditrice; hanno considerato chela scrittura recava evidentemente la data sbagliata di un anno e dovevaritenersi formata il 30-4-2015, poiché conteneva l’elenco degli accontiricevuti per l’importo complessivo di euro 115.500,00, somma identica aquella derivante dal conteggio apparentemente datato 31/1/2014, maformato in realtà il 31/1/2015, giacché conteneva pagamenti eseguitisuccessivamente alla data del 31/1/2014, tra i quali quello del 28/8/2014Numero registro generale 17915/2021Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 15872/2026Data pubblicazione 23/05/2026per l’importo di euro 6.000,00 eseguito con bonifico, oltre a una serie dialtri pagamenti che ha elencato.Al riguardo, va innanzitutto premesso il principio generale che regola lacondanna all’adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive,applicabile anche al contratto di appalto (o subappalto, come nellaspecie), secondo il quale la parte che chiede in giudizio l’esecuzione dellaprestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamentematurato) non deve essere, a sua volta, inadempiente; ha, piuttosto,l’onere di offrire l’esecuzione della propria prestazione, se le prestazionidevono essere eseguite contestualmente, ovvero di dimostrare di avereadempiuto la propria obbligazione, se questa, come avviene perl’appaltatore, precede l’adempimento in ordine al pagamento delcorrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass.

Sez. 1, Ordinanza n. 7763del 22/3/2024; Cass. Sez. 1, Ordinanza, n. 15287 del 31/5/2024).Nella specie, non è in contestazione né il titolo della pretesa creditoria(ossia la sussistenza di un contratto di subappalto), né l’esecuzione deilavori da parte della ditta subappaltatrice, né l’entità del relativocorrispettivo; è in discussione la sola entità del corrispettivo ancoradovuto dalla subappaltante, la quale aveva sostenuto di avere corrispostosomme ulteriori rispetto a quelle riconosciute dalla ditta subappaltatricecome già ricevute e che, quindi, aveva anche l’onere di dimostrare diavere corrisposto quelle somme.E’ altresì vero che la "ricognizione di (minor) debito altrui" non ha valenzaconfessoria, ma quella di negozio unilaterale recettizio, da cui derivano, afavore del debitore destinatario della dichiarazione, effetti analoghi a quelliprevisti dall'art. 1988 c.c., in quanto dispensa colui a cui favore è fattadall’onere di provare, per quanto qui interessa, l’entità dell’obbligazionenei limiti dell’importo riconosciuto come dovuto, salvo diversoaccertamento in sede giudiziale, non avendo siffatto documento nécontenuto dispositivo, né valenza di prova legale (Cass., Sez. 1,Numero registro generale 17915/2021Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 15872/2026Data pubblicazione 23/05/202615/7/2016, n. 14533).

Da ciò consegue che l’efficacia probatoria ricavabileda quel documento si ferma alla sola parte di credito asseritamenteonorato, restando a carico della debitrice l’onere di dimostrare di avereprovveduto al pagamento anche del saldo; tale onere i giudici di merito,con giudizio di fatto non sindacabile in questa sede, hanno ritenuto nonassolto dalla società subappaltante. Infatti, la lettura dei documentiprovenienti dal subappaltatore creditore, come proposta dalla ricorrente alfine di sostenere che dagli stessi risulterebbe il pagamento di accontiulteriori rispetto a quelli conteggiati, si pone nell’ambito dell’accertamentodi fatto, estraneo al vizio di violazione di legge come prospettato con ilprimo e il secondo motivo.4.

Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta l'omesso o contraddittorioesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti - natura, collocazione temporale e valenzaprocessuale di documenti prodotti in giudizio -, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 5), c.p.c.; ciò, per avere i giudici di merito fondato ladecisione su due documenti del 2014 di cui hanno ritenuto di posticipare ladata di un anno, siccome contenenti pagamenti successivi alle date in essiindicate, senza considerare che i due documenti avevano valenza inversa,che la data del primo era attestata dal suo invio telematico e che questoaveva valenza di confessione stragiudiziale, con conseguente assenza dimotivazione sul punto.4.1.

Il terzo motivo è infondato.Pur ritenuto che non ricorra la preclusione della c.d. «doppia conforme»,prevista dall’art. 348-ter, quinto comma, c.p.c., da applicare nellafattispecie ratione temporis, per avere la ricorrente indicato le ragioni difatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e dellasentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra lorodiverse, deve escludersi che i giudici abbiano omesso di valutare l’aspettoevidenziato con la terza censura. Infatti, la sentenza impugnata haNumero registro generale 17915/2021Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 15872/2026Data pubblicazione 23/05/2026chiaramente argomentato in modo plausibile sulle ragioni per le quali haritenuto che il documento esaminato fosse stato formato successivamentealla data in esso impressa, siccome contenente l’indicazione di pagamentidi certo eseguiti posteriormente alla data impressa, in quanto si trattavadi pagamenti attestati da bonifico e da assegni; quindi, non si verte inipotesi di omesso esame, ma di apprezzamento delle risultanze istruttorie,riservato al giudice di merito e insindacabile in questa sede, perché svoltoin termini immuni da vizi logici e giuridici.5.

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta l’omesso e contraddittorioesame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti - produzione tardiva di documenti rispetto allascadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c., conriferimento all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; ciò, per avere i giudicidi merito ammesso documenti ancorché prodotti dalla parte avversasuccessivamente alla scadenza dei termini ex art. 183 c.p.c., cometempestivamente rilevato dalla ricorrente.5.1. In via assorbente rispetto a ogni questione in ordine alla correttaqualificazione del motivo, si evidenzia che nella sentenza impugnata nonvi è alcun richiamo al fatto della tardiva produzione documentale, nondescritta nella parte relativa allo svolgimento del processo, né trattatanella parte riguardante la decisione.Ciò comporta che, implicando la questione un accertamento di fatto, laparte ricorrente, nel proporla in sede di legittimità, avrebbe dovuto, al finedi evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, nonsolo allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice dimerito, ma anche indicare in quale atto del giudizio precedente lo avessefatto, onde consentire a questa Corte di controllare ex actis la veridicità ditale asserzione (Cass., Sez. 6-5, 13/12/2019, n. 32804;

Cass., Sez. 6-1,13/6/2018, n. 15430).Numero registro generale 17915/2021Numero sezionale 1158/2026Numero di raccolta generale 15872/2026Data pubblicazione 23/05/2026Non avendo la parte ricorrente provveduto in tal senso, la censura è sottoquesto profilo inammissibile per novità.6. Con quello numerato come quinto motivo di ricorso, si afferma chesarebbe stata presentata alla Corte genovese istanza di sospensiva ex art.373 c.p.c. della sentenza gravata, alla luce delle censure illustrate.6.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non afferente alla sentenzaimpugnata, ma contenente un mero proposito futuro.7.

In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto perla proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agliesborsi liquidati in euro 200,00 e agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente diulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, il 6/5/2026.La PresidenteLinalisa Cavallino