Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15815/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares appeal null for lack of integrated adversarial proceedings against non-appealing co-condominiums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15815/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the second-instance judgment null and remanded the case to the Court of Appeal of Messina for a new hearing. The appellants argued that the appellate court erred by failing to integrate the adversarial proceedings of other co-condominiums who did not appeal the first-instance decision. The court ruled that because the original assembly resolution was challenged by more owners than those appealing, the second-instance judge was legally required to ensure all co-owners were heard before deciding.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 4: When an assembly resolution of a co-ownership community is challenged by some but not all co-owners, the second-instance judge must integrate the adversarial proceedings against the non-appealing co-owners, who are considered necessary parties to an indivisible action.

Parole chiave

Generato dall'IA
co-ownership assembly resolution indivisible action integration of adversarial proceedings necessary party co-ownership nullity of second instance judgment

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 4
Il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 360 c.p.c.n.
Art. 1123 c.c.
finalizzato a evitare una situazione di pericolo per la privataincolumità di tutti i condomini, sicché essa doveva essere ripartita secondoquanto disposto dall’art. 1123 c.c., primo comma, c.c.
art. 1123 c.c
finalizzato a evitare una situazione di pericolo per la privataincolumità di tutti i condomini, sicché essa doveva essere ripartita secondoquanto disposto dall’art. 1123 c.c., primo comma, c.c.
art. 360 c.p
Il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 360 c.p.c.n.
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 13331/2000
Cass. n. 13331/2000; Cass.
Cass. n. 2961/2002
13331/2000; Cass. n. 2961/2002; Cass.
Cass. n. 2859/2016
Cass. n. 22370/2017
n.2859/2016; Cass. n. 22370/2017; in tema di litisconsorzio processualeper il caso di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunionead opera di una pluralità di comunisti, si veda anche: Cass.
Cass. n. 6627/2026

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

te-controCondomino Il Gabbiano di Messina in persona dell’amministratore protempore, Zappalà Giuseppe, Caruso Gabriella, Caratozzolo Rosario, PapaGianluca-intimati-avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 416/2020depositata il 19/10/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere Davide De Giorgio.Numero registro generale 29179/2021Numero sezionale 1224/2026Numero di raccolta generale 15815/2026Data pubblicazione 22/05/2026Nel 2007, Alberto Puglisi, Giuseppe Zappalà, Gabriella Caruso, RosarioCaratozzolo e Gianluca Papa, unitamente ad altri soggetti, tutti qualiproprietari di alcuni appartamenti facenti parte del Lotto 2 (pal.

C, D ed E)del Condominio “Il Gabbiano” di via Consolare Pompea n. 473, Messina,hanno citato in giudizio il predetto Condominio, domandando emettersipronuncia di nullità o annullamento di una delibera assembleare diripartizione di spese, assunta in data 21 febbraio 2007, delibera cheprevedeva, in particolare, il riparto tra tutti i condomini delle spese legalirelative all’azione giudiziaria intrapresa per ottenere la messa in sicurezzadi un muro di contenimento, realizzato sul terreno posto a monte dellapalazzina B del complesso edilizio.Nella resistenza del Condominio, con la sentenza di primo grado, ilTribunale ha rigettato la domanda e ha condannato gli attori al pagamentodelle spese processuali.A seguito di impugnazione da parte di Alberto Puglisi, Giuseppe Zappalà,Gabriella Caruso, Rosario Caratozzolo e Gianluca Papa, ma non anche daparte degli altri attori, nella resistenza del Condominio “Il Gabbiano”, laCorte d’appello di Messina, con sentenza n. 416/2020 pubblicata il giorno19.10.2020, ha rigettato l’appello e ha condannato gli appellanti alpagamento delle spese processuali.Nella motivazione, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, si èritenuto che la spesa oggetto della delibera riguardasse non già lasemplice manutenzione di spazi di pertinenza del primo o del secondolotto del Condominio, ma le spese legali sostenute per un ricorso ex art.700 c.p.c. finalizzato a evitare una situazione di pericolo per la privataincolumità di tutti i condomini, sicché essa doveva essere ripartita secondoquanto disposto dall’art. 1123 c.c., primo comma, c.c. Invero, il crollo,finanche parziale, del muro soprastante, avrebbe coinvolto non già zone diesclusiva proprietà della palazzina B del complesso, ma un’area comune aNumero registro generale 29179/2021Numero sezionale 1224/2026Numero di raccolta generale 15815/2026Data pubblicazione 22/05/2026tutti i condomini, non ricompresa nel regolamento di condominio, nellaparte in cui lo stesso fa riferimento agli spazi verdi (a monte dellepalazzine) o strade e parcheggi.Alberto Puglisi ha proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultimasentenza sulla scorta di due motivi.Gli intimati non hanno svolto attività difensive in questa sede.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo è rubricato come segue: violazione dell’art. 360 c.p.c.n. 4 per falsa applicazione degli artt. 102 e 331 c.p.c., nonché nullità dellasentenza e/o procedimento, per non essere stata ordinata in appellol’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti […] cheavevano, unitamente a Puglisi Alberto, Zappalà Giuseppe, CarusoGabriella, Caratozzolo Rosario e Papa Gianluca, proposto domandaoriginaria dinanzi al Tribunale di Messina.Il motivo è fondato.Sul punto deve rilevarsi che costituisce orientamento consolidato dilegittimità quello secondo cui, in tema di condominio, l'impugnativa di unadelibera assembleare proposta da una pluralità di condomini determinauna situazione di litisconsorzio processuale tra gli stessi, fondato sullanecessità di evitare eventuali giudicati contrastanti in merito allalegittimità della deliberazione, sicché, ove la sentenza che ha statuito sutale impugnativa venga appellata da alcuni soltanto di tali condomini, ilgiudice di secondo grado deve disporre, ex art. 331 c.p.c., l'integrazionedel contraddittorio nei confronti degli altri, quali parti di una causainscindibile (cfr.:

Cass. n. 13331/2000; Cass. n. 2961/2002; Cass. n.2859/2016; Cass. n. 22370/2017; in tema di litisconsorzio processualeper il caso di impugnazione di deliberazioni assembleari di una comunionead opera di una pluralità di comunisti, si veda anche: Cass. n.6627/2026).Numero registro generale 29179/2021Numero sezionale 1224/2026Numero di raccolta generale 15815/2026Data pubblicazione 22/05/2026Pertanto, risultando che l’impugnazione della delibera assembleare erastata proposta in primo grado da un numero maggiore di condominirispetto agli appellanti, la Corte d’appello ha errato nel decidere la causasenza ordinare la previa integrazione del contraddittorio ex art. 331 c.p.c.2.

Il secondo motivo è rubricato come segue: violazione e falsaapplicazione dell’art. 360 c.p.c. n. 3 e n. 5 per violazione dell’art. 1136c.c., commi 2 e 3, nonché omessa, insufficiente o contraddittoriamotivazione della sentenza impugnata, con riferimento all’invalidità delladelibera impugnata. Erronea applicazione della legge in ragione dellacarente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, sottol’aspetto del vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto didiscussione tra le parti.Secondo il ricorrente, premesso che ciascuno dei due lotti da cui eracostituito il Condominio comprendeva spazi su cui i comproprietaridell’altro lotto non erano titolari di alcun diritto, doveva rilevarsi che laproposizione del procedimento cautelare era stata deliberataesclusivamente dai comproprietari del primo lotto, unici titolari della zonaminacciata dal pericolo di crollo del muro di contenimento oggetto di talecausa; la Corte d’appello, nell’affermare il contrario, aveva travisato lerisultanze della documentazione acquisita.Il motivo è assorbito, visto che, dovendo la Corte di merito procedere adun nuovo esame dell’appello, previa integrazione del contraddittorio, lastessa avrà modo di rivalutare anche le circostanze in questione.3.

Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al primomotivo, assorbito il secondo.Va dunque dichiarata la nullità della sentenza impugnata e del giudizio disecondo grado, con rinvio alla Corte d’appello di Messina, in diversacomposizione, affinché provveda sull’appello previa integrazione delcontraddittorio ex art. 331 del codice di rito.Numero registro generale 29179/2021Numero sezionale 1224/2026Numero di raccolta generale 15815/2026Data pubblicazione 22/05/2026Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sullespese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il restante; dichiarala nullità della sentenza impugnata e del giudizio di secondo grado e rinviaalla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, cui demanda diprovvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civiledella Corte di cassazione, in data 12 maggio 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa