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Ordinanza — n. 15530/2026 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15530/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15530/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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nte -controQBE EUROPE SA/NV, già QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA;- intimata -avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI BENEVENTO nel giudizioiscritto al n.987/2019, depositata il 5/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’11/9/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;Numero registro generale 2293/2020Numero sezionale 2185/2025Numero di raccolta generale 15530/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MICHELEDI MAURO che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio perrinuncia al ricorso;rilevato che:- l’avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 15530/2026 — snciv · Corte di Cassazione: D’Arienzo ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo a quattro motivi; QBE Europe SA/NV,Rappresentanza Generale per l’Italia non ha svolto difese;- della causa è stata fissata la trattazione all’odierna pubblicaudienza e il Pubblico ministero ha chiesto, nella sua requisitoria scritta,l’accoglimento del ricorso;- con atto del 21/7/25 il ricorrente ha rinunciato al ricorso peraccordo transattivo stragiudiziale intervenuto con la società e chiestol’estinzione del giudizio con compensazione di spese; all’udienzaodierna il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta;considerato che:Ric. 2020 n. 2293 sez.

Parole chiave

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indennità assicurativa riduzione della prestazione d'assicurazione assicurazione responsabilità civile professionale domanda di prestazione d'assicurazione calcolo del guadagno assicurato branca d'attività con diritto all'indennità
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Testo completo

nte -controQBE EUROPE SA/NV, già QBE INSURANCE EUROPE LIMITED,RAPPRESENTANZA GENERALE PER L’ITALIA;- intimata -avverso l’ordinanza resa dal TRIBUNALE DI BENEVENTO nel giudizioiscritto al n.987/2019, depositata il 5/12/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienzadell’11/9/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA;Numero registro generale 2293/2020Numero sezionale 2185/2025Numero di raccolta generale 15530/2026Data pubblicazione 21/05/2026sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale MICHELEDI MAURO che ha chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio perrinuncia al ricorso;rilevato che:- l’avv.

Luigi D’Arienzo ha chiesto al Tribunale di Benevento laliquidazione del compenso professionale per l’attività professionale dalui svolta in favore di QBE Europe SA/NV, Rappresentanza Generale perl’Italia, per essere sorto, con quest’ultima, un contrastosull’ammontare a lui spettante; in particolare, ha sostenuto che, inconsiderazione del valore della domanda nel giudizio in cui aveva difesola società, il suo compenso dovesse essere liquidato in applicazione deiparametri fissati per lo scaglione da un milione a due milioni di euro,mentre per la sua assistita il valore della controversia doveva ritenersiindeterminabile;- con ordinanza depositata il 5/12/2019, il Tribunale ha ritenutola causa di valore indeterminabile e applicato i parametri delloscaglione da euro 26.001,00 a euro 52.000,00, così accogliendoparzialmente la sua domanda e compensando per metà le spese;- avverso quest’ordinanza l’avv.

D’Arienzo ha proposto ricorsoper cassazione, affidandolo a quattro motivi; QBE Europe SA/NV,Rappresentanza Generale per l’Italia non ha svolto difese;- della causa è stata fissata la trattazione all’odierna pubblicaudienza e il Pubblico ministero ha chiesto, nella sua requisitoria scritta,l’accoglimento del ricorso;- con atto del 21/7/25 il ricorrente ha rinunciato al ricorso peraccordo transattivo stragiudiziale intervenuto con la società e chiestol’estinzione del giudizio con compensazione di spese; all’udienzaodierna il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta;considerato che:Ric. 2020 n. 2293 sez.

S2 - ud. 11-9-2025 -2-Numero registro generale 2293/2020Numero sezionale 2185/2025Numero di raccolta generale 15530/2026Data pubblicazione 21/05/2026- non è necessario riportare in dettaglio i motivi di ricorso perchéla rinuncia, formulata dal ricorrente in proprio, quale difensore di séstesso, è rituale e non vi è luogo a statuizione sulle spese perché lasocietà non ha svolto difese;- in caso di rinuncia al ricorso per cassazione non trovaapplicazione l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdottodall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, in quanto tale misurasi applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della suadeclaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misuraeccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e nonsuscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Sez.

U,n. 4315 del 20/02/2020). P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della secondasezione civile della Corte suprema di Cassazione dell’11 settembre2025.Il Consigliere rel. est. Il PresidentePatrizia Papa Felice MannaRic. 2020 n. 2293 sez. S2 - ud. 11-9-2025 -3-