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Ordinanza — n. 15452/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows late document production in summary proceedings, rejecting the lower court's preclusion ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15452/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court overturned the Naples Court of Appeal's dismissal of a fee claim against Nusco S.p.A., ruling that the lower court erred in excluding late documentary evidence. The appellants argued that additional documents submitted after the initial defense were admissible, while the respondent contended they were barred by procedural preclusion and the statute of limitations. The Court held that Article 702 bis of the Civil Procedure Code does not impose a strict deadline for evidence in summary proceedings, thereby invalidating the lower court's decision to reject the supplementary proof.

Regesto Legislator

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Art. 702 bis cod. proc. civ.; Art. 14 d.lgs. n. 150/2011: The provision requiring specific proof indications in summary proceedings does not create a preclusive rule; thus, subsequent document production remains admissible until the judgment is pronounced.

Parole chiave

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summary proceedings procedural preclusion documentary evidence statute of limitations civil procedure code fee compensation appellate review responsabilità per debiti ereditari

Disposizioni normative citate

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Art. 702 bis cod. proc. civ.
30-6-2025 -3-Numero registro generale 18800/2020Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 15452/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così decidendo, non ha deciso in conformità con la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui, nel procedimento sommariodi cognizione, l'art. 702 bis cod.
Art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Con ricorso ex art. 14 d.lgs.
Art. 3 d.lgs. n. 150/2011
150 del 2011, per cui la legge disponel’obbligo di attenersi alle forme del procedimento sommario, senzaquindi alcuna possibilità di conversione (come disposto dall’art. 3, co.1 del d.
Art. 360 cod. proc. civ.
3 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui idue avvocati hanno lamentato l’omesso esame della memoriaRic.
d.lgs. n. 231/2002
art. 14 d.lgs. n. 150/2011
Con ricorso ex art. 14 d.lgs.
articolo 360 cod. proc. civ
4 del commaprimo dell'articolo 360 cod. proc. civ., Domenico Ruocco e CarmineGiuliano hanno denunciato la violazione degli articoli 702 bis e 702 tercod.
art. 702 bis cod. proc. civ
30-6-2025 -3-Numero registro generale 18800/2020Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 15452/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così decidendo, non ha deciso in conformità con la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui, nel procedimento sommariodi cognizione, l'art. 702 bis cod.
art. 702-ter cod. proc. civ
30-6-2025 -3-Numero registro generale 18800/2020Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 15452/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così decidendo, non ha deciso in conformità con la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui, nel procedimento sommariodi cognizione, l'art. 702 bis cod.
art. 360 cod. proc. civ
3 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui idue avvocati hanno lamentato l’omesso esame della memoriaRic.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 2, n. 19226 del 12/07/2024
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Testo completo

i in Roma, via Emilia 47, presso lo studio dell'avv. FrancescaTomassini, ognuno rappresentato e difeso da sé stesso, con indicazionedegli indirizzi pec;- ricorrenti -controNUSCO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in Roma, via Sebastiano Veniero n. 8, pressolo studio dell'avv. Saverio Siniscalchi dal quale è rappresentata e difesagiusta procura allegata al controricorso, con indicazione dell’indirizzopec;- controricorrente -Numero registro generale 18800/2020Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 15452/2026Data pubblicazione 20/05/2026avverso l’ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, resa nelgiudizio n. 3912/2019 RGACC, pubblicata il 10/3/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del30/6/2025 dal consigliere PATRIZIA PAPA.1.

Con ricorso ex art. 14 d.lgs. n. 150/2011, gli avvocatiDomenico Ruocco e Carmine Giuliano convennero in giudizio, dinnanzialla Corte di Appello di Napoli, la Nusco s.p.a., chiedendone lacondanna al pagamento, in loro favore, della complessiva somma dieuro 22.952,76 comprensiva di IVA e CPA e al netto della ritenutad'acconto, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo dicompenso spettante per l'attività espletata in suo favore in tre diversigiudizi svoltisi dinnanzi alla stessa Corte.1.1. La società resistette, contestando la sua legittimazionepassiva rispetto ai compensi professionali pretesi per due giudiziindicati in domanda, per essere stata l’attività professionale svolta infavore della sua dante causa e i relativi debiti non compresi nell’oggettodella cessione di ramo d’azienda; eccepì, quindi, la prescrizionepresuntiva rispetto ai compensi relativi al terzo giudizio.1.2.

In risposta alle eccezioni di parte convenuta, primadell'udienza di discussione, i due avvocati ricorrenti depositarono unamemoria integrativa con documentazione aggiuntiva, allo scopo dicomprovare la successione della Nusco s.p.a. in tutte le posizioni attivee passive della cessata Nusco Porte Spa e l’interruzione del termine diprescrizione.2. Con ordinanza del 3 marzo 2020, pubblicata il 10 marzo 2020,la Corte d'Appello di Napoli rigettò la domanda. Per quel che ancora quirileva, ritenne inammissibile la produzione documentale aggiuntiva perdovere essere ogni difesa e istanza probatoria formulata nei soli attiintroduttivi; quindi dichiarò il difetto di legittimazione passiva dellaRic. 2020 n. 18800 sez.

S2 - ud. 30-6-2025 -2-Numero registro generale 18800/2020Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 15452/2026Data pubblicazione 20/05/2026società convenuta Nusco s.p.a. perché i crediti azionati erano relativi acontratti e posizioni debitorie della cui cessione dalla Nusco Porte s.p.a.non risultava prova e accolse l'eccezione di prescrizione presuntivarispetto al terzo giudizio, in difetto di tempestiva prova dell’intervenutainterruzione.3. Avverso quest’ordinanza gli avvocati Domenico Ruocco eCarmine Giuliano hanno proposto ricorso per cassazione affidandolo aquattro motivi a cui Nusco s.p.a. ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, articolato in riferimento al n. 4 del commaprimo dell'articolo 360 cod. proc. civ., Domenico Ruocco e CarmineGiuliano hanno denunciato la violazione degli articoli 702 bis e 702 tercod. proc. civ. per avere la Corte ritenuta sussistente una preclusioneassertiva dopo l’atto introduttivo e perciò inammissibili le allegazioni infatto svolte nella memoria aggiuntiva, seppure depositata prima dellaudienza di decisione e discussione.1.2. Con il secondo motivo articolato in riferimento al numero 3, iricorrenti hanno lamentato la violazione degli stessi articoli per averela Corte d’appello ritenuto tardiva la produzione documentale offerta,sebbene prodotta prima dell’udienza di discussione.2.

I due motivi, che possono essere trattati congiuntamente percontinuità di argomentazione, sono fondati.La Corte d’appello ha rigettato la domanda riscontrando un difettodi prova perché ha ritenuto operassero presunzioni assertive eprobatorie dopo il deposito dell’atto introduttivo e non ha perciòesaminato né i fatti allegati con la memoria depositata dai duericorrenti prima dell’udienza di discussione, né i documenti prodottinello stesso termine per contrastare le eccezioni di difetto dilegittimazione passiva e di prescrizione presuntiva.Ric. 2020 n. 18800 sez.

S2 - ud. 30-6-2025 -3-Numero registro generale 18800/2020Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 15452/2026Data pubblicazione 20/05/2026Così decidendo, non ha deciso in conformità con la giurisprudenzaconsolidata di questa Corte secondo cui, nel procedimento sommariodi cognizione, l'art. 702 bis cod. proc. civ., laddove dispone, ai commi1 e 4, che ricorso e comparsa di risposta contengano, fra l'altro,l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali attore e convenutointendano avvalersi, come dei documenti offerti in comunicazione, nonprevede una preclusione istruttoria e quindi non comporta, in caso diomissione, alcuna decadenza; ne consegue l'ammissibilità dellaproduzione documentale successiva al deposito del primo atto difensivoe fino alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter cod. proc. civ.In particolare, il principio è stato ribadito anche per il procedimento dicui all’art. 14 del d. lgs. n. 150 del 2011, per cui la legge disponel’obbligo di attenersi alle forme del procedimento sommario, senzaquindi alcuna possibilità di conversione (come disposto dall’art. 3, co.1 del d. lgs. n. 150/2011, nella formulazione applicabile rationetemporis): neppure in tale procedimento, pertanto, è dato invocarequell’esigenza di discovery probatoria funzionale a permettere unatempestiva valutazione del giudice che giustifichi l’introduzione in viameramente interpretativa di una preclusione processuale (Cass.

Sez.2, n. 19226 del 12/07/2024, con indicazione dei precedenti rilevanti).La ricostruzione dell’operatività della norma in tal senso, peraltro,è conseguente alla necessità di interpretazione restrittiva dellepreclusioni a carico delle parti, a sua volta dovuta alla garanzia di unrimedio effettivo, sicché non possono individuarsi decadenze epreclusioni che non siano espressamente previste dalle norme.L’ordinanza impugnata deve essere cassata perché difforme daiprincipi suesposti.3. In conseguenza, è assorbito il terzo motivo, articolato inriferimento al n. 3 del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., con cui idue avvocati hanno lamentato l’omesso esame della memoriaRic. 2020 n. 18800 sez.

S2 - ud. 30-6-2025 -4-Numero registro generale 18800/2020Numero sezionale 1955/2025Numero di raccolta generale 15452/2026Data pubblicazione 20/05/2026depositata in data 25/11/2019 e dei documenti ad essa allegati e delquarto e ultimo motivo con cui i ricorrenti hanno sostenuto inriferimento al n. 5 l'omesso esame delle prove prodotte rispetto allainterruzione della prescrizione presuntiva.4. Il ricorso è perciò accolto nei primi due motivi, assorbiti i restantie l’ordinanza impugnata è cassata, con rinvio alla Corte d’appello diNapoli, in diversa composizione, perché provveda al riesame delladomanda dei due avvocati ricorrenti in applicazione dei principi indicati.Statuendo in rinvio, la Corte d’appello regolerà anche le spese dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti;cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, indiversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione, del 30 giugno 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2020 n. 18800 sez. S2 - ud. 30-6-2025 -5-