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Ordinanza — n. 15435/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses suspension of civil trial due to lack of necessary pre-judicial link with testament falsity case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15435/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's order suspending the civil trial regarding property consolidation and damage compensation. The appellant argued that the outcome of the testament falsity case was necessary to establish her standing as the property owner. The court rejected this, ruling that the two disputes lack the strict logical and legal dependency required for a necessary pre-judicial suspension under Article 295 of the Civil Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; The suspension of a civil trial is justified only when the other proceeding is pending and its resolution is a necessary antecedent logically and legally determining the outcome of the suspended case, not merely factually coincident.

Parole chiave

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necessary pre-judicial suspension Article 295 Civil Procedure Code testament falsity standing as property owner logical legal dependency conflict of judgments annulment of suspension order

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 295 c.p.c.
32996/2023, che parte dal condivisibilepresupposto secondo cui L'art. 295 cod.
Art. 112 c.p.c.
Art. 42 c.p.c.
Il Tribunale aditoaveva sospeso il procedimento sul presupposto che fosse necessariamentepregiudiziale ad esso la definizione della controversia relativaall’impugnazione del testamento.Luisa Rotondo ha proposto ricorso ex art. 42 c.p.c.
art. 42 c.p
Il Tribunale aditoaveva sospeso il procedimento sul presupposto che fosse necessariamentepregiudiziale ad esso la definizione della controversia relativaall’impugnazione del testamento.Luisa Rotondo ha proposto ricorso ex art. 42 c.p.c.
art. 112 c.p
art. 295 c.p
32996/2023, che parte dal condivisibilepresupposto secondo cui L'art. 295 cod.
art. 295 cod. proc. civ
32996/2023, che parte dal condivisibilepresupposto secondo cui L'art. 295 cod.
art. 1358 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6844/2012
Cass. n. 17235/2014

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Testo completo

tale alla PEC: avv.luisarotondi@pec.it;-ricorrente-controAntonio Peruzzi, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Torreunitamente all’avvocato Salvatore Guzzi -domicilio digitale alle PEC:salvatoreguzzi@avvocatinapoli.legalmail.it emassimotorre@ordineavvocatiroma.org;-controricorrente-nonché controCondominio di Via Concezione a Montecalvario n. 14 Napoli in personadell’amministratore pro tempore;-intimato-avverso l’ordinanza di sospensione del Tribunale di Napoli pronunciata nelprocedimento civile RG n.4187/2024, depositata il 24/09/2024.Numero registro generale 23402/2024Numero sezionale 2547/2025Numero di raccolta generale 15435/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/10/2025 dalConsigliere Tiziana Maccarrone.Luisa Rotondo aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Napoliil Condominio di via Concezione a Montecalvario n. 14, sito in Napoli,chiedendo il risarcimento dei danni verificati in sede di accertamentotecnico preventivo e l’autorizzazione a provvedere alle spese diconsolidamento dell’immobile, negate dagli altri condomini; l’attrice avevaacquistato la proprietà dell’alloggio facente parte del fabbricatocondominiale da Giorgio Migliaccio, erede di Bice Pelini in base ad untestamento olografo del 2000, pubblicato; essendo stato il testamentoimpugnato, sul presupposto della sua falsità, dagli eredi legittimi etestamentari Wilma, Ida Marena e Antonio Peruzzi, il contratto dicompravendita era stato sottoposto a condizione risolutiva conobbligazione restitutoria di origine pattizia, per il caso di accertamentodefinitivo della falsità del testamento.

In causa era intervenuto AntonioPeruzzi - che diverrebbe comproprietario del bene acquistato dall’attrice,in ipotesi di accertamento di testamento falso - che aveva contestato lasussistenza di legittimazione attiva di Luisa Rotondo. Il Tribunale aditoaveva sospeso il procedimento sul presupposto che fosse necessariamentepregiudiziale ad esso la definizione della controversia relativaall’impugnazione del testamento.Luisa Rotondo ha proposto ricorso ex art. 42 c.p.c. nei confronti delprovvedimento di sospensione del giudizio, fondandolo su un unico motivoarticolato in più profili, quali: -) l’inesistenza dei presupposti dellapregiudizialità necessaria tra la sussistenza di legittimazione attivadell’attrice alla proposizione della domanda risarcitoria/autorizzativadell’intervento di consolidamento statico e la definizione della causa diimpugnazione del testamento, costituente il titolo del diritto di proprietàNumero registro generale 23402/2024Numero sezionale 2547/2025Numero di raccolta generale 15435/2026Data pubblicazione 20/05/2026del suo dante causa; -) la sostanziale trasformazione operata dalGiudicante, in violazione prospettata dell’art. 112 c.p.c., di una condizionerisolutiva in una condizione sospensiva.Ha resistito con controricorso Antonio Peruzzi; il Condominio è rimastointimato.Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritteinstando per l’accoglimento del ricorso.Entrambe le parti costituite hanno depositato nei termini di leggememorie illustrative delle rispettive difese, prima dell’adunanza fissata perla discussione del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONEIl ricorso è fondato per quanto di ragione.In linea di diritto, l’interpretazione costante di questa Corte è nelsenso che A norma dell'art. 295 c.p.c. va dispostala sospensione necessaria del processo quando la decisione dipendedall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto ecioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata .In applicazione del principio esposto, con il provvedimento n. 5671/2023era stato confermato il provvedimento di sospensione, con affermazionedella pregiudizialità in senso stretto del giudizio promosso dal cessionariodi un credito nei confronti del debitore ceduto per il pagamento del debitoalienato pro soluto rispetto all'azione, svolta dal medesimo cessionario, neiconfronti del cedente per il recupero del credito già oggetto di cessione incaso di suo incasso.La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a normadell'art. 295 cod. proc. civ. e al fine di garantire l’uniformità di giudicati,anche quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa,nel senso che questa abbia portata pregiudiziale in relazione ad unasituazione sostanziale che rappresenti fatto costitutivo, o comunqueelemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale: pure inNumero registro generale 23402/2024Numero sezionale 2547/2025Numero di raccolta generale 15435/2026Data pubblicazione 20/05/2026tale ipotesi, infatti, la decisione del processo principale è idonea a definire,in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (cfr.Cass. n. 26469/2011).La pregiudizialità rispetto alla quale l’art.295 c.p.c. rappresentastrumento di coordinazione tra processi è, per orientamento interpretativodi legittimità unanime, la pregiudizialità in senso tecnico-giudico, mentresi deve escludere che una situazione di semplice pregiudizialità logicapossa giustificare la sospensione ex art. 295 c.p.c.: infatti, comeripetutamente ribadito da questa Corte a partire dalla sentenza n.4844/1996, essendo la "ratio" della norma quella di evitare il rischio di unconflitto tra giudicati, essa fa esclusivo riferimento all'ipotesi in cui fradue cause pendenti davanti allo stesso giudice o a due giudici diversiesista un nesso di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico e non già insenso meramente logico, […] essendo in tal caso applicabile l'art. 337comma secondo cod. proc. civ., il quale in caso di impugnazione di unasentenza la cui autorità possa essere invocata in un separato processoprevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di taleprocesso (l’orientamento interpretativo esposto è consolidato: cfr., trale pronunce più recenti, Cass. n. 8885/2023;

Cass. n. 20351/2024; Cass.n. 30106/2024).Luisa Rotondo ha acquistato l’immobile già di proprietà della defuntaBice Pelini da Giorgio Migliaccio che, sulla base del testamento ad ellaapparentemente riferibile, appariva esserne erede testamentario;l’esistenza di una controversia con Wilma, Ida Marena e Antonio Peruzzi,che rivendicano solo per sé la qualità di eredi della defunta, assumendo lafalsità del testamento ad ella riferibile, è evidenziata nel contratto dicompravendita trascritto dalla clausola che ha sottoposto a condizionerisolutiva la pattuizione per l’ipotesi in cui la qualità di erede di GiorgioMigliaccio dovesse essere negata; fino a che il contenzioso relativo altestamento di Bice Pelini non si definisce, cioè in pendenza dellaNumero registro generale 23402/2024Numero sezionale 2547/2025Numero di raccolta generale 15435/2026Data pubblicazione 20/05/2026condizione risolutiva, Luisa Rotondo è proprietaria dell’immobile ed ètenuta, ai sensi dell’art. 1358 c.c., a comportarsi secondo buona fedeper conservare integre le ragioni dell’altra parte ; da una parte, quindi,non vi è un rischio di dispersione del bene a danno di colui che potrebbedivenire proprietario in luogo del dante causa della ricorrente, perché lasituazione di possibile perdita di efficacia ab origine dell’acquisto emergechiaramente dal contratto, trascritto, con il quale Luisa Rotondo haacquistato; dall’altra, Luisa Rotondo, legittima proprietaria fino a quandosi verificherà, se si verificherà, la condizione risolutiva, ha l’obbligo dicomportarsi in modo da conservare integre le ragioni dell’altraparte , che nel caso concreto sono, in ultima analisi, quelle di chirisulterà effettivamente erede e quindi proprietario del bene trasferito aLuisa Rotondo, all’esito del giudizio di impugnazione del testamentodell’originaria proprietaria Bice Pelini.La controversia di cui si è disposta la sospensione necessaria ha adoggetto una domanda introdotta da Luisa Rotondo, che è di tutela dellaproprietà acquistata -sia quanto alla proprietà esclusiva, sia quanto allaproprietà comune- e che non si pone pertanto in conflitto con le potenzialiragioni di chi dovesse risultare effettivamente erede di Bice Pelini in luogodi Giorgio Migliaccio all’esito della causa di impugnazione del testamentodella defunta.Non vi è di conseguenza alcuna incertezza sulla proprietà effettiva delbene, attualmente di proprietà di Luisa Rotondi in modo incontrovertibile,e sul fatto che detta proprietà cederà a vantaggio del o degli eredi di BicePelini ove questi dovessero risultare soggetti diversi da Giorgio Migliaccio,né si possono considerare iniziative a rischio - teoricamentedannose per colui che risulterà essere effettivo titolare del diritto - quelleintrodotte in sede giudiziaria che sono anzi volte alla tutela del diritto diproprietà.Numero registro generale 23402/2024Numero sezionale 2547/2025Numero di raccolta generale 15435/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ne consegue che, tenuto conto dell’oggetto del giudizio sospeso, lapregiudizialità rispetto ad esso del giudizio di impugnazione deltestamento della defunta Bice Pelini è solamente logica, nel senso che ilsuo esito permetterà di stabilire se la proprietà dell’immobile di cui qui sidiscute sia in capo a Giorgio Migliaccio, e quindi alla sua avente causa,Luisa Rotondo, oppure sia di altra proprietà - per la diversa individuazionesoggettiva degli eredi della de cuius - che potrà svolgere in autonomia leproprie valutazioni in ordine al contenzioso in essere.Non appaiono pertinenti al caso di specie le considerazioni svolte nelprovvedimento di questa Corte n. 32996/2023, che parte dal condivisibilepresupposto secondo cui L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere lasospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda"dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettivaconseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentementecon l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un merocollegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza oanalogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loroadozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale oamministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale,cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del qualepregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'esserependente in concreto e coinvolgere le stesse parti (Cass. n. 6844/2012;Cass. n. 17235/2014) ; ma valorizza la specificità della situazionecontroversa esaminata, poiché, in quel caso, il giudizio avente ad oggettola nullità del testamento era determinante per stabilire se colui che siprospettava come creditore nei confronti di una banca lo fosse realmente,e quindi se avesse effettivamente titolo per pretendere un pagamentodestinato all’erede che, diversamente, sarebbe stato sottratto all’asseereditario rendendone necessario il recupero, mai predicabile in termini dicertezza.Numero registro generale 23402/2024Numero sezionale 2547/2025Numero di raccolta generale 15435/2026Data pubblicazione 20/05/2026In conclusione, nel caso di specie non c’è alcuna giustificazionegiuridica, che deve essere necessariamente esprimibile in termini dipregiudizialità tecnico-giuridica, che legittimi ex art. 295 c.p.c. lavalutazione della presente controversia solo all’esito della definizione dellacontroversia introdotta dall’impugnazione del testamento di Bice Pelini.Per le considerazioni svolte, assorbenti rispetto agli altri profili dicritica sollevati, il ricorso deve essere accolto.L’ordinanza di sospensione deve essere annullata con rimessione delleparti avanti al Tribunale di Napoli per la riassunzione del giudizio neitermini di legge.Le spese del presente giudizio di legittimità vengono rimesse almerito.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, annulla il provvedimento di sospensionepronunciato in data 24.9.2024 nel procedimento R.G. n. 4187/2024pendente avanti al Tribunale di Napoli, e rimette le parti avanti alTribunale di Napoli, con indicazione dei termini di legge per lariassunzione, come rimessione della liquidazione delle spese di legittimitàal giudice del merito.Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio dellaSeconda Sezione civile, in data 28.10.2025.Il PresidenteMilena Falaschi