Italian court dismisses appeal for lack of interest after plaintiff accepts accelerated termination proposal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a subsequent lack of legal interest. The plaintiff had previously accepted an accelerated termination proposal, effectively abandoning the litigation against the condominium and Allianz Viva. Consequently, the court ruled that the appeal no longer met the requirements for continuation and ordered the plaintiff to bear the litigation costs against the sole remaining defendant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 91 c.p.c.; When a party accepts an accelerated termination proposal, the appeal loses interest, and costs are assigned only to the specific defendant targeted by the new appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ifeso dall’Avv. Andrea Andrich;-controricorrente-nonchéBoscolo Palo Chiara, rappresentata e difesa dall’Avv. Alessandro Di Blasi;-controricorrente-nonchéAllianz Viva spa, rappresentata e difesa dall’Avv. Roberta Viero;-controricorrente-Numero registro generale 17385/2024Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15406/2026nonchéData pubblicazione 20/05/2026Pedini Giuseppina, Secreti Andrea, De Marco Donatello, Società Reale Mutuadi Assicurazione, 3G Edilizia di Gambaro Mario e figli snc e Tommasini Roberto;-intimati-avverso la SENTENZA della Corte d’appello di Venezia, n. 855/2024 del 6maggio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dalConsigliere Dario Cavallari.SVOLGIMENTO DEL PROCESSOLa Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 855/2024, ha rigettatol’appello di Ilda Piva contro la sentenza del Tribunale di Venezia che avevadichiarato estinto il giudizio da lei instaurato e avente ad oggetto la sua domandadi risarcimento del danno subito in seguito al crollo avvenuto dopo l’esecuzionedi lavori al piano soprastante dei signori Scuccess Emanuele e Pedini Giuseppina.Ilda Piva ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.Si sono difesi con controricorso il Condominio San Barnaba, Boscolo PaloChiara e Allianz Viva spa.Gli altri intimati non hanno svolto difese.In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bisc.p.c. del 13 novembre 2024, la ricorrente ha presentato istanza di decisione inadunanza.La ricorrente, il Condominio San Barnaba e Boscolo Paolo Chiara hannodepositato memorie.MOTIVI DELLA DECISIONENumero registro generale 17385/2024Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15406/2026Data pubblicazione 20/05/20261) Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenzadi interesse.La ricorrente ha palesato il suo intento di non proseguire il giudizio, avendoaderito al dispositivo di dichiarazione di inammissibilità contenuto nella propostadi definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. del 13 novembre 2024.In ordine alle spese di lite, queste devono essere poste a carico dellaricorrente nei confronti della sola Chiara Boscolo Palo, contro la quale èsostanzialmente diretto il ricorso, in base ai principi in tema di soccombenza ein ragione dell’adesione della ricorrente medesima alla proposta del relatore delprovvedimento di definizione accelerata del giudizio (favorevole alla menzionatacontroricorrente).Infatti, dalla lettura dei motivi di ricorso, si evince che la ricorrente contestala decisione di appello sulle spese di lite limitatamente alla posizione di ChiaraBoscolo Palo.Ciò si ricava dal testo delle censure, atteso che la ricorrente con la primacontesta la “Nullità della condanna al pagamento delle spese in favore di ChiaraBoscolo Palo per mancanza di motivazione sulla soccombenza dell’appellata, nonessendo stato esaminato l’appello incidentale, di cui quindi non fu affermata lafondatezza”, con la seconda lamenta la “Nullità della sentenza per mancatoesame di un punto decisivo della controversia cioè dell’appello incidentale dellasignora Boscolo Palo (art. 360 comma 1 n. 5)”, con la terza prospetta la“Violazione dell’art. 287 c.p.c.” (poiché “La mancata pronunzia sulle spese infavore di Chiara Boscolo Palo è dipesa dal mancato esame del suo appelloincidentale, e quindi non è stato un errore materiale, ma è stato un errore digiudizio”) e con la quarta evidenzia la “Nullità dell’ordinanza di correzione perchépriva di motivazione in relazione all’eccezione sollevata da parte Piva” (ossia che“A prescindere dalle questioni che riguardano la pretesa nullità della citazione diprimo grado, la Corte d’Appello era stata investita con appello incidentale daChiara Boscolo Palo del mancato accoglimento della riconvenzionale da lei svoltain primo grado…”).La sentenza impugnata, invece, non è stata criticata con riferimento alle altrestatuizioni in essa contenute, vale a dire la dichiarazione di inammissibilità delleNumero registro generale 17385/2024Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15406/2026domande degli attori - appellanti formulate con l’atto di citazione introduttivo delData pubblicazione 20/05/2026giudizio di primo grado e il rigetto della richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c.e della domanda ai sensi dell’art. 96 c.p.c.Da quanto esposto consegue che, con riferimento al Condominio SanBarnaba e ad Allianz Viva spa.
Infatti, la notificazione loro del ricorso è avvenutasemplicemente a titolo di litis denuntiatio, atteso che i motivi di ricorso incassazione non li riguardavano, con la conseguenza che la loro resistenza ingiudizio per mezzo di controricorso non era necessaria, essendo ormai estraneiall’esito della lite, e che le spese dai medesimi controricorrente sostenute vannodichiarate irripetibili (il che giustifica anche il non accoglimento della domandadi condanna ex art. 96 c.p.c. articolata dal Condominio San Barnaba).Trova applicazione, pertanto, il principio di diritto per il quale, nel caso in cuila sentenza sia impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, neiconfronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa dainscindibile diviene scindibile (Cass., Sez. 3, n. 30624 del 20 novembre 2025;Cass., Sez. 3, n. 1654 del 19 gennaio 2023) e la notifica dell’impugnazione allealtre parti ha, pertanto, valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza chenessuna statuizione sulle spese può essere emessa avverso queste ultime dalmomento che, anche se costituite, non possono essere considerate nésoccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto nondestinatarie più di alcuna domanda (Cass., Sez. 2, n. 8491 del 24 marzo 2023;Cass., Sez. 2, n. 28032 del 21 ottobre 2025).2) Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza diinteresse.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidatecome in dispositivo in favore della solo i Chiara Boscolo Palo.La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c.non comporta, però, l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., cometestualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c., atteso chela motivazione della decisione è diversa da quella posta a fondamento dellaNumero registro generale 17385/2024Numero sezionale 442/2026Numero di raccolta generale 15406/2026proposta di definizione anticipata e che la ricorrente ha aderito alle conclusioniData pubblicazione 20/05/2026di quest’ultima.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto,in ragione dei motivi della decisione.
P.Q.MLa Corte,- dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse;- condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore della solaChiara Boscolo Palo, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compenso ed €200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;- dichiara irripetibili le spese di lite fra la ricorrente e il Condominio SanBarnaba e Allianz Viva spa.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione Civile, il 24febbraio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco