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Decreto — n. 15285/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Decreto — n. 15285/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to the proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing the Air SoftGun company, did not request a decision on the settlement proposal submitted by the appellee. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a proposed settlement within the prescribed forty-day period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction proposed settlement deadline waiver of appeal rights Art. 380-bis c.p.c. litigation costs allocation

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25632/2023Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15285/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art.

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Testo completo

ta Poligono Air SoftGun, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Rosalia FrancescaRappa-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina n.879/2023depositata il 16/10/2023Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.;Numero registro generale 25632/2023Numero sezionale 487/2026Numero di raccolta generale 15285/2026Data pubblicazione 20/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, a carico della parte ricorrente che ha dato causa al giudizio; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%,agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge, condistrazione in favore dell’avv.

Alessandra Rosalia Francesca Rappadichiaratasi antistataria.Così deciso in Roma, il 19/05/2026Consigliere delegatoLinalisa Cavallino