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Decreto — n. 15282/2026 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 15282/2026 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 15282/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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!Numero registro generale 21464/2025Numero sezionale 485/2026Numero di raccolta generale 15282/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 21464/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:BORRELLI ALFREDO, difeso come in atticontroMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, difesi come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15282/2026 — snciv · Corte di Cassazione: 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 21464/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:BORRELLI ALFREDO, difeso come in atticontroMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, difesi come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario fine del processo condono delle spese procedurali rinuncia al dibattimento orale compensazione nel fallimento soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 21464/2025Numero sezionale 485/2026Numero di raccolta generale 15282/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 21464/2025 R.G., relativo al ricorso proposto da:BORRELLI ALFREDO, difeso come in atticontroMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e MINISTERO DELLAGIUSTIZIA, difesi come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00(settecentoquarantatre), oltre SPAD.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 15.05.2026IL CONSIGLIERE DELEGATOLuca Varrone