Decreto — n. 15260/2026 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA!Numero registro generale 7571/2024Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 15260/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 7571/2024DECRETOsul ricorso proposto da:COSTA MARIA CONCETTA, rappresentata e difesadall’avvocato CARMELO FARACI;- ricorrente -controBUILDING TECHNOLOGY SRL IN LIQUIDAZIONE, inpersona del curatore pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato MASSIMILIANO RUSSO;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diCatania n.102/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da COSTA MARIACONCETTA, accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 7571/2024Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 15260/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 15/05/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 15260/2026 — snciv · Corte di Cassazione: n. 7571/2024DECRETOsul ricorso proposto da:COSTA MARIA CONCETTA, rappresentata e difesadall’avvocato CARMELO FARACI;- ricorrente -controBUILDING TECHNOLOGY SRL IN LIQUIDAZIONE, inpersona del curatore pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato MASSIMILIANO RUSSO;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diCatania n.102/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da COSTA MARIACONCETTA, accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 7571/2024Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 15260/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 15/05/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia
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!Numero registro generale 7571/2024Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 15260/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILER.G. n. 7571/2024DECRETOsul ricorso proposto da:COSTA MARIA CONCETTA, rappresentata e difesadall’avvocato CARMELO FARACI;- ricorrente -controBUILDING TECHNOLOGY SRL IN LIQUIDAZIONE, inpersona del curatore pro tempore, rappresentata e difesadall’avvocato MASSIMILIANO RUSSO;- controricorrente –per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello diCatania n.102/2024 pubblicata in data 16 gennaio 2024;Il Presidente titolareletta la rinuncia al ricorso proposto da COSTA MARIACONCETTA, accettata dalla controricorrente;rilevato che del deposito dell’atto di rinuncia è stata datacomunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria aisensi dell’art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagliarticoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l’art.15 del d.lgs n. 40 del 2006;ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese delgiudizio di cassazione, ai sensi dell’art. 391, quarto comma,cod. proc. civ;Numero registro generale 7571/2024Numero sezionale 479/2026Numero di raccolta generale 15260/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.Mdichiara estinto il giudizio.Dispone che del presente decreto sia data comunicazione aidifensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine didieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che siafissata l’udienza.Roma, 15/05/2026Il Presidente titolareLorenzo Orilia