Cassation appeal dismissed for non-compliance with 40-day response deadline under Art. 380-bis CPC.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's failure to respond within the statutory 40-day period. The appellant, Tortorelli, challenged a lower court decision against the State Agency for Demesne, but did not request a ruling on the proposed judgment definition. The court ruled that the appeal was deemed withdrawn under Article 380-bis of the Civil Procedure Code and ordered the appellant to pay the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to request a decision on the proposed judgment definition within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
cato Augusto Tortorelli-ricorrente-controAgenzia Del Demanio in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n.593/2024depositata il 23/04/2024Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo;Numero registro generale 23316/2024Numero sezionale 474/2026Numero di raccolta generale 15249/2026Data pubblicazione 20/05/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro2.700,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 19/05/2026Mauro Criscuolo