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Decreto — n. 15248/2026 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond within 40 days, extinguishing the case.

Numero d'incarto Decreto — n. 15248/2026 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The Ministry of Justice argued that the appellant's silence constituted a waiver of the right to proceed. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to pay the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant does not request a decision on the appeal within forty days of notification, the appeal is deemed renounced and the judgment is extinguished, with the appellant bearing the costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment of judgment failure to respond deemed renunciation litigation costs statutory period procedural default spese di difesa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
5705/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atticontroSAVONE ANTONELLA, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 391 cod. proc. civ
‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

!Numero registro generale 5705/2022Numero sezionale 473/2026Numero di raccolta generale 15248/2026Data pubblicazione 20/05/2026CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESECONDA SEZIONE CIVILE - AREA 2DECRETO DI ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE(artt. 380-bis e 391 c.p.c.)IL CONSIGLIERE DELEGATOVisti gli atti del procedimento n. 5705/2022 R.G., relativo al ricorso proposto da:MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difeso come in atticontroSAVONE ANTONELLA, difeso come in atti;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazionedella anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisionedel ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ ilricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione delgiudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersisulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 743,00(settecentoquarantatre) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge condistrazione in favore dei difensori antistatari.manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.Roma, 15.05.2026IL CONSIGLIERE DELEGATOLUCA VARRONE